Anno: XXVI - Numero 106    
Giovedì 29 Maggio 2025 ore 13:45
Resta aggiornato:

Home » La Cassazione: la presunzione d’innocenza non è un’opinione

La Cassazione: la presunzione d’innocenza non è un’opinione

Gli ermellini: i giornalisti non possono anticipare giudizi né sbilanciarsi sull’accusa: serve equilibrio, soprattutto nelle indagini preliminari.

La Cassazione: la presunzione d’innocenza non è un’opinione

La libertà di stampa non può travolgere il principio costituzionale secondo cui ogni imputato è innocente fino a sentenza definitiva. Anche quando la notizia è vera. A stabilirlo la Corte di Cassazione, secondo cui c’è un confine sottile – e spesso ignorato – tra cronaca giudiziaria e il processo mediatico.

Un confine che gli ermellini tracciano con fermezza: il giornalista può raccontare fatti anche gravi e lesivi dell’onore altrui, ma non può mai violare la presunzione di innocenza. La decisione è però destinata a far discutere: proprio mentre ribadiscono il principio di non colpevolezza, i giudici “autorizzano” la pubblicazione di notizie lesive della reputazione, purché vere, d’interesse pubblico e continenti nella forma. Per quanto riguarda la presunzione d’innocenza, la Cassazione pone particolare attenzione alle notizie ricavate da un provvedimento giudiziario, rispetto alle quali «il criterio della verità si risolve nella necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non solo sotto il profilo della mera correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto quello, sostanziale, della complessiva rappresentazione dell’intero contesto investigativo».

Ma è «necessario», per i giudici, il rispetto della presunzione di non colpevolezza, «tanto più nella delicata fase delle indagini preliminari, dove – proprio in ragione della fluidità ed dell’ontologica incertezza del contenuto delle investigazioni – è doveroso un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di innocenza dell’imputato (ed a fortiori dell’indagato) sino alla sentenza definitiva», scrivono i giudici.

Non spetta certo al giornalista verificare se l’accusa è fondata meno. Ma è certamente suo compito «controllarne rigorosamente i termini di formulazione» e non «indulgere ad alcuna preconcetta opzione di responsabilità, rendendo una ricostruzione in chiave colpevolista».

Se non si può impedire al giornalista «di avere, al riguardo, un’opinione da manifestare, non gli è però consentito rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente allo stato: null’altro che un mero progetto di accusa attorno ad ipotesi d’illecito e di penale responsabilità, tutte però da verificare». Ciò nonostante, sebbene l’articolo finito a giudizio integrasse «effettivamente una lesione della reputazione» di un noto professore universitario, accostato ad ambienti di mafia, dunque con «un’oggettiva valenza diffamatoria», il giornalista e il suo direttore sarebbero giustificati «dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, svolto nel rispetto della verità dei contenuti e della continenza della forma e a tutela di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia divulgata».

Per la Cassazione, «che la pubblicazione della notizia abbia una valenza oggettivamente diffamatoria non può revocarsi in dubbio (né tanto è contestato dalla difesa), essendo stato evocata, pur con le doverose precisazioni, una certa cointeressenza con ambienti mafiosi». Ma una condotta «oggettivamente diffamatoria» può essere «giustificata» se espressione di altro parallelo diritto, di pari rango costituzionale, ovvero «il diritto di cronaca giornalistica», diritto pubblico soggettivo «che si sostanzia nel potere – dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata».

L’oggettiva «lesione della personale reputazione di un individuo», dunque, può essere tollerata «solo se la rappresentazione offerta risponda ad un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (tale da legittimare la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti) ed offra una descrizione della realtà coerente con la verità oggettiva ( o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e rappresentata in forma “civile” ( tanto nell’esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione)».

In altre parole, «essendo il giornalista un semplice intermediario tra il fatto e l’opinione pubblica, la divulgazione della notizia lesiva deve essere giustificata da un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e resa con l’adozione di modalità espressive adeguate allo scopo informativo».

Solo entro questi limiti «il bilanciamento tra l’interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quali l’onore, la reputazione e la riservatezza, e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest’ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell’opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo» .

Simona Musco su Il Dubbio

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

GOP International

GOP International

28 Maggio 2025

Academy Il commercio internazionale durante il secondo mandato di Trump.

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.