Anno: XXVIII - Numero 191    
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Giustizia minorile, la stretta che non serve

L’Ucpi boccia l’abbassamento dell’imputabilità a 13 anni e la presunzione di capacità per i quattordicenni.

Giustizia minorile, la stretta che non serve

La giustizia minorile rischia di cambiare volto. E non in meglio. L’Unione delle Camere Penali Italiane boccia senza mezzi termini le due proposte legislative all’esame della Commissione Giustizia della Camera: la proposta di legge n. 2720, che punta ad abbassare a tredici anni la soglia dell’imputabilità, e il disegno di legge A.C. 3080, che introduce per i minori tra i quattordici e i diciotto anni una presunzione di capacità di intendere e di volere. Secondo l’Ucpi, si tratta di interventi privi di un adeguato fondamento scientifico, inefficaci nel contrasto alla devianza e potenzialmente in contrasto con i principi costituzionali e con la tradizione della giustizia penale minorile italiana.

Il punto politico è evidente: davanti all’allarme sociale provocato da baby gang, aggressioni e coinvolgimento di giovanissimi nella criminalità organizzata, la risposta rischia ancora una volta di essere affidata al codice penale. Una scorciatoia rassicurante sul piano comunicativo, ma molto più discutibile sul piano dell’efficacia.

L’Ucpi ricorda che ogni volta che episodi particolarmente gravi commessi da minorenni conquistano le prime pagine torna puntualmente la proposta di abbassare l’età dell’imputabilità. È già accaduto nel 2001, nel 2006 e nel 2019. Oggi il tema ritorna con la proposta n. 2720, che porta nuovamente a tredici anni il limite minimo. Ma, osservano i penalisti, le precedenti iniziative legislative prevedevano almeno anche un rafforzamento delle politiche preventive, educative e formative. Nell’attuale proposta questa componente risulta sostanzialmente assente.

Ed è proprio qui che si concentra la critica più dura. Pensare che l’ingresso anticipato dei minori nel circuito penale possa risolvere fenomeni complessi significa, secondo l’UCPI, confondere le conseguenze con le cause. Aggressioni di gruppo, devianza, reclutamento di infraquattordicenni da parte delle mafie non sono fenomeni che si possono affrontare semplicemente abbassando una soglia anagrafica. Servono prevenzione, scuola, servizi sociali, sostegno alle famiglie e interventi capaci di incidere sui fattori di rischio.

C’è poi una questione di principio. La soglia dei quattordici anni, osserva l’Ucpi, rappresenta una scelta consolidata dell’ordinamento italiano e oggi trova conferma anche nelle indicazioni internazionali. Il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia ha invitato gli Stati a non ridurre l’età minima della responsabilità penale. L’abbassamento della soglia, inoltre, non sarebbe sostenuto da un valido fondamento scientifico e rischierebbe di compromettere proprio quel percorso educativo che dovrebbe rappresentare il cuore della risposta alla devianza minorile.

Particolarmente significativa è la critica alla sovrapposizione di fenomeni diversi. Minorili coinvolti in reati contro il patrimonio, baby gang e ragazzi reclutati dalla criminalità organizzata vengono ricondotti, nella proposta, dentro un’unica logica repressiva. Ma dietro queste situazioni ci sono spesso condizioni profondamente differenti. Ciò che può accomunarle, sostiene l’UCPI, è piuttosto l’assenza di un ambiente di crescita adeguato. E davanti a un deficit educativo non basta il processo penale: occorrono recupero, risocializzazione e prevenzione.

Ancora più delicato è il Ddl A.C. 3080. La norma estenderebbe ai ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni la presunzione di capacità di intendere e di volere prevista per gli adulti, modificando radicalmente l’attuale sistema. Oggi l’imputabilità del minore deve essere verificata concretamente; la proposta, invece, rovescerebbe questa impostazione, trasformando l’accertamento da dovere a facoltà.

Per l’Ucpi non è una modifica tecnica. È un cambio di paradigma. Il sistema penale minorile nasce dalla consapevolezza che l’adolescenza è una fase di personalità ancora in formazione. Il processo minorile del 1988 ha costruito attorno a questa specificità un sistema nel quale la valutazione della maturità del ragazzo è concreta e individualizzata.

La cosiddetta stretta “anti-maranza”, secondo i penalisti, rischia così di diventare il simbolo di una regressione culturale: l’esigenza di mostrare fermezza finirebbe per prevalere sulla necessità di affrontare i fenomeni con strumenti realmente efficaci. Sicurezza e consenso politico, avverte l’UCPI, non possono essere la stessa cosa.

E i numeri rendono ancora più problematica la riforma. Le declaratorie di non imputabilità per immaturità, secondo i dati richiamati nell’audizione, rappresentano già oggi un fenomeno marginale: negli ultimi anni le decisioni fondate sull’articolo 98 del codice penale sono state poche decine a livello nazionale. Per questo l’Ucpi sostiene che il DDL 3080 non risponda a una vera emergenza applicativa, ma abbia soprattutto una funzione simbolica e comunicativa.

Il rischio più grave, però, sarebbe sistemico. Se si accetta il principio secondo cui l’allarme sociale può giustificare la riduzione delle garanzie proprie del diritto penale minorile, diventa più facile intervenire successivamente anche sugli altri capisaldi del sistema. Le riforme simboliche, avverte l’UCPI, possono produrre effetti molto più profondi di quelli immediatamente visibili: modificano progressivamente la cultura giuridica sulla quale poggia la tutela dei minori.

La Corte costituzionale ha già fissato un principio preciso. Con la sentenza n. 2 del 2022 ha ribadito che l’imputabilità del ragazzo tra i quattordici e i diciotto anni non può essere presunta, ma deve essere oggetto di una valutazione specifica, calibrata sulla situazione concreta del minore. La giustizia minorile, inoltre, è orientata prevalentemente al recupero, alla tutela della personalità e agli obiettivi pedagogico-rieducativi, non alla logica puramente retributiva della pena.

È proprio questo impianto che, secondo i penalisti, le nuove norme rischiano di mettere in discussione. La tutela del minore non è un privilegio concesso a chi delinque, ma una componente strutturale del sistema costituzionale. E sicurezza della collettività e protezione dell’infanzia non sono necessariamente alternative.

Il paradosso emerge anche dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel DDL 3080. Mentre si amplia l’area della risposta penale, non vengono previsti investimenti strutturali nelle politiche di prevenzione. Eppure è proprio su questo terreno che l’UCPI indica la strada: rafforzare le strutture pubbliche a sostegno delle famiglie, investire nella scuola, nei servizi sociali e nell’educazione alla legalità.

La vera domanda, allora, non è se lo Stato debba essere severo con chi delinque. Deve esserlo, soprattutto nei confronti degli adulti che sfruttano i minori e della criminalità organizzata che li recluta. La domanda è se la severità debba necessariamente tradursi nell’abbassamento dell’età della responsabilità penale e nell’indebolimento delle garanzie.

La risposta dell’Ucpi è netta: non si combatte la criminalità minorile trasformando sempre più rapidamente i ragazzi in imputati. Si combatte intervenendo prima che diventino delinquenti.

Ed è questa la sfida che la politica rischia di eludere. La repressione arriva quando il danno è già stato prodotto. La prevenzione richiede invece investimenti, continuità, scuola, servizi e responsabilità istituzionale. È molto meno spettacolare, ma infinitamente più difficile. E soprattutto non produce lo stesso dividendo immediato in termini di consenso.

La vera prova di maturità dello Stato, conclude l’Ucpi, non consiste nel trattare i minori come adulti, ma nel riconoscere che non lo sono e nel costruire risposte coerenti con la loro condizione evolutiva.

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