IL CODICE ATECO IGNORA DIRITTI E PREVIDENZA DEGLI AUTONOMI
Riconoscimento fiscale senza disciplina normativa lascia lavoratrici e lavoratori autonomi privi di garanzie, sicurezza, welfare, previdenza e certezze giuridiche essenziali.
In evidenza
Dal 1°aprile 2025 è operativa nel Registro delle imprese la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 che ha introdotto il codice 96.99.92 dedicato ai “servizi di incontro ed eventi simili” che include esplicitamente le attività di escort e sex worker.
Questo il comunicato dell’ISTAT:
«Chiarimenti in merito al codice ATECO 96.99 “Altre attività di servizi alla persona n.c.a.”
L’Istituto nazionale di statistica rende noto che, a seguito dell’entrata in vigore dall’1 gennaio della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, coordinata a livello nazionale da Istat, Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio per gli ambiti di rispettiva competenza, è stato recepito dalla classificazione statistica europea delle attività economiche denominata NACE Rev. 2.1 il codice 96.99 “Altre attività di servizi alla persona n.c.a”.
La descrizione di questo codice definita a livello europeo riporta, tra le altre, anche le seguenti attività: “provision or arrangement of sexual services, organisation of prostitution events or operation of prostitution establishments”.
Le stesse attività erano già incluse nella classificazione europea precedente nell’ambito del codice 96.09, in vigore a partire dal 2008 al 2024, sebbene non in modo così esplicito come nell’aggiornamento NACE Rev. 2.1 da cui l’ATECO 2025 deriva.
Si precisa che la classificazione statistica delle attività economiche definita a livello comunitario può includere oltre alle attività legali anche quelle non legali al fine di garantire l’esaustività della classificazione e la piena comparabilità dei dati tra Paesi dell’Ue, indipendentemente dal loro regime normativo. Si segnala tuttavia che l’implementazione della classificazione ATECO 2025 a livello nazionale riguarderà solo gli operatori economici residenti che svolgono attività legali, come nel caso del codice 96.99.92 in cui rientrano, ad esempio, le seguenti attività: le agenzie matrimoniali e quelle di speed dating.
La stima delle attività illegali, richiesta nell’ambito dei Sistema dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC), verrà effettuata dall’Istat esclusivamente nell’ambito dei Conti Nazionali utilizzando metodi di stima indiretti.»
A tutt’oggi, pur pendendo in Parlamento alcune proposte, il Legislatore è rimasto silente.
Faccio riferimento al DDL S 1523 dove si stima un giro d’affari di 4,7 miliardi all’anno, con 70 mila professioniste per lo più straniere.
(“D’iniziativa del Senatore Fazzone, Comunicato alla Presidenza il 5 giugno 2025, Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione Onorevoli Senatori. – Nel riaffermare che la prostituzione è una questione sociale di cui è responsabile la società nel suo insieme, non si può non considerare ogni possibile strumento che consenta di ridimensionarne gli aspetti più problematici. La legge che regola la prostituzione in Italia è la legge 20 febbraio 1958, n. 75, cosiddetta «Legge Merlin», che ha disposto la chiusura delle cosiddette «case di tolleranza». Se da un lato, a seguito della chiusura di queste ultime, l’offerta è divenuta più visibile e accessibile e ha, quindi, indotto un consistente aumento della domanda, dando al settore un impulso prima impensabile, parallelamente l’assenza di controlli e regole ha favorito l’aumento della criminalità legata al mercato della prostituzione, tradizionalmente assai redditizio. Vi è quindi la necessità di disciplinare il fenomeno della prostituzione e di riportarlo nell’alveo del diritto, sull’esempio di quanto è stato fatto negli ultimi anni in diversi Paesi europei quali, tra gli altri, Paesi Bassi e Germania. Secondo i dati dell’ISTAT, in Italia il mercato della prostituzione nel 2025 è stimato in 4,7 miliardi di euro, con un aumento del 4 per cento rispetto all’anno precedente. Questa cifra rappresenta il valore dei servizi di prostituzione, mentre il valore aggiunto generato dal settore, che rientra nel calcolo del PIL, è di 4 miliardi di euro, con una crescita del 4,3 per cento. Un enorme giro d’affari gestito nella stragrande maggioranza dei casi dalla criminalità, che sfrutta e abusa di giovani ragazze, costrette loro malgrado a vendersi per sopravvivere. Ad eccezione della Russia, dove la prostituzione è un reato, nessuno dei principali Paesi europei ha un approccio proibizionista e anzi, in diverse realtà, esistono leggi che cercano di gestire il fenomeno. In Spagna e in Austria sono permesse le «case chiuse», ma il favoreggiamento rappresenta un reato. Nei Paesi Bassi, in Germania e in Grecia la prostituzione è legale, a patto che ovviamente sia esercitata da persone maggiorenni e consenzienti. Si stima che il fenomeno coinvolga circa 3 milioni di italiani e che nel 2022 vi fossero 90.000 lavoratrici stabili e 20.000 occasionali impegnate in questa attività. Recenti dati mostrano come, nei Paesi più prosperi e caratterizzati da un elevato tenore di vita, si nasconda una realtà parallela, una dimensione inquietante che coinvolge molte persone, in prevalenza giovani donne straniere, costellata da feroci violenze e insostenibili soprusi. Questa descrizione riassume sommariamente l’esistenza di migliaia di immigrate che, lasciati i loro Paesi di origine nella prospettiva di ottenere una vita economicamente più agiata, trasferendosi in Paesi più prosperi, vengono brutalmente costrette, da organizzazioni criminali senza scrupoli, a entrare nel giro della prostituzione. Solo in Italia, si contano oggi più di 70.000 donne dedite alla prostituzione, di cui più della metà sono straniere. Il fenomeno, che consiste nel trasporto illegale di persone da un Paese ad un altro, assieme allo sfruttamento di queste stesse, immesse forzosamente sul mercato della prostituzione o del lavoro forzato, prende il nome di tratta di esseri umani (trafficking). La prostituzione e lo sfruttamento sessuale sono gli aspetti di un fenomeno dilagante, in continua crescita, che coinvolge principalmente donne e minori, persone comuni che, tentando di fuggire dalle loro difficili realtà esistenziali, sono spesso vittime di situazioni disumane e aberranti, dove la speranza di realizzare i propri sogni si infrange contro l’inesorabile muro di violenza che le assoggetta al terribile giogo della schiavitù. Da queste considerazioni si deve partire, dalla consapevolezza delle molteplici facce che oggi assume la prostituzione: da quella dell’emarginazione di persone tossicodipendenti, a quella coatta di cui sono vittime prevalentemente le donne straniere, alcune anche minorenni, alla prostituzione volontaria nei grandi alberghi ed esercitata nei locali di divertimento. In mezzo vi è un’ampia fascia di situazioni che oscillano dalla costrizione alla libera scelta, dalla prostituzione nelle case alla prostituzione di strada, dalla prostituzione sicura e protetta alla prostituzione che mette a rischio salute e incolumità, dalla prostituzione femminile alla prostituzione maschile o di transessuali. Anche per quanto riguarda i clienti si va da persone sole, che trovano nella prostituta un punto di appoggio, a persone che esprimono così il loro disagio di relazionarsi con altri, a persone che, invece, trovano nella prostituzione il modo di vivere liberamente la propria sessualità. La legislazione italiana ha già introdotto strumenti per la tutela delle vittime del traffico a fine di sfruttamento sessuale e per la tutela delle minori vittime di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo. A questo si è aggiunta la nuova classificazione ATECO 2025 sviluppata dall’ISTAT, entrata in vigore da gennaio e utilizzata dal 1° aprile del 2025. Nel nuovo codice ATECO 96.99.92, come specificato dall’ISTAT, rientrano «attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali». Ma anche la «fornitura o organizzazione di servizi sessuali», la «organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione» e infine la «organizzazione di incontri e altre attività di speed networking». È un allargamento del codice che in passato riguardava solamente le «attività di accompagnatrici, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali», e che ora è stato esteso. La novità dovrebbe rendere la vita più semplice a chi pratica queste attività. Infatti, nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi per essere in regola con il fisco, sarà finalmente chiaro come procedere. In passato, invece, sono state soprattutto delle sentenze a stabilire se e come le entrate dall’attività di prostituzione e in generale da servizi sessuali andassero tassate. Non ci sono strumenti giuridici invece di tutela dei diritti delle persone che esercitano la prostituzione. Infatti, il presente disegno di legge prevede, all’articolo 1, che l’esercizio della prostituzione sia lecito e libero a condizione che sia fondato su di una scelta libera della persona. L’articolo 2 prevede che la persona che decide di esercitare l’attività è obbligata a comunicare alle autorità di pubblica sicurezza il luogo di esercizio e gli estremi del titolo di possesso dell’immobile. L’articolo 3 disciplina i luoghi di esercizio che devono essere dichiarati idonei dalle autorità sanitarie e conformi ai requisiti relativi alle superfici utili dei locali destinati all’esercizio dell’attività, ai relativi servizi igienici e spazi comuni, determinati in apposito decreto del Ministro della salute. L’articolo 4 vieta la prostituzione, il suo favoreggiamento e l’adescamento nelle pubbliche vie. L’articolo 5 prevede il reato di favoreggiamento per chi, fuori dai casi di concorso nel reato, opera la cessione in locazione di un appartamento o locale proprio o altrui a canone maggiorato a causa del suo utilizzo per l’attività di prostituzione. L’articolo 6 prevede il reato per chi esercita abusivamente la prostituzione senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge. L’articolo 7 istituisce l’Osservatorio ministeriale per la lotta allo sfruttamento organizzato della prostituzione, anche al fine di prevenire e lottare contro lo sfruttamento in condizioni di schiavitù delle lavoratrici e lavoratori connesso al fenomeno dell’immigrazione clandestina. L’articolo 8 introduce controlli sanitari periodici a cui sottoporre lavoratori e lavoratrici, anche ai fini del rilascio del certificato di idoneità psico-fisica necessario per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività lavorativa. L’articolo 9 prevede l’iscrizione al regime pensionistico e previdenziale. Gli articoli 10 e 11 regolamentano, rispettivamente, l’esercizio della professione e l’attività commerciale. L’articolo 12 prevede strumenti urbanistici per individuare aree inidonee a ospitare tali attività. Gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente, le forme di pubblicità e il regime tributario del lavoratore autonomo. L’articolo 15 prevede l’obbligo di registrazione dei siti e delle chat. L’articolo 16 assegna ai Ministeri dell’interno e della salute il compito di rilasciare le autorizzazioni all’esercizio della prostituzione, sia in forma autonoma che all’interno delle case di prostituzione. Gli articoli da 17 a 19 disciplinano il reato di sfruttamento della prostituzione, l’esercizio abusivo e la pubblicità abusiva. L’articolo 20 introduce il diritto all’oblio e l’articolo 21 abroga la legge Merlin.2).”
La Corte di Cassazione, con sentenza del 27.07.2016, n. 15.596, ha affermato che in tema di IRPEF i proventi dell’attività di prostituzione svolta autonomamente, sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abituale, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica, peraltro, di per sé priva di profili di illeceità, a differenza del suo sfruttamento o favoreggiamento, i cui introiti, derivando da un reato, prima ancora che impunibili, sono confiscabili.
Nella parte motiva la Corte di Cassazione tra l’altro afferma che “la tassabilità dei proventi dell’attività di prostituzione è stata avvallata a livello comunitario dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza del 20.11.2001, causa C – 268/99, in cui ha affermato che la prostituzione costituisce una prestazioni di servizi retribuita la quale rientra nella nozione di attività economiche, e che spetta al Giudice nazionale accertare, caso per caso, se sussistono le condizioni per ritenere che la prostituzione sia volta come lavoro autonomo, o sia al di fuori di fenomeni di induzione, costrizione o sfruttamento della prostituzione altrui”.
La Corte costituzionale si è già interessata dei profili costituzionali della legge Merlin con le sentenze n. 141 e 278 del 2019.
Per la Corte costituzionale la prostituzione, in sé non vietata nel nostro ordinamento giuridico, lo è per i reati di reclutamento e di favoreggiamento della stessa.
Per la Corte costituzionale però, la Costituzione non impone l’adozione di un modello proibizionista o di un modello regolamentarista, ma rimette alla discrezionalità del legislatore la scelta sulle modalità di affrontare e fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione.
La legislazione attuale altro non è che una strategia, nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non contrastante con la Costituzione.
La Corte Costituzionale ha sciolto l’equivoco tra libertà sessuale e libertà di prostituzione, sottolineando come la necessità costituzionale di rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione della persona, non possa essere utilizzata per affermare un diritto alla prostituzione.
“Se così è, ci si deve forse interrogare se la disciplina legislativa sia davvero funzionale al perseguimento dello scopo che si propone di conseguire. Il presupposto del ragionamento della Corte costituzionale è infatti quello per cui la prostituzione non è mai del tutto volontaria in quanto anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di vendere sesso trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Partengo da questa riflessione, non si può non sottolineare come la disciplina legislativa sia allora carente sotto il profilo della previsione di strumenti (prettamente economici) che intervengano nella fase antecedente all’esercizio della prostituzione, come per esempio sussidi speciali. Il primo strumento per combattere efficacemente e seriamente la prostituzione dettata da ragioni socio economiche, dovrebbe infatti essere non quello della punizione penale delle condotte che ruotano intorno alla prostituzione che, a prima vista, può sembrare libera, ma quella di una più equa redistribuzione delle risorse, in modo tale che a ciascun individuo, sia garantito un livello minimo di reddito, tale da porte vivere una vita dignitosa. In sostanza, realizzare pienamente il principio di uguaglianza sostanziale e liberare l’individuo dai bisogni è l’unico modo per incidere sulle cause strutturale del fenomeno e per distinguere realmente quella che è prostituzione volontaria da quella che non lo è in modo genuino”. (Giulia Marzia Locati, Giudice del Tribunale di Torino, in Questione giustizia. Libere di prostituirsi? Commento alla sentenza n. 141/2019 della Corte Costituzionale).
Del resto proprio la sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale indica la strada al legislatore quando al punto 7.3 afferma: «Al riguardo, è peraltro dirimente il rilievo che le incriminazioni oggetto dell’odierno scrutinio si rivelano, comunque sia, conciliabili con il principio di offensività “in astratto” ove riguardate nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, nei termini già illustrati: ottica nella quale esse risultano rispettose dei canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, appena sopra ricordati.
Quanto precede non significa, peraltro – come appare evidente – che l’incriminazione delle “condotte parallele” alla prostituzione rappresenti una soluzione costituzionalmente imposta e che il legislatore non possa, nella sua discrezionalità, decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione con una strategia diversa. Quella in esame rientra, semplicemente, nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione.
In rapporto alla disciplina vigente, resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva.»
Poiché intorno a questo fenomeno girano miliardi di euro, mi pare che sia giunto il momento di affrontare il problema, regolamentando questo rapporto di lavoro autonomo, con diritti e doveri, imposizione fiscale e tutela previdenziale con iscrizione alla gestione separata INPS.
Ne trarrebbe sicuro giovamento sia la dignità umana, che la sicurezza, nel suo complesso, del rapporto.
Si tratta di regolamentare, come insegna la Consulta, una prestazione di servizio, inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico, pur senza diventare espressione di un diritto costituzionalmente tutelato, ma comunque regolato da diritti e doveri.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024, il Tribunale di Bologna ha sollevato nuova questione di costituzionalità sul trattamento sanzionatorio del favoreggiamento della prostituzione.
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