La riforma Nordio rafforza le garanzie dell’indagato
Giovanna Ollà (Segretario Cnf): “Importante passo avanti sul terreno delle garanzie, ma di strada da fare ce n’è ancora”
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«Il Cnf accoglie positivamente il ddl del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che indubbiamente prevede un significativo “corredo” di norme volte a rafforzare prerogative di garanzie della persona sottoposta ad indagini».
Così la penalista Giovanna Ollà, consigliera segretaria del Consiglio nazionale forense, la quale prosegue: «bene la radicale e coraggiosa abrogazione del reato di abuso di ufficio, più volte oggetto di interventi riformatori, e che, a fronte di numerosissime iscrizioni di notizie di reato e un numero considerevolmente inferiore di pronunce di condanna, ha messo in luce la sostanziale inutilità della norma, il cui effetto “deterrente” è stato in buona sostanza la burocratizzazione della attività della pubblica amministrazione, e il timore dei funzionari davanti alla firma di atti di natura provvedimentale. Ciò non significa ovviamente rinunciare alla affermazione di un generale principio di buon andamento della PA, che è peraltro valore di rango costituzionale, ma la soluzione non può essere ricercata all’interno del sistema penale.
Un tema che il ddl affronta correttamente – aggiunge la segretaria del Cnf – è quello della tutela del terzo estraneo alla attività investigativa nel caso di intercettazioni, attraverso la preclusione di indicazione dei dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che non sia indispensabile a fini investigativi. L’auspicio è che ovviamente detta clausola di riserva non si traduca, nella applicazione pratica, nella elusione sistematica della norma di tutela. Una evoluzione della tutela della riservatezza dei soggetti estranei alle indagini, spesso travolti all’interno del vortice mediatico per aspetti della vita personale del tutto irrilevanti ai fini investigativi».
Per la segretaria del Cnf è «positivo anche il potenziamento del contenuto della informazione di garanzia attraverso una breve descrizione sommaria del fatto oggetto della indagine» perché «mette il soggetto indagato nelle condizioni di difendersi con maggiore cognizione già nella fase delle indagini preliminari magari attraverso il ricorso alle investigazioni difensive.
Quanto alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di assoluzione – afferma Ollà – il principio, già noto all’ordinamento penale con la legge Pecorella del 2006, il giudizio è certamente positivo tranne che per la limitazione ai soli reati a citazione diretta. Sarebbe stato opportuno estendere la garanzia a tutti i reati e non creare un doppio binario. Una assoluta novità è, a determinate condizioni, l’interlocuzione diretta del giudice con l’indagato prima della emissione di una misura cautelare, un contraddittorio anticipato che può anche prevenire la stessa misura, grazie agli elementi difensivi che l’indagato può esporre già in detta sede.
Il pacchetto di norme rappresenta un importante passo avanti sul terreno delle garanzie, ma di strada da fare ce n’è ancora. Soprattutto, sempre in ambito di impugnazioni, come più volte segnalato dal CNF nel corso delle audizioni parlamentari sulla riforma del processo penale, occorre rimuovere i limiti alla possibilità di accedere alle impugnazioni determinati dalla necessità di rilascio di ulteriore procura e dichiarazione di elezione di domicilio dopo il provvedimento contro il quale si intende proporre ricorso. Un adempimento di natura sostanzialmente burocratica che tuttavia esclude dalla tutela, rappresentata dalla possibilità di ottenere una revisione della pronuncia, a tutti quei soggetti che non hanno possibilità di contatto con il difensore», conclude la consigliera segretaria del Consiglio nazionale forense.
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