In tema di scorrimento delle graduatorie degli idonei.
Una lezione di diritto del Consiglio di Stato all’Agenzia delle entrate.
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Una ineccepibile lezione di diritto è stata impartita all’Agenzia delle entrate dal Consiglio di Stato secondo il quale i candidati idonei in un concorso a dirigente “sono titolari di una posizione qualificata e differenziata” che consente loro di contestare la decisione “di non procedere allo scorrimento della graduatoria” avendo “un interesse diretto, immediato e concreto” ad evitare che sia bandito un nuovo concorso (Sez. VI, Pres. Simonetti, Est. Caponigro, sent. 23/06/2025, n. 05433/2025 Reg. prov. coll.).
La pronuncia è intervenuta in sede di appello di una decisione del TAR del Lazio (Sez. II, sent. 13 marzo 2025, n. 5288) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso “per carenza di un interesse attuale” ad impugnare il provvedimento del 22 novembre 2024 con il quale l’Agenzia aveva disposto “l’avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 20 dirigenti di seconda fascia, da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali (cc.dd. funzioni no-core)”, anziché ricorrere alla graduatoria vigente del concorso a 175 posti.
Gli appellanti, tutti idonei non vincitori del richiamato concorso, avevano contestato la irragionevolezza della decisione di bandire una nuova procedura concorsuale, anziché scorrere la graduatoria, ancora valida ed efficace, prevedendo il reclutamento di dirigenti da assegnare agli uffici preposti alle attività di gestione e sviluppo delle risorse umane, di contenzioso del lavoro, di approvvigionamento e logistica, di pianificazione e controllo, di contabilità e bilancio. Materie, hanno osservato i ricorrenti, che sono ordinaria competenza di un dirigente e, di fatto, già in atto svolte da molti degli idonei appartenenti ai ruoli dell’Agenzia. Questa aveva contestato l’interesse a ricorrere ad “evitare che il concorso venga bandito e svolto”, tesi accolta dal TAR Lazio, che aveva ritenuto il ricorso inammissibile, ma disattesa dai Giudici di Palazzo Spada per i quali “non può sussistere dubbio che l’atto impugnato (l’annuncio di un nuovo concorso, n.d.A.) abbia carattere provvedimentale in quanto idoneo a ledere in modo attuale e diretto la sfera giuridica degli idonei non vincitori del concorso a 175 posti che aspirano allo scorrimento della graduatoria per la copertura anche dei venti posti per lo svolgimento delle funzioni no-core di cui all’avviso di bando”.
Spiegano i supremi Giudici amministrativi che “il provvedimento in contestazione costituisce la manifestazione di volontà con cui l’Amministrazione ha privilegiato lo svolgimento di un nuovo concorso allo scorrimento della graduatoria, per cui non è un atto endoprocedimentale, ma è il provvedimento che conclude la fase istruttoria, di cui ha dato ampia motivazione, relativa alle modalità di reclutamento dei venti dirigenti”. Ed evidenziano “l’attualità e l’immediatezza dell’interesse a contestare l’atto”. Per cui “la sentenza impugnata deve essere riformata ed il ricorso proposto in primo grado deve essere ritenuto ammissibile”. Aggiungendo che “d’altra parte, posticipare la possibilità di impugnazione alla pubblicazione del bando di gara determinerebbe un immotivato ed irragionevole allungamento della tempistica processuale, in assenza di ulteriori elementi che possano assumere rilievo nella dinamica delle posizioni giuridiche coinvolte, in antitesi con l’esigenza della sollecita definizione dei rapporti pubblicistici che permea il sistema della disciplina processuale amministrativa”.
Per il Collegio giudicante le conseguenze processuali dell’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado devono seguire l’indirizzo esegetico di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20 novembre 2024, n. 16, che ha ritenuto rientrare tra i motivi di nullità della sentenza sussumibili nell’art. 105, comma 1, c.p.a. anche il caso in cui “la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”. Con la conseguenza di giustificare la rimessione della causa al primo giudice nei sensi esposti dall’Adunanza Plenaria. n. 16 del 2024. Infatti, si è in presenza di un errore di giudizio nell’applicazione delle coordinate processuali relative alla corretta individuazione dell’interesse al ricorso e, quindi, delle condizioni soggettive dell’azione che ha determinato l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A questo punto s’impone qualche considerazione a fronte delle ripetute pronunce dei giudici amministrativi, di primo e secondo grado, a proposito della anomala condotta dell’Agenzia delle entrate nella gestione di un concorso del 2010, già oggetto di plurime censure quanto alla formazione della graduatoria finale, più volte rivista per inesatta applicazione delle stesse regole del bando quanto all’incredibile applicazione del punteggio dei titoli professionali e culturali. Ed è da chiedersi come il Ministro dell’economia e delle finanze, titolare della funzione di ’“alta vigilanza” sull’Agenzia, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intenda esercitarla se rimane assolutamente inerte in presenza di ripetute sentenze nelle quali l’Agenzia è risultata soccombente, spesso con condanna alle spese processuali.
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