L’assoluzione dei Pm di Eni-Nigeria: il diritto non è mai giudizio morale
La revoca delle condanne inflitte a De Pasquale e Spadaro (che nascosero prove utili alla difesa) non deve indignare l’avvocatura: ecco perché.
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Non è la sentenza che l’avvocatura sperava di leggere. Non sembrerebbe, al primo sguardo, la pronuncia che riafferma la sacralità dell’articolo 24, della difesa come diritto inviolabile. Eppure l’assoluzione dei pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, pronunciata ieri dalla Suprema Corte “perché il fatto non sussiste”, andrebbe custodita gelosamente. Come un prezioso valore per lo Stato di diritto. Certifica che nessuno, che si tratti di un magistrato o di un mafioso, può essere condannato in un virtù di un giudizio morale, e cioè per una condotta sconveniente, sgradevole, non esemplare eppure, secondo la legge, non punibile.
Se i presupposti di diritto mancano, il resto non conta, e non deve contare. De Pasquale e Spadaro erano stati condannati, a Brescia, in primo e secondo grado. Avevano “tenuto da parte”, per così dire, prove decisive per la difesa. Prove che poi gli avvocati del processo in questione – l’epocale giudizio sui vertici di Eni, Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, accusati di aver pagato in Nigeria una tangente da oltre un miliardo – avevano comunque recuperato, per buona sorte dei loro assistiti.
Non conosciamo le basi esatte della pronuncia. Ma sappiamo altre cose, in attesa di poter leggere le motivazioni. Che la sostituta procuratrice generale Cristina Marzagalli, chiamata a rappresentare l’accusa dinanzi alla sesta penale della Cassazione, aveva chiesto di annullare senza rinvio la condanna inflitta in appello a De Pasquale e Spadaro perché nell’ordinamento non c’è alcuna specifica norma che descriva come illecito il comportamento contestato all’ex aggiunto di Milano e al collega nel frattempo passato alla Procura europea. Non esiste un reato di “mancato deposito degli atti favorevoli alla difesa”, né il più generico “rifiuto di atti d’ufficio” individuato dalle sentenze di merito è parso, alla pg di Cassazione, adatto a inquadrare le scelte compiute dai due colleghi nel processo Eni.
Sappiamo un’altra cosa: che, nella Sesta penale favorevole ai pm di Milano, giudice estensore è un rigorosissimo cultore della legge, nel senso più garantista del termine: Pietro Silvestri. Era stato lui a non convalidare la tesi secondo cui gli imputati di “Mafia capitale” erano criminali associati ex 416 bis, oltre che corrotti. Aveva fatto saltare, cioè, una delle più temerarie e roboanti accuse nella storia recente della giustizia italiana. In tempi più ravvicinati, ha contribuito a smontare l’idea secondo cui il pm può disporre liberamente dei cellulari dell’indagato e intercettare chiunque “a strascico”. Lì dove il diritto non sorregge il teorema, Silvestri assolve, annulla, limita lo strapotere dei pm. Soprattutto, ripudia l’idea che la giustizia debba aggrapparsi a una forzatura pur di corrispondere a un giudizio morale.
Non si può. Lo Stato etico decide sulla base di un principio arbitrario. Lo Stato di diritto prevede che le condanne debbano essere inflitte se le norme, a cominciare dalla Costituzione, lo consentono. E pare che il consigliere Silvestri, a cui questa distinzione è assai cara, non sia, tra i giudici di legittimità, il più amato dai requirenti. Come scrive Simona Musco, l’assoluzione di De Pasquale e Spadaro implica un’altra affermazione: ribadisce che la facoltà prevista dall’articolo 358 del codice di rito, secondo cui il pm dovrebbe cercare prove anche a favore dell’indagato, non è un obbligo. La stessa Suprema Corte lo aveva sancito con un’altra recente e discussa sentenza, la 30196 del 2025.
Il principio certifica definitivamente una cosa: che il pm non è un para-giudice. Giovanni Falcone lo aveva urlato, in un suo sottovalutatissimo discorso, dieci giorni prima di saltare in aria a Capaci. Aveva dichiarato il proprio dissenso dalla teoria della “comune cultura della giurisdizione”. Il pm non ha una funzione omogenea a quella del magistrato che emette la sentenza. È un’altra cosa. È una parte. Lo dice l’articolo 111 della Costituzione. E Silvestri afferma anche questo, con la sentenza che depositerà nelle prossime settimane. I pm possono arrivare persino a nascondere prove favorevoli alla difesa. Possono farlo perché perseguono un obiettivo: ottenere la condanna. Sono una parte al pari dell’avvocato. Peccato non se ne siano resi conto quei 14 milioni di elettori che, al referendum di marzo, sono corsi a imbucare una scheda barrata sul no.
L’avvocatura aveva assistito con sconcerto alle condotte per le quali De Pasquale e Spadaro sono definitivamente assolti. Condotte che, secondo il Csm, erano in ogni caso deplorevoli, motivazione per cui De Pasquale non aveva visto confermato il suo incarico di procuratore aggiunto. Non ha agevolato le aspirazioni di carriera del pm, considerare “irrilevanti” prove che avrebbero invece assicurato l’assoluzione di Scaroni e Descalzi, eppure non si tratta di una condotta penalmente sanzionabile.
Con lo Stato di diritto non si scherza. E ci sono giudici come Pietro Silvestri che non si arrampicano in pretestuose forzature delle norme pur di confermare un giudizio morale. Ci sono magistrati, come il giudice che ha assolto i pm di Eni-Nigeria e come la sostituta pg che quella sentenza aveva invocato, convinti che, secondo la legge, l’inquirente sta sullo stesso piano dell’avvocato: è una parte a cui non si può contestare la ricerca della vittoria a tutti i costi. È quello che si è detto, sul fronte del Sì, per l’intera campagna referendaria. Senza che gli elettori capissero. Ma se lo capisce la categoria direttamente interessata, cioè la magistratura, è già un grande passo avanti.
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