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Obblighi formativi Ecm, in arrivo stretta sui vincoli.

Novità su scadenze e automatismi Novità in tema di Ecm: sarà possibile il recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019

Obblighi formativi Ecm, in arrivo stretta sui vincoli.

Novità in tema di Ecm: sarà possibile il recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 attraverso lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Lo prevede la delibera di metà dicembre della Commissione Ecm che cerca di venire incontro alle esigenze dei professionisti sanitari. Intanto, anche in merito al vincolo dell’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo per l’efficacia della polizza assicurativa si profilano aggiornamenti legati all’iter del cosiddetto Decreto Pnrr.

Triennio 2014-2016: sono circa 700.000 i professionisti non certificabili

Sull’obbligo formativo sono accesi i riflettori e si stanno susseguendo diversi interventi per portare il maggior numero possibile di professionisti alla certificabilità dei trienni passati. A emergere, come già evidenziato, è l’intenzione di attuare una stretta, in particolare, in riferimento al triennio 2014-2016, ma al contempo di fornire strumenti ai professionisti per mettersi in regola. Come si ricorderà, “i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione Ecm svolta nel triennio 2017/2019. È facoltà del professionista, infatti, tramite l’accesso al portale COGEAPS, procedere allo spostamento della competenza dei crediti al triennio 2014/2016”, e questo vale per crediti acquisiti – e per corsi seguiti – entro fine 2019. Dalla Commissione Ecm, nell’ultima riunione del 14 dicembre, è emerso che ad oggi, “soltanto 26.500 professionisti sanitari hanno trasferito crediti dal triennio 2017-2019 al 2014-2016, a fronte di circa 700.000 professionisti non certificabili nel triennio 2014-2016”. Nella stessa riunione è stato anche osservato che per poter procedere a tale spostamento di crediti i professionisti non hanno a disposizione “un congruo termine” di tempo, in quanto “la data del 31 dicembre 2021, termine massimo previsto per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019, non potrà coincidere con la presenza nella banca dati del CoGeAPS. di tutti i crediti effettivamente maturati in quanto i provider hanno novanta giorni di tempo dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto”.

Recupero crediti: da Commissione Ecm deliberata ulteriore proroga. Previsto automatismo

Alla luce di questo contesto è stata quindi decisa una ulteriore proroga: “Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019” si legge nella delibera “eÌ consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti”. Ma le novità non sono finite: “Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 della facoltà prevista dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (par. 3.7), il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019”.

Esenzioni Ecm e quiescenza: ecco le novità

Un’altra problematica segnalata a cui si è cercato di fornire una soluzione è quella riguardante i pensionati: “rispetto a una popolazione di 74.738 di over 70” osserva ancora la Commissione “soltanto 1276 professionisti hanno presentato la istanza – sul portale e/o sull’APP Co.Ge.A.P.S – relativa all’esenzione” per chi ha cessato l’attività. “La ragione di ciò probabilmente risiede nel fatto che i professionisti presuppongono che lo stato di quiescenza, pur mantenendo attiva l’iscrizione all’Ordine, comporti automaticamente un esonero dall’obbligo ECM o quantomeno i professionisti non sentono l’esigenza di richiedere tale esonero”. Da qui la decisione: “per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione”. infine, è stato previsto che “la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti, è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante”.

Il nodo della efficacia delle polizze assicurative

Intanto, sempre in relazione all’obbligo formativo va segnalato un ulteriore tema, riguardante l’efficacia delle polizze assicurative per rischio professionale. Come si ricorderà, durante l’iter di conversione del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) era stata introdotta (art. 38 bis) la previsione che “al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. La Camera ha accordato la fiducia al Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione. Il testo passerà quindi all’esame del Senato in vista della votazione definitiva (deve essere convertito in legge entro il 5 gennaio).

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