Necessità della procura notarile per partecipare al procedimento di mediazione
La Corte di Cassazione ha enunciato tre importanti principi di diritto sulla mediazione “obbligatoria” uno dei quali interessa il mondo notarile nel suo complesso
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La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza (Cass. civ. n. 8473 del 27 marzo 2019), ha enunciato tre importanti principi di diritto sulla mediazione “obbligatoria” (condizione di procedibilità), uno dei quali interessa il mondo notarile nel suo complesso e quindi non solo i notai mediatori.
Questi i principi in estrema sintesi:
1) è necessaria la presenza personale delle parti e dei rispettivi avvocati nel procedimento di mediazione;
2) la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può essere un terzo o lo stesso difensore;
3) la procedura di mediazione si considera “validamente” conclusa e la condizione di procedibilità regolarmente realizzata se al termine del primo incontro, una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
Queste brevi note si soffermano sul secondo principio sopra enunciato: se la parte invitata o che propone la mediazione non può presenziare personalmente, può farsi rappresentare da un terzo, che potrebbe essere anche il proprio difensore.
Che forma deve avere questa procura? Per noi notai la risposta è scontata: la procura deve essere autenticata dal notaio.
Questa conclusione non era altrettanto scontata prima della pronuncia della sentenza in commento.
Spesso gli avvocati comparivano in mediazione da soli, con la procura ad litem conferita dalla parte e dagli stessi autenticata a margine del mandato, come per il giudizio processuale (art. 185 c.p.c.).
La Cassazione chiarisce che, laddove la parte intenda farsi rappresentare dal proprio avvocato nella mediazione, non è sufficiente una procura ad litem rilasciata ex art. 185 c.p.c., contenente i poteri di transigere e conciliare la lite, e ciò anche quando la stessa, si badi bene, sia stata autenticata da notaio, trattandosi di una procura con valenza processuale e non sostanziale. La Corte richiede la necessità di una speciale procura notarile che conferisca al difensore o al terzo la rappresentanza sostanziale della parte.
Che cosa si intende per procura sostanziale? La Corte precisa che la procura conferita a un terzo o al difensore per rappresentare la parte assente nel procedimento di mediazione, deve essere sempre autenticata da notaio. Ma non basta: essa deve contenere lo specifico conferimento del potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che ne sono oggetto. Quindi, per “procura sostanziale” si deve intendere una “procura negoziale”.
La Cassazione sottolinea che il procedimento di mediazione non è una fase del processo, ma un procedimento attraverso il quale si può giungere ad un accordo e quindi a un contratto.
Ne discende che nel procedimento di mediazione disciplinato dal d. lgs. n. 28/2010:
– la procura ad litem di cui all’art. 185 c.p.c. autenticata dal difensore non è idonea a rappresentare la parte assente;
– non è idonea neppure la procura ad litem autenticata dal notaio, anche laddove essa contempli la facoltà per l’avvocato di conciliare e transigere la lite;
– occorre una procura speciale ad hoc autenticata dal notaio, con la quale vengano conferiti i poteri di partecipare alla mediazione in rappresentanza della parte e di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. In tal caso, è indifferente chi sia il rappresentante della parte assente, nel senso che, con una speciale procura autenticata dal notaio, la parte assente può farsi rappresentare anche dal proprio avvocato che la assiste nella fase della mediazione.
Questa sentenza rivaluta ancora una volta la funzione notarile, in un momento storico di attacchi alle competenze in nome di una poco comprensibile semplificazione. Ma allo stesso tempo invita noi notai a redigere con particolare attenzione le procure per la mediazione, evidenziando i poteri conferiti in modo che non possano essere opposte eccezioni sull’indeterminatezza degli stessi.
Fonte. Federnotizie
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