Obbligo vaccinale del personale sanitario, una norma timida
Nell’approfondimento della Fondazione Studi CdL peculiarità dell'obbligo introdotto dal DL 44/2021, diritto all'esenzione e oneri del datore di lavoro
Un obbligo senza sanzioni per chi non vi adempie, squilibrato nelle responsabilità assegnate al datore di lavoro: si potrebbe definire così, secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, l’articolo 4 del decreto legge n.44/2021 che ha introdotto con “una norma timida” l’obbligo vaccinale per il personale sanitario per prevenire contagi da Covid-19. Nell’approfondimento dell’8 aprile si analizzano nel dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento: dall’iter per l’accertamento dell’obbligo vaccinale al diritto all’esenzione fino alla distribuzione di oneri e responsabilità, con un focus sul ruolo del datore di lavoro cui spetta, in ogni caso, la salvaguardia dell’ambiente di lavoro, la protezione dei pazienti e l’operatività dei servizi sanitari.
A destare perplessità, in particolare, l’assenza di rilievi disciplinari in caso di rifiuto del vaccino, seppur dichiarato “obbligatorio”, e l’aggravio per il datore di lavoro, in caso di rifiuto espresso o tacito, di porvi rimedio adibendo il lavoratore ad altre mansioni o, se impossibile, disponendo la sospensione dal lavoro senza compenso. Uno “squilibrio tanto più evidente – sottolineano gli esperti – laddove lo si confronti con lo scudo previsto dall’articolo 3, pure più volte invocato anche per i datori di lavoro. Fattispecie di tutela ad oggi respinta”.
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