Governo e agenzia delle entrate trovino una soluzione sulla mancata compilazione quadro rs.
Aiga: no alle sanzioni ai giovani professionisti in regime forfettario

“L’Agenzia delle Entrate ed il Governo trovino insieme una soluzione alla vicenda dell’invio massivo da parte della stessa Agenzia di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo in relazione alla mancata compilazione del quadro RS da parte di soggetti aderenti al regime forfettario. Atto che pone diversi interrogativi e necessita di un intervento chiarificatore da parte del Governo”. Così in una nota AIGA chiede di evitare “l’eventuale applicazione di una sanzione apertamente in contrasto con i principi di buona fede e collaborazione espressi dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente, secondo cui, lo ricordiamo, le sanzioni non sono comunque irrogate quando una violazione meramente formale non determini alcun debito d’imposta”.
“La giovane avvocatura accoglie, pertanto, con favore – prosegue la nota – il dialogo avviato dai Commercialisti in ordine alla compilazione del quadro RS ed all’assenza di dati da dichiarare al riguardo da parte di alcuni contribuenti, fermo restando che gli eventuali negativi esiti di tale confronto, ove pregiudizievoli per i contribuenti stessi, non potranno ricadere su questi ultimi. Ciò non toglie che l’eventuale obbligo di compilazione integrale del quadro RS comporti un evidente vulnus per il professionista contribuente che, ad esempio, eserciti in regime di monocommittenza o in esclusiva collaborazione con altri professionisti e non abbia alcun costo da dichiarare, il quale verrebbe esposto ad un adempimento impossibile ed al rischio di una sanzione del tutto irragionevole”.
Per Aiga tale “vulnus sarebbe ancora più grave qualora l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle Entrate fosse oggetto di applicazione retroattiva o coinvolgesse i contribuenti che hanno correttamente specificato di non avere costi da dichiarare: non si dimentichi, infatti, che al rigo RS382 il modello dichiarativo consentiva e consente ai contribuenti forfetari di omettere legittimamente l’indicazione dei dati di cui si discute”.
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