Anno: XXVIII - Numero 191    
Giovedì 8 Ottobre 2026 ore 13:30
Resta aggiornato:

Home » A Padova nasce il tribunale della Sharia.

A Padova nasce il tribunale della Sharia.

Un organismo privato prevede arbitrati secondo la legge coranica. Ora la Procura dovrà verificare i confini della legalità.

A Padova nasce il tribunale della Sharia.

Non è un tribunale dello Stato italiano. Non è una nuova magistratura. Non ha il potere di sostituire i giudici della Repubblica. Ma sarebbe un errore liquidare la vicenda come una semplice iniziativa culturale. Perché a Padova esiste una Camera Arbitrale Islamica Italiana che nei propri documenti ufficiali prevede un vero e proprio “Tribunale Sciaraitico”, chiamato a decidere controversie attraverso procedure arbitrali nelle quali la Sharia assume un ruolo esplicito. E questa non è una voce incontrollata della rete: è scritto nello Statuto e nel Regolamento dell’organismo.

La questione, dunque, non è se in Italia sia nata una magistratura islamica parallela. Non è questo che risulta dai documenti. La questione, assai più seria, è un’altra: fino a dove può arrivare un arbitrato privato quando il regolamento stabilisce che le controversie possano essere decise facendo riferimento ai precetti della Sharia? E che cosa accade quando quei precetti dovessero entrare in tensione con norme inderogabili italiane, ordine pubblico, diritti fondamentali e principi dell’ordinamento?

Il regolamento della Camera non lascia molto spazio all’equivoco. Il procedimento viene definito arbitrale e richiama le norme inderogabili dell’ordinamento italiano, ma contemporaneamente stabilisce che il Tribunale Sciaraitico possa decidere secondo i precetti della Sharia. Per le questioni non disciplinate dalla normativa religiosa interviene il diritto italiano. È una costruzione giuridica che tenta di tenere insieme due piani diversi: da una parte l’ordinamento della Repubblica, dall’altra un sistema normativo religioso assunto come parametro di decisione.

Ed è proprio questa sovrapposizione a imporre una verifica rigorosa. Perché in uno Stato di diritto non basta dichiarare che le norme italiane restano ferme. Occorre verificare concretamente che cosa accadrebbe davanti a una controversia nella quale la soluzione prevista dalla Sharia fosse diversa da quella imposta dalla legge italiana. Il problema non è teorico: è il cuore stesso della legittimità di qualsiasi arbitrato che voglia produrre effetti nell’ordinamento nazionale.

La Camera si definisce un’associazione non riconosciuta. Non è quindi un organo pubblico e i suoi componenti non sono magistrati. Il procedimento è quello dell’arbitrato rituale e il risultato è un lodo, non una sentenza pronunciata da un giudice della Repubblica. Ma il regolamento utilizza una terminologia e costruisce una procedura che meritano attenzione: domanda di arbitrato, costituzione del collegio, difensori, prove, consulenti, udienze, provvedimenti cautelari, decisione e ripartizione delle spese. Il cuore dell’organizzazione viene chiamato, significativamente, “Tribunale Sciaraitico”.

Ancora più significativo è il modo in cui viene disciplinata la decisione. Il regolamento prevede che, quando decide secondo diritto, il Tribunale applichi i precetti della Sharia comuni alle nazioni islamiche. Se le parti hanno determinate cittadinanze, può inoltre fare riferimento alla Sharia come interpretata nel Paese interessato. Quando invece una questione non è regolata dalla Sharia, entra in gioco il diritto italiano.

È qui che la domanda diventa inevitabile: quale deve essere la fonte primaria della decisione quando una controversia ricade nell’ambito di un principio religioso ma produce effetti giuridici in Italia? E soprattutto: chi stabilisce, in concreto, dove finisce la libertà delle parti di scegliere le regole dell’arbitrato e dove comincia il limite invalicabile dell’ordinamento italiano?

Il regolamento contiene altri elementi che non possono essere ignorati. Il lodo può richiamare precedenti espressi da corti sciaraitiche. Può inoltre contenere formule liturgiche religiose. E, su richiesta di una parte, il Tribunale può autorizzare la trasmissione del lodo alle associazioni culturali islamiche presenti nel territorio in cui è domiciliata la parte soccombente, nonché la sua pubblicazione in determinate forme.

Non significa automaticamente che siano previste sanzioni religiose o sociali contro chi perde una controversia. Sarebbe una conclusione che i documenti, da soli, non consentono di sostenere. Ma è un dato oggettivo che il regolamento contempla la possibilità di portare una decisione arbitrale all’interno della rete associativa islamica territoriale. Ed è un elemento che merita una verifica particolarmente attenta sotto il profilo della tutela della persona, della riservatezza e della libertà individuale.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. Il regolamento attribuisce al Tribunale Sciaraitico anche la possibilità di adottare provvedimenti cautelari e urgenti, sempre nei limiti delle norme inderogabili. Ancora una volta, non siamo di fronte a un giudice statale. Ma siamo davanti a un organismo privato che ha costruito una procedura complessa e articolata per la soluzione delle controversie e che rivendica un proprio sistema di riferimento religioso.

È dunque necessario evitare due errori opposti. Il primo sarebbe minimizzare la vicenda definendola una semplice associazione culturale. I documenti non lo consentono: l’attività arbitrale e il riferimento alla Sharia sono espressamente previsti. Il secondo sarebbe sostenere che sia già stata istituita in Italia una magistratura islamica dotata degli stessi poteri dei tribunali della Repubblica. Anche questo non risulta dai documenti.

La questione vera è più sottile e, proprio per questo, più importante. In Italia l’arbitrato privato è ammesso dalla legge, ma non costituisce un ordinamento sovrano dentro lo Stato. Il lodo deve rimanere dentro i confini fissati dall’ordinamento italiano. E quei confini non possono essere aggirati semplicemente scegliendo un diverso sistema normativo come parametro della decisione.

Ora la parola passa inevitabilmente ai giuristi e, se necessario, alla magistratura. L’esposto presentato alla Procura di Padova dovrà chiarire se e in quali condizioni l’attività prevista dalla Camera possa operare legittimamente e quali siano i limiti invalicabili. Sarà soprattutto necessario capire come venga garantita, nella pratica, la prevalenza delle norme italiane inderogabili quando il criterio religioso scelto dalle parti conduca verso una soluzione incompatibile con esse.

Il principio da difendere non è contro una religione e non riguarda la libertà religiosa, che la Costituzione tutela. Riguarda un’altra cosa: in Italia la giustizia pubblica appartiene allo Stato e i diritti fondamentali non possono dipendere dall’appartenenza religiosa. Nessuna associazione privata, islamica o di altra natura, può trasformare una propria disciplina interna in un ordinamento alternativo alla legge italiana.

Proprio per questo la vicenda va guardata con attenzione, senza allarmismi propagandistici ma anche senza minimizzazioni. Perché il problema non è il nome “Tribunale Sciaraitico”. Il problema è capire quale diritto venga concretamente applicato, con quali limiti e con quali effetti.

Se l’organismo opera esclusivamente come arbitrato privato nei confini stabiliti dalla legge italiana, sarà l’ordinamento stesso a definirne i limiti. Se invece emergessero pretese di far prevalere norme religiose su principi inderogabili della Repubblica, la questione diventerebbe inevitabilmente molto più grave.

E proprio per questo la vicenda di Padova non va archiviata come una polemica politica del giorno. I documenti esistono. Il riferimento alla Sharia è scritto. Il “Tribunale Sciaraitico” è previsto dal regolamento. Adesso bisogna verificare dove finisca l’autonomia privata e dove inizi il confine, invalicabile, della legge italiana.

 

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.