Il Cnf sulla dignità, decoro e indipendenza nella vita privata dell’avvocato
Codice deontologico forense, doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, vita privata avvocato sanzione disciplinare, Consiglio Nazionale Forense
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Con la sentenza 20 febbraio – 31 marzo 2021, n. 63 pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense e riguarda un consolidato principio affermato dal codice deontologico forense relativo all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro che l’avvocato, deve – sempre – mantenere, anche al di fuori dall’attività professionale.
L’occasione per ribadire il suddetto principio è scaturita in conseguenza alla segnalazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della professionista della morosità di quest’ultima sul pagamento dell’affitto e sugli oneri condominiali.
Veniva aperto un procedimento nei suoi confronti addebitando all’avvocata la violazione dei doveri di probità, dignità e diligenza di cui al codice deontologico.
Il mancato pagamento dei canoni d’affitto, infatti, sarebbe un inadempimento tale da integrare suddetta violazione poiché ne andrebbe offenderebbe l’onorabilità professionale dell’avvocatessa e, indirettamente, anche dell’intera categoria.
Il C.O.A. concludeva il procedimento confermando l’addebito comminando la sanzione disciplinare della censura. La donna, contestando la gravità della sanzione e l’omessa valutazione della versione difensiva, adiva al Cnf che però concludeva dichiarando i motivi infondati e inammissibili.ù
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