Il Papa riforma la “Costituzione” dello Stato della Città del Vaticano
Una Legge per dare "costitutiva fisionomia" allo Stato.
Leone XIV ha emanato il, 31 luglio, una nuova Legge fondamentale, che sostituisce quella del 2023 per rispondere alla necessità “di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni”. La nuova legge incorpora in un unico testo legislativo la modifica già introdotta con il Motu Proprio del novembre 2025 relativa alla presidenza della Pontificia Commissione non più riservata ai soli cardinali
Papa Leone XIV ha firmato il 31 luglio memoria di sant’Ignazio di Loyola, la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che, come viene spiegato nella premessa, risponde alla necessità “di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni”. Entra in vigore immediatamente e sostituisce la precedente, in vigore dal 13 maggio 2023.
Pontificia Commissione della Città del Vaticano, cambia la norma sul presidente
Con un Motu Proprio, Papa Leone XIV abroga l’articolo 8 n.1 della precedente Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che prevedeva la possibilità che solo porporati …
Significativamente emanata da Leone XIV agli inizi del pontificato, questa Legge conferma e integra queste modifiche, che riguardano tanto la funzione legislativa che la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda la funzione legislativa, viene incorporata in un unico testo legislativo la modifica già introdotta con il Motu Proprio del 19 novembre 2025, relativamente alla presidenza della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercita la funzione legislativa e quella esecutiva.
In quell’occasione, il Pontefice aveva abrogato l’articolo 8 n.1 della precedente Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che prevedeva la possibilità che solo porporati potessero svolgere l’incarico di presidente della Commissione, oggi ricoperto da una suora, Raffaella Petrini, che è anche presidente del Governatorato. L’articolo 8 della nuova Legge Fondamentale, stabilisce infatti che “La Pontificia Commissione è composta da Cardinali e da altri Membri, tra cui il Presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio”.
La funzione esecutiva e quella giudiziaria
Riguardo poi alla funzione esecutiva, da un lato viene confermato il compito del Governatorato, che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde; dall’altro lato, vengono precisati i compiti del presidente e del segretario generale e il relativo rapporto di collaborazione. Riguardo alla figura del segretario generale ne viene sottolineata la funzione istituzionale, indicando così che questo ruolo possa essere rivestito anche da più di una persona.
A proposito della funzione giudiziaria, viene espressamente confermato, all’articolo 22 n.1, che il regime giuridico degli organi giudiziari è stabilito dalla Legge sull’ordinamento giudiziario. Una legge che, grazie agli importanti interventi degli ultimi anni, garantisce pienamente il servizio di amministrazione della giustizia.
Francesco emana una nuova Legge fondamentale, a sostituire quella del 2000, “per rispondere alle necessità dei nostri giorni” e con il compito di rendere operativi gli impegni …
Con questa rigorosa impostazione la nuova Legge fondamentale, che come le precedenti è predisposta, si specifica nella premessa, “per dare costitutiva fisionomia allo Stato della Città del Vaticano”, ai suoi poteri e all’esercizio delle funzioni che ne derivano, rimane il fondamento e riferimento di ogni altra normativa dello Stato, confermando la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano.
Sempre nella premessa della Legge, si chiarisce che viene riaffermato “il compito del Governatorato, che concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde”. Come già in passato, conclude la premessa, “agli organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio per lo Stato, è conferito l’esercizio di ogni potere conseguente sul territorio definito dal Trattato lateranense e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali”.
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