Anno: XXVI - Numero 111    
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Una proposta indecente

e Il 16 aprile 2025 il Senato, dopo averlo approvato, ha trasmesso alla Camera il DDL 2365 “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”.

Una proposta indecente

L’art. 20 del DDL 2365, a mio giudizio, è una norma liberticida perché affidata l’approvazione dei bilanci a chi li forma.

Sarebbe come far approvare il bilancio del Condominio all’amministratore.

Siamo di fronte ad un ulteriore passo verso l’eliminazione dello stato di diritto.

Ho iniziato a trattare il tema nel mio “Gli indicatori della democrazia”

(https://www.mondoprofessionisti.it/intervento/gli-indicatori-della-democrazia/ ) ma vale la pena di riprendere il discorso dato che il DDL, allora 1241, è stato approvato al Senato.

Nel dossier Camera dei Deputati, all’art. 20 è dato leggere questo:

«Articolo 20

(Misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali)

L’articolo 20 dispone una modifica all’articolo 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che disciplina i compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie, prevedendo che il Consiglio direttivo di ciascun Ordine approvi direttamente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la tassa annuale per le spese di gestione, mentre attualmente al Consiglio spetta proporre tali atti all’approvazione dell’assemblea degli iscritti (comma 1).

Viene inoltre aggiunta una ulteriore disposizione di garanzia con riguardo all’approvazione diretta dei predetti documenti da parte del menzionato Consiglio direttivo, stabilendo che contro i provvedimenti del Consiglio adottati con riferimento alle materie riguardanti i richiamati atti (bilancio preventivo, conto consuntivo e tassa annuale per le spese di gestione) viene ammesso ricorso all’assemblea degli iscritti e tale organo è chiamato a decidere in via definitiva (comma 2).

Più in dettaglio, l’articolo 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233L. n. 3/2018 sui compiti del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni sanitarie, come novellato dall’articolo 4, comma 1, della L. n. 3/2018 sul riordino, tra l’altro, delle professioni medesime, viene modificato come segue:

  1. a) al comma 1 lett. f), viene sostituita la disposizione, che attualmente prevede la sola proposta del Consiglio di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell’Assemblea degli iscritti, con l’approvazione diretta dei medesimi atti da parte del Consiglio medesimo;
  2. b) analogo intervento è previsto alla successiva lett. g), con riferimento all’approvazione diretta da parte del Consiglio direttivo della tassa annuale necessaria a coprire le spese di gestione.

In proposito si ricorda che tale tassa annuale può essere anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti. Il potere di proposta di approvazione dell’assemblea degli iscritti, attualmente in capo al Consiglio direttivo, è estesa altresì secondo quanto previsto dalla menzionata lett. g), anche alla tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Il comma 2, aggiungendo il comma 4-bis al sopra richiamato articolo 3 del D.Lgs. CPS n. 233/1946 dispone infine che contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie sopra indicate alle lettere f) e g) del comma 1 viene ammesso ricorso all’assemblea degli iscritti che è chiamata a decidere in via definitiva, rafforzando pertanto la garanzia di tutela di ogni singola minoranza, a fronte del nuovo meccanismo di semplificazione dell’approvazione della proposta di bilancio preventivo, del conto consuntivo e della tassa annuale.

Si ricorda che la legge istitutiva degli Ordini professionali D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, concerne la costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie in ogni provincia, con un albo permanente per ciascun ordine o collegio, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

L’articolo 3 della L. n. 3 del 2018 che ha, tra l’altro disposto norme di delega per il riordino delle professioni sanitarie (c.d. Legge Lorenzin), ha operato una revisione della disciplina di tali professioni, in parte novellando il richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni, con l’obiettivo di introdurre una riforma organica, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità. Ciò anche per tenere conto dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con D.Lgs. n. 206/2007, che riguarda, tra l’altro, il riconoscimento delle qualifiche  professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, per l’accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, allo scopo di prevenire comportamenti non coerenti con la deontologia professionale.

La norma, in ogni caso, non prefigura un diverso assetto organizzativo in quanto le attività disciplinate sono già espletate dagli enti interessati, con oneri coperti, per la totalità, a valere sui contributi a carico degli iscritti.

È compito di ciascun Consiglio direttivo di ciascun Ordine provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo riferito all’anno successivo ed il conto consuntivo, che si chiudono entro l’anno solare in corso».

Una volta approvato per gli Ordini dei medici, questa procedura sarà poi estesa a tutti gli altri Ordini e Collegi?

A mio giudizio, allora dovrebbero essere modificati anche gli artt. 2423 e 2464 c.c. in ordine al bilancio civilistico.

Ricordo che gli ordini professionali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo e che, per il bilancio, adottano le norme del codice civile.

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