Anno: XXVI - Numero 186    
Lunedì 30 Settembre 2025 ore 13:40
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La riforma della responsabilità per danno erariale, un pasticciaccio

È all’esame del Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera, d’iniziativa dell’on. Tommaso Foti, all’epoca Capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, che modifica il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale.

La riforma della responsabilità per danno erariale, un pasticciaccio

La nuova normativa introduce un tetto massimo al risarcimento del danno individuato dalla Corte dei conti, limitandolo al 30% del danno accertato. E già questa è un’assurdità evidente, considerato che è stata prevista un’assicurazione obbligatoria per i funzionari che dispongono spese, per cui non si vede il motivo di questa riduzione. Ma l’aspetto più significativo è che il restante 70% del danno dovrà essere recuperato ad iniziativa dell’amministrazione danneggiata ricorrendo ad un’azione civile. Un autentico pasticcio che dimostra la inadeguata conoscenza del sistema in atto. Infatti, mentre la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità può porre a carico del responsabile tutto o parte del valore perduto (c.d. “potere riduttivo dell’addebito”), analogo potere non ha il giudice ordinario che decide sulla base del danno che l’Amministrazione indica, cioè il 70% del danno accertato dal Giudice contabile.

Un autentico pasticcio, chiaramente messo in risalto da una pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 286/2025), che ha segnalato come i funzionari pubblici tenuti al recupero del 70%, in caso omettessero di provvedere potrebbero essere essi stessi chiamati a rispondere per inerzia.

La Sezione lombarda, infatti, pur dichiarando inammissibile la richiesta di un ente locale circa le modalità di recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente, si è soffermata sulle ricadute future della riforma Foti segnalando che la limitazione della responsabilità al solo 30% imporrà all’amministrazione di farsi carico di avviare un nuovo procedimento in sede civile per ottenere il rimborso della somma residua, con inevitabile ulteriore contenzioso.

Oggi il sistema si fonda sul principio della competenza, costituzionalmente riconosciuta, della Corte dei conti quale giudice del danno erariale perseguito ad iniziativa del Procuratore regionale competente per territorio, pur essendo ammesso il ricorso al giudice ordinario. Con la riforma, invece, come spiegato dalla Sezione lombarda, il rapporto tra le due giurisdizioni diventerà complementare: la Corte si occuperà di accertare il danno ma potrà condannare solo al 30%. Per il resto sarà competente il giudice civile. Sarebbe, infatti, incostituzionale che il 70% del danno accertato non fosse recuperato. Lo impediscono gli artt. 28 e 81 della Costituzione.

Uno dei tanti pasticciacci di chi intraprende una strada inesplorata, convinto di sapere come cambiarne il percorso. “Conoscere per deliberare”, ripeteva Luigi Einaudi che pure di studi ne aveva fatti molti. La presunzione è sempre una cattiva consigliera, fa sbagliare e perseverare nell’errore. Che inevitabilmente si paga.

 

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