Flussi 2022: tutte le novità del decreto
Nell’approfondimento della Fondazione Studi spazio anche alle procedure da seguire, come quelle di verifica e asseverazione dei Consulenti del Lavoro
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Sotto la lente d’ingrandimento della Fondazione Studi tutte le novità introdotte dal decreto Flussi 2022 (D.P.C.M. DEL 29 dicembre 2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio scorso. A partire dall’obbligo del datore di lavoro di controllare preventivamente nel Centro per l’Impiego competente che non sia disponibile al lavoro un lavoratore italiano o comunitario già presente nel territorio nazionale. Ma anche i tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso (da rilasciare entro 20 giorni dalla domanda), una “sanatoria”per i lavoratori già presenti in Italia dal 1° maggio 2022 e l’attribuzione delle funzioni prima espletate dagli ispettori territoriali del lavoro ad altri professionisti, tra cui i Consulenti del Lavoro. È quanto illustrato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento dal titolo “Decreto Flussi 2022: novità e ruolo dei Consulenti del Lavoro per la richiesta del nulla osta” diffuso oggi, 2 febbraio 2023. Nella prima parte del documento, le informazioni sulla quota massima di ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero, la ripartizione delle unità destinate al lavoro stagionale e al lavoro autonomo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, modalità e requisiti per presentare la domanda a partire dal prossimo 27 marzo e i casi in cui è possibile procedere alla richiesta del nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione. A seguire, le verifiche che i Consulenti del Lavoro sono tenuti ad eseguire, l’ulteriore documentazione da acquisire e la procedura di asseverazione. All’interno dell’approfondimento anche il link al modulo per la richiesta di personale ai fini della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, che il datore dovrà compilare e inviare al Centro per l’Impiego competente.
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