Aspiranti avvocati: tirocinio di 16 mesi
Il Milleproroghe, in attesa di essere convertito, prevede diverse proroghe e novità in materia di giustizia come l'estensione del tirocinio ridotto di 16 mesi per gli aspiranti avvocati
In evidenza
Il ddl di conversione del Decreto Milleproroghe, che ha ricevuto il voto favorevole della Camera, prevede diverse proroghe e modifiche in materia di giustizia.
Il testo interviene sulle seguenti materie:
l’esame di abilitazione per la professione forense, viene prorogato ancora di una anno prima di svolgersi in base a quanto previsto dalla nuova disciplina;
prorogate anche le regole transitorie per l’iscrizione degli avvocati all’albo delle giurisdizioni superiori;
il tirocinio professionale di 16 mesi per diventare avvocato viene esteso;
per quanto riguarda il processo telematico penale e civile, vengono prorogate al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni emanate durante la pandemia, che prevedono il deposito degli atti in modalità telematica e la partecipazione a determinate udienze da remoto;
differite al 1° gennaio 2024 alcune modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de l’Aquila e Chieti.
Tirocini più brevi per le sessioni 2019-2020
Il Milleproroghe interviene, come anticipato, anche sui termini di durata dei tirocini professionali degli aspiranti avvocati, disponendo che anche coloro che hanno conseguito la laurea nell’anno accademico 2019-2020, in piena pandemia, possono beneficiare di una durata ridotta di 16 mesi per il tirocinio professionale.
La norma, che aveva già ridotto la durata del tirocinio a 16 mesi per coloro che avevano conseguito la laurea nella sessione di studi 2018-2019, in virtù del Milleproroghe ora prevede il tirocinio ridotto anche per coloro che hanno conseguito la laurea al termine nell’anno accademico successivo.
Tirocini da 18 a 16 mesi causa Covid
La novità relativa alla riduzione del termine di durata del tirocinio a 16 mesi, prevista dalla disciplina emergenziale, era stata in realtà già contemplata dall’ordinamento forense, che l’aveva introdotta nel 2012 prevedendo un termine di 18 mesi.
Si ricorda inoltre che, proprio in base a quanto previsto dalla legge di riforma dell’ordinamento, è stato ribadito, nel comma 1 dell’art. 41 che “Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.”
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