Riforma dell'ordinamento forense: le osservazioni dell'Ucpi
L’Unione delle Camere Penali Italiane esprime un giudizio complessivamente positivo sul Ddl di riforma dell’ordinamento forense, apprezzando misure a tutela dell’autonomia dell’avvocatura, del segreto professionale e della qualità della formazione.
In evidenza
I penalisti segnalano però criticità rilevanti sul nuovo sistema disciplinare, sulla partecipazione del PM e sulla riduzione del ruolo delle associazioni specialistiche. In allegato le note depositate alla Commissione Giustizia del Senato
L’Unione delle Camere Penali Italiane esprime anzitutto apprezzamento per l’opportunità di contribuire al dibattito parlamentare relativo al disegno di legge delega concernente la riforma dell’ordinamento forense, una riforma destinata ad incidere profondamente sull’assetto della professione di avvocato e, conseguentemente, sul corretto funzionamento della giurisdizione.
L’avvocatura italiana attraversa da tempo una fase di particolare difficoltà, determinata da molteplici fattori. Tra questi assumono rilievo la progressiva riduzione della redditività professionale, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera, nonché il progressivo restringimento degli spazi di effettivo esercizio delle prerogative difensive, fenomeno particolarmente evidente nell’ambito del processo penale.
In questo contesto, il disegno di legge in esame appare ispirato ad una condivisibile prospettiva di rafforzamento dell’autonomia e dell’indipendenza della professione forense, valori che costituiscono presupposto imprescindibile per l’effettività del diritto di difesa e per il corretto equilibrio tra i soggetti della giurisdizione.
Merita pertanto una valutazione ampiamente positiva la scelta di recepire numerose istanze provenienti dall’avvocatura istituzionale, soprattutto con riferimento alla disciplina delle associazioni professionali, delle reti professionali e delle società tra avvocati.
Particolarmente significativa appare la previsione che riserva agli avvocati la titolarità di almeno due terzi del capitale sociale, dei diritti di voto e della partecipazione agli utili. Si tratta di una disposizione che contribuisce a preservare l’identità della funzione difensiva, impedendo che essa possa essere subordinata a logiche esclusivamente imprenditoriali o finanziarie.
Naturalmente, grande importanza rivestiranno i futuri decreti legislativi attuativi e correttivi, dai quali dipenderà la concreta realizzazione dei principi contenuti nella delega. I criteri direttivi oggi delineati appaiono, tuttavia, in larga misura coerenti con le aspettative e le esigenze dell’avvocatura.
L’Unione delle Camere Penali Italiane esprime inoltre particolare apprezzamento per il ripristino del giuramento solenne dell’avvocato, momento dal forte valore simbolico e sostanziale, che riafferma il ruolo dell’avvocatura quale componente essenziale della giurisdizione e presidio dei diritti fondamentali della persona.
Analogo favore merita la previsione di un costante aggiornamento del Codice Deontologico Forense, così come il consolidamento della riserva di assistenza tecnica davanti a tutte le giurisdizioni, compresi i procedimenti di mediazione obbligatoria.
Di grande rilievo appare altresì la previsione di nullità di ogni accordo economico avente ad oggetto attività di assistenza legale connesse all’esercizio della funzione giurisdizionale quando svolte da soggetti non iscritti all’albo professionale. Tale disposizione contribuisce a contrastare fenomeni di abusivismo professionale che mettono a rischio la qualità della tutela dei cittadini.
Per quanto concerne più specificamente l’avvocatura penalista, assume particolare rilevanza il rafforzamento della disciplina del segreto professionale, che viene finalmente configurato non soltanto quale diritto-dovere indisponibile e inviolabile del difensore, ma anche quale diritto fondamentale dell’assistito, in un tempo in cui anche il diritto alla riservatezza delle conversazioni tra difensore e assistito è già messo a dura prova da prassi investigative distorsive.
Parimenti importante è la riaffermazione del carattere personale dell’incarico professionale, che continua a permanere anche quando l’attività difensiva venga svolta nell’ambito di strutture associative o societarie. Nella stessa direzione si colloca la previsione che affianca alla responsabilità personale e illimitata del professionista quella della struttura organizzativa all’interno della quale egli opera.
L’avvocatura non si sottrae alle proprie responsabilità. Al contrario, ritiene che l’assunzione di responsabilità costituisca elemento qualificante della funzione difensiva. Tuttavia, non può non auspicarsi che analoghi principi trovino applicazione nei confronti di tutti gli attori della giurisdizione, nel rispetto di un equilibrato sistema di garanzie e doveri.
Particolarmente apprezzabili risultano poi le disposizioni volte a disciplinare il fenomeno della monocommittenza e del rapporto professionale continuativo, strumenti che possono contribuire a garantire condizioni di maggiore tutela per i giovani avvocati e a favorire un più stabile inserimento nel mercato professionale.
Nella stessa prospettiva si colloca la rimozione di alcune ipotesi di incompatibilità professionale, tra cui quelle relative all’assunzione di incarichi di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali.
Merita inoltre convinta adesione il superamento dell’equipollenza tra pratica forense e tirocinio presso gli uffici giudiziari. Si tratta infatti di percorsi formativi profondamente differenti, non assimilabili sotto il profilo dell’esperienza professionale richiesta per l’esercizio dell’avvocatura.
Positiva appare altresì la previsione che consente l’utilizzo di strumenti informatici per la redazione degli elaborati durante l’esame di abilitazione, ormai indispensabile per adeguare le modalità di accesso alla professione alle esigenze della contemporaneità.
Accanto agli aspetti positivi, il disegno di legge presenta tuttavia alcuni profili di criticità che meritano attenta riflessione.
Destano particolare preoccupazione le modifiche introdotte in materia disciplinare e, segnatamente, l’eliminazione dell’approvazione preventiva dell’editto di incolpazione da parte della sezione competente. La nuova disciplina attribuisce infatti al consigliere istruttore non soltanto i compiti investigativi, ma anche la formulazione dell’incolpazione e l’adozione della citazione a giudizio. Una simile concentrazione di funzioni rischia di richiamare modelli procedimentali di carattere inquisitorio, riducendo sensibilmente il ruolo della collegialità proprio nella fase più delicata dell’esercizio dell’azione disciplinare, che comporta inevitabilmente una significativa anticipazione di giudizio nei confronti dell’incolpato.
Parimenti problematica appare la mancata previsione di un rapporto di pregiudizialità tra procedimento disciplinare e processo penale. Pur essendo contemplata la possibilità di sospensione del procedimento disciplinare, l’assenza di una disciplina più rigorosa rischia di determinare disomogeneità applicative e di compromettere le garanzie difensive.
Quando l’accertamento dell’illecito disciplinare dipende dall’accertamento di un fatto costituente reato ancora sub iudice, il processo penale rappresenta il contesto più idoneo per l’accertamento della verità, grazie alle garanzie che ne caratterizzano il metodo di formazione della prova.
L’eventuale riapertura del procedimento disciplinare a seguito di contrasto tra giudicati non appare sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’irrogazione di una sanzione disciplinare già eseguita, né a scongiurare conseguenze potenzialmente irreversibili.
Ulteriori perplessità suscita la previsione della partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento disciplinare, accompagnata dal potere di impugnare le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Pur comprendendo l’esigenza di assicurare la tutela dell’interesse pubblico, tale scelta rischia di incidere negativamente sull’autonomia e sull’indipendenza dell’avvocatura, introducendo un elemento di possibili squilibri all’interno del sistema disciplinare.
La presenza dell’organo dell’accusa appare difficilmente conciliabile con l’esigenza di preservare la piena autonomia dell’ordine professionale e potrebbe essere sostituita da forme di rappresentanza pubblica istituzionale diverse e maggiormente coerenti con la natura del procedimento.
Da ultimo, l’Unione delle Camere Penali Italiane auspica la soppressione della previsione contenuta nella lettera N) del disegno di legge delega.
Tale disposizione sembra infatti limitare il ruolo delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nell’organizzazione dei corsi necessari per il conseguimento del titolo di avvocato specialista.
L’esperienza maturata negli anni dimostra invece come il sistema attualmente vigente abbia garantito elevati standard qualitativi e risultati pienamente soddisfacenti, nel rispetto delle regole e delle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense.
Per tali ragioni si ritiene opportuno preservare l’attuale modello, valorizzando il contributo scientifico e formativo delle associazioni specialistiche che hanno dimostrato sul campo competenza, affidabilità e capacità organizzativa.
Altre Notizie della sezione
Dieci anni dalla parte dei diritti: il faro dell’Oiad sugli avvocati in pericolo
23 Giugno 2026L’Osservatorio internazionale difende chi difende: missioni, denunce, fondi di solidarietà e tutela della professione forense.
Zitti, avete perso il referendum.
22 Giugno 2026Incredibile nota dell’Anm Emiliana, che censura il no dell’Ordine di Bologna al passaggio di funzioni di un Pm
L’assoluzione dei Pm di Eni-Nigeria: il diritto non è mai giudizio morale
22 Giugno 2026La revoca delle condanne inflitte a De Pasquale e Spadaro (che nascosero prove utili alla difesa) non deve indignare l’avvocatura: ecco perché.
