Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Nella nota prot. n. 29/2022 fornisce le istruzioni operative riguardo l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – introdotto dalla L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 a far data dallo scorso 21 dicembre – che dovrà essere inviata ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (elenco completo in allegato alla nota) o tramite SMS con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. L’Istituto dopo aver specificato l’ambito di applicazione e i soggetti esclusi ricorda che l’obbligo riguarda i rapporti avviati o ancora in corso alla data di emanazione della presente disposizione. Per tutti i rapporti di lavoro in essere, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, – si legge -, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio compreso. Nella nota, infine, indicazioni sui contenuti minimi da inserire, annullamento della comunicazione e sanzioni applicabili.
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