Assegno sociale, legittimo richiedere agli stranieri il permesso di lungo periodo
La Consulta esclude il contrasto con il diritto europeo: la prestazione è assistenziale e non rientra nella sicurezza sociale tutelata dalla direttiva.
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I cittadini di Paesi terzi possono essere esclusi dall’assegno sociale se non possiedono il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Questa condizione non contrasta con il principio europeo di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 141 del 2026, pronunciandosi sull’articolo 80, comma 19, della legge numero 388 del 2000.
La Consulta ha dichiarato non fondate le principali questioni sollevate dalla sezione lavoro della Corte di cassazione in riferimento agli articoli 3, 11 e 117 della Costituzione. Ha invece ritenuto inammissibili le ulteriori censure fondate sull’articolo 38 della Carta e sull’articolo 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perché non adeguatamente motivate.
La decisione arriva dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e chiude un articolato dialogo tra giudici nazionali ed europei sulla natura dell’assegno sociale.
La controversia nasce dalla domanda presentata da una cittadina albanese titolare di un permesso di soggiorno biennale per motivi familiari, che le consentiva anche di lavorare in Italia.
L’Inps aveva respinto la richiesta perché la donna non possedeva il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, condizione prevista dalla normativa italiana per l’accesso degli extracomunitari all’assegno sociale.
La Corte d’appello di Firenze aveva successivamente accolto la domanda, ritenendo che l’introduzione del requisito della permanenza continuativa per almeno dieci anni sul territorio nazionale avesse implicitamente superato quello relativo al titolo di soggiorno.
L’Inps aveva presentato ricorso in Cassazione. La Suprema corte aveva quindi chiesto alla Consulta di verificare se il trattamento riservato agli stranieri regolarmente soggiornanti fosse compatibile con la Costituzione e con il diritto dell’Unione.
Al centro della questione si trovava l’articolo 12 della direttiva europea 2011/98, che garantisce ai lavoratori provenienti da Paesi terzi e regolarmente soggiornanti un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro nei settori della sicurezza sociale.
Secondo la Cassazione, il requisito del permesso di lungo periodo poteva discriminare gli stranieri titolari di un diverso titolo di soggiorno che consentisse loro di lavorare.
Il dubbio riguardava in particolare le persone anziane, regolarmente presenti in Italia da molti anni e prive di risorse sufficienti, alle quali l’assegno sociale veniva negato nonostante il diritto a rimanere sul territorio nazionale.
La questione investiva quindi il rapporto tra l’esigenza di garantire un’esistenza dignitosa e la facoltà dello Stato di subordinare una prestazione finanziata dalla fiscalità generale alla dimostrazione di un legame stabile con la comunità.
Prima di decidere, la Corte costituzionale si era rivolta ai giudici di Lussemburgo con l’ordinanza numero 29 del 2024.
La Consulta aveva chiesto se l’assegno sociale rientrasse tra le prestazioni di sicurezza sociale per le quali la direttiva impone la parità di trattamento e se, di conseguenza, fosse legittimo richiedere agli extracomunitari il permesso di lungo periodo.
La risposta è arrivata il 5 marzo 2026 con la sentenza pronunciata nella causa C-151/24, denominata “Luevi”.
La Corte di giustizia ha stabilito che la parità prevista dalla direttiva opera soltanto per le misure appartenenti al sistema di sicurezza sociale rivolto alle persone attive sul mercato del lavoro.
Queste prestazioni coprono rischi espressamente individuati dalla normativa europea, sono attribuite sulla base di requisiti predeterminati e vengono finanziate attraverso i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.
L’assegno sociale italiano presenta caratteristiche differenti. È riconosciuto alle persone con almeno 67 anni che non dispongano di redditi oppure possiedano risorse inferiori alla soglia stabilita annualmente.
Non dipende dallo svolgimento di un’attività lavorativa né dai contributi versati dal beneficiario. È finanziato attraverso la fiscalità generale e serve ad affrontare lo stato di bisogno economico collegato alla vecchiaia.
Per questi motivi, la Corte di giustizia lo ha qualificato come una «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo», appartenente all’assistenza sociale e non alla sicurezza sociale in senso stretto.
La distinzione è decisiva. Il principio di parità di trattamento stabilito dalla direttiva 2011/98 non si applica a questa categoria di benefici.
Il diritto europeo non obbliga pertanto gli Stati membri a riconoscere l’assegno alle medesime condizioni a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti. È possibile richiedere una condizione che dimostri un certo livello di integrazione, come il possesso del permesso UE di lungo periodo.
Il titolo di lungo periodo viene rilasciato allo straniero che possieda da almeno cinque anni un permesso valido e disponga di un reddito minimo e di un alloggio idoneo. È richiesto anche il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Il permesso è a tempo indeterminato e testimonia, secondo la giurisprudenza costituzionale, una ragionevole prospettiva di integrazione nella comunità ospitante.
La Consulta aveva già affrontato il tema con la sentenza numero 50 del 2019, escludendo che la condizione fosse manifestamente irragionevole o discriminatoria.
L’assegno sociale, aveva osservato allora la Corte, non risponde a un bisogno urgente e indifferibile come alcune prestazioni collegate alla disabilità. Rappresenta invece un sostegno alla persona anziana stabilmente inserita nella comunità nazionale.
Ricevuta l’interpretazione vincolante della Corte di giustizia, la Consulta ha escluso il contrasto della norma italiana con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, che impongono il rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.
La Cassazione aveva inoltre richiamato l’articolo 3 della Costituzione, collegando il principio nazionale di uguaglianza alla parità di trattamento riconosciuta dalla direttiva.
Una volta chiarito che quest’ultima non opera per l’assegno sociale, è venuto meno anche il presupposto sul quale era stata costruita la censura costituzionale.
La sentenza numero 141 del 2026 non afferma che qualsiasi differenza tra cittadini italiani e stranieri sia sempre ammissibile. Stabilisce invece che la specifica disparità denunciata non può essere fondata su una garanzia europea che non comprende la prestazione in esame.
Nel frattempo, la direttiva 2011/98 è stata sostituita dalla direttiva 2024/1233, entrata pienamente in vigore per le disposizioni rilevanti il 22 maggio 2026.
La nuova normativa ha però riprodotto quasi testualmente la disciplina sulla parità di trattamento, senza modificarne l’ambito applicativo rilevante per il giudizio.
Da Il Dubbio
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