Verdetto anticipato in aula, avvocati in allarme: «Forma e apparenza contano»
Camera Penale e Ordine forense di Milano intervengono sulla ricusazione: «La terzietà deve essere reale e percepibile»
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Non è una prassi operativa irrilevante, ma un fatto che incide sul cuore delle garanzie processuali. È la posizione espressa in una nota congiunta dall’avvocato Federico Papa, presidente della Camera Penale di Milano, e dall’avvocato Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, intervenuti sul caso della ricusazione sollevata in un processo per violenza sessuale aggravata.
Al centro della vicenda, il rinvenimento in aula — da parte dei difensori — di un documento con un “anticipo di verdetto”, circostanza che ha determinato la richiesta di ricusazione e, successivamente, l’assegnazione del dibattimento a un altro collegio. Il presidente del Tribunale di Milano ha ritenuto il documento un semplice appunto, ma per l’avvocatura milanese il tema va oltre la qualificazione formale del foglio.
«Certamente non si può derubricare quanto occorso a prassi operativa che non inciderebbe sulla sostanza delle garanzie processuali», scrivono Papa e La Lumia. «La decisione non solo deve essere il frutto di un vaglio privo di pregiudizi e conseguente al contributo di tutte le parti processuali, ma deve anche apparire tale».
Il punto, sottolineano i due presidenti, è che nell’accertamento della responsabilità penale la forma è sostanza. «L’apparenza di terzietà e indipendenza del giudice nella valutazione delle prove della difesa conta non meno della sua effettività». E non basta, aggiungono, rassicurarsi perché il meccanismo di controllo ha funzionato: «Non si può essere sereni solo perché il presidio processuale ha operato grazie al casuale rinvenimento dello stampato».
Da qui l’indicazione di metodo per il futuro. «L’unica garanzia è che gli organi giudicanti rimangano saldamente ancorati ai principi del processo accusatorio e della formazione della prova nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti», cui deve essere riconosciuta pari valenza probatoria. Senza escludere, conclude la nota, «la possibilità di cambiare idea, sempre nel solco del principio del ragionevole dubbio».
Da Il Dubbio
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