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AVVOCATI, PAGAMENTI NEL LIMBO

Aiga chiede una legge per ridurre tempi, costi e difformità negli uffici giudiziari.

AVVOCATI, PAGAMENTI NEL LIMBO

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati esprime forte preoccupazione in ordine alla interpretazione fornita con circolare del 27 luglio 2026 (prot. n. DAG.25/07/2026. 0153182.U) dal Ministero della Giustizia e trasmessa agli Uffici giudiziari al fine di offrire una lettura uniforme della normativa in materia di “termine per proporre le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002”.

L’interpretazione ministeriale, conseguenza della modifica introdotta dalla riforma Cartabia sul rito applicabile alle opposizioni, sta tuttavia determinando significative criticità operative e difformità tra gli Uffici giudiziari.

Il nuovo assetto trasferisce, infatti, sul beneficiario della liquidazione, in primo luogo, quindi, sul difensore, l’onere di attivarsi per la notifica del decreto, con conseguente aggravio di costi e adempimenti per ottenere il pagamento di compensi già riconosciuti dal magistrato. In assenza di notifica, il decorso del termine semestrale rischia, inoltre, di ritardare sensibilmente l’accertamento della definitività del decreto e, conseguentemente, il pagamento.

Le conseguenze risultano rilevanti per l’avvocatura e, in particolare, per i giovani professionisti, per i quali i compensi derivanti dalla difesa d’ufficio e dal patrocinio a spese dello Stato rappresentano una componente importante dell’attività professionale; si registrano, peraltro, numerose prassi difformi tra gli Uffici giudiziari, finanche all’interno dello stesso distretto di Corte d’Appello.

Per superare le attuali incertezze si ritiene, pertanto, indispensabile un intervento legislativo diretto sull’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, volto a stabilire espressamente un termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del decreto, ovvero dalla sua lettura in udienza, ove effettuata. Una modifica di questo tipo consentirebbe di ristabilire certezza e uniformità nell’individuazione del termine per l’opposizione, evitando che il termine semestrale diventi nella prassi la regola e che l’onere della notifica ricada sul professionista beneficiario della liquidazione.

Nelle more dell’auspicato intervento legislativo, si confida, altresì, che il Ministero della Giustizia fornisca con urgenza istruzioni operative chiare e uniformi agli Uffici giudiziari, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione delle notifiche via PEC, alla gestione delle parti prive di domicilio digitale e alle procedure di caricamento su SPEDIGIUS dell’avvenuta notificazione, al fine di porre fine alle difformità applicative che stanno già concretamente danneggiando i professionisti del settore e, per loro tramite, i soggetti non abbienti che del patrocinio a spese dello Stato sono i destinatari costituzionalmente protetti.

L’obiettivo necessario è quello di garantire uniformità di trattamento, certezza dei tempi e tempestività nei pagamenti, evitando che una questione interpretativa produca ulteriori adempimenti e ritardi a carico degli operatori della giustizia e, indirettamente, dei cittadini che usufruiscono del patrocinio a spese dello Stato.

 

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