Anno: XXVI - Numero 127    
Lunedì 30 Giugno 2025 ore 13:45
Resta aggiornato:

Home » Il danno da errata prescrizione resta in capo al medico

Il danno da errata prescrizione resta in capo al medico

Per gli infermieri il dovere è limitato alla segnalazione di anomalie evidenti e alla corretta somministrazione del farmaco.

Il danno da errata prescrizione resta in capo al medico

Una sentenza emessa nel 2025 dalla Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale di Appello (sentenza n. 85 del 3 giugno 2025) ha riaffermato un principio fondamentale: l’infermiere non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti da un farmaco somministrato in modo corretto, qualora la prescrizione sia stata redatta da un medico. Tale decisione sottolinea l’importanza della sinergia tra professionisti sanitari e definisce con chiarezza le responsabilità all’interno del team di cura.

Il caso ha coinvolto più figure professionali: due medici specializzandi che hanno materialmente prescritto e confermato il dosaggio errato, farmacisti che hanno accettato la prescrizione anomala senza ulteriori verifiche e infermieri che hanno somministrato il farmaco senza rilevare l’anomalia, nonostante la dose fosse chiaramente superiore a quella massima prevista dai protocolli e indicata sulle confezioni, si legge su Infermieristicamente.it. Tuttavia, la sentenza ha riconosciuto che la responsabilità principale resta in capo ai medici prescrittori, mentre per gli infermieri il dovere è limitato alla segnalazione di anomalie evidenti e alla corretta somministrazione del farmaco.

 I giudici hanno comunque riconosciuto una colpa anche alle infermiere, in quanto esse non hanno segnalato l’anomalia evidente del sovradosaggio del farmaco. Tale colpa è stata valutata come concorso causale nel procurare il danno, ma non come causa principale. La Corte dei Conti è competente perché il caso riguarda la responsabilità contabile e il risarcimento di un danno erariale derivante da condotte professionali nell’ambito della sanità pubblica, e le infermiere sono state ritenute parzialmente responsabili per non aver segnalato l’errore evidente riconoscendo loro una riduzione del danno risarcitorio rispetto alla richiesta iniziale della Procura di 200.000 euro ciascuna.

La condotta dei medici specializzandi è stata invece giudicata gravemente colpevole e causa principale del danno letale. Quindi, pur riconoscendo una colpa alle infermiere, la Corte ha calibrato la sanzione in modo proporzionato al loro ruolo e grado di responsabilità nel caso. I giudici hanno ritenuto di non definirle corree nella responsabilità principale del danno letale, con la sentenza che ha evidenziato il ruolo collaborativo e di vigilanza dell’infermiere, ma anche i limiti della sua competenza rispetto alla prescrizione medica, poiché:

– la responsabilità finale e diretta è stata attribuita ai due medici specializzandi che hanno materialmente prescritto e confermato il dosaggio errato con condotte gravemente imperite e imprudenti;

– l’errore di trascrizione e la mancata segnalazione dell’anomalia da parte di più figure professionali, inclusi farmacisti e infermieri, sono state considerate concause, ma non cause principali del danno. La sentenza ha riconosciuto che la responsabilità infermieristica si limita al dovere di segnalare anomalie evidenti; in questo caso, l’errore era così evidente che avrebbe dovuto essere rilevato, ma la mancata segnalazione è stata valutata in un contesto di concorso causale e non di corresponsabilità esclusiva.

La riduzione del danno a carico delle infermiere è stata motivata dalla complessità del caso e dal fatto che l’errore è passato inosservato a diverse figure professionali di comprovata competenza.

La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità amministrativa e gestione delle competenze tra professionisti sanitari:

– ripartizione delle responsabilità: l’infermiere non è responsabile per gli effetti di un farmaco correttamente somministrato su prescrizione medica. La responsabilità per la scelta e gli effetti della terapia resta in capo al medico prescrittore, salvo errori materiali evidenti da parte dell’infermiere nella fase di somministrazione;

– dovere di diligenza dell’infermiere: l’infermiere deve comunque assicurarsi dell’identità del paziente, della correttezza del farmaco e della modalità di somministrazione, oltre a segnalare tempestivamente al medico eventuali reazioni avverse o anomalie;

– collaborazione tra professionisti sanitari: la sentenza rafforza il principio di collaborazione tra medico e infermiere, chiarendo che l’infermiere può sollevare dubbi sulla prescrizione, ma non ha né il potere né l’obbligo di modificarla o annullarla;

– limiti della responsabilità infermieristica: l’infermiere risponde solo di errori materiali nella somministrazione (ad esempio, dose o modalità errata), non delle scelte terapeutiche del medico.

DotNet

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

3.839 assunzioni nei servizi sociali territoriali

3.839 assunzioni nei servizi sociali territoriali

30 Giugno 2025

Oggi sarà pubblicato il bando di concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale con competenze di carattere sociale, da assumere a tempo pieno e determinato per tre anni presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS).

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.