Quali responsabilità per i professionisti che rilasciano le attestazioni per Superbonus 110 % e Sismabonus .
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 15 mila per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa
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L’art. 119 del D.L. “Rilancia Italia”, in tema di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, etc.. prevede il Superbonus del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (per ora, salvo proroghe). Ai fini della detrazione, gli interventi “trainanti” (coibentazioni e riqualificazione degli impianti di riscaldamento) devono rispettare precisi requisiti e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi “trainati”, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata. I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Egualmente per gli interventi legati al “Sismabonus”, la riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti abilitati ed incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al Superbonus quelle sostenute per il rilascio delle suddette attestazioni e asseverazioni. Il visto di conformità fiscale è rilasciato dai professionisti contabili abilitati e dai responsabili dell’assistenza fiscale (CAF). Il proprietario di casa che dispone gli interventi, il condominio, i condòmini, in caso di revoca dei benefici fiscali (per mancanza dei requisiti o irregolarità varie) in sede di controllo da parte dell’Agenzia Entrate, possono contare sull’applicazione delle sanzioni penali (in capo al professionista) ove il fatto costituisca reato previsto dal codice penale (False attestazioni, art. 481 e Truffa ai danni dello Stato, art. 640 bis). Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Ma, soprattutto, il contribuente può contare su una rivalsa verso il professionista e sulle specifiche coperture assicurative obbligatorie previste. I professionisti devono infatti stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
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