Ferie arretrate: ecco quando vanno godute
Il 30 giugno scadono i 18 mesi previsti dalla legge per usufruire dei riposi maturati nel 2018. Che succede se non vengono utilizzati?
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Buone notizie per chi deve ancora fruire delle ferie arretrate: i datori di lavoro sono tenuti a concedere ai dipendenti entro il 30 giugno 2020 la possibilità di utilizzare le due settimane di riposo maturate nel 2018 e non godute nei 18 mesi successivi. Inoltre, sarà obbligato a versare la relativa contribuzione entro il 20 agosto prossimo. Va ricordato, infatti, che il diritto alle ferie è sancito sia dalla Costituzione [1] sia dalla legge [2], sia dal Codice civile [3], secondo cui un lavoratore deve prendere un periodo di riposo ogni anno per recuperare le energie psicofisiche. Tale diritto è fissato in almeno quattro settimane annue, due delle quali (salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva) vanno fruite nel corso dell’anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Ciò significa che chi nel 2018 non ha fruito di queste ultime due settimane di ferie citate, ha il diritto di farlo da qui al 30 giugno, cioè entro la scadenza dei 18 mesi previsti dalla legge.
Se il contratto nazionale lo prevede, il termine dei 18 mesi può essere più ampio, purché non impedisca il riposo del lavoratore. In questo caso, slitteranno anche l’applicazione della sanzione amministrativa e l’obbligo contributivo.
In caso di mancata fruizione delle ferie entro i termini previsti, è prevista una sanzione da 120 a 720 euro. Se i lavoratori a cui è stato negato il diritto al riposo sono più di 5 oppure se la violazione si è verificata in almeno due anni, la sanzione va da 480 a 1.800 euro. Più salata ancora se i lavoratori interessati sono più di 10 oppure il diritto alle ferie è stato negato per almeno 4 anni: da 960 a 5.400 euro. La sanzione va pagata per intero: non c’è la possibilità di farlo in forma ridotta. Inoltre, se il dipendente non può fruire delle quattro settimane di ferie entro i termini di legge e non per sua decisione, può chiedere il risarcimento del danno.
L’azienda deve, in ogni caso, versare entro il 20 agosto la contribuzione relativa anche ai giorni di ferie non fruiti, per poi recuperarla nel momento in cui il lavoratore riuscirà a godere di quei giorni di riposo.
[1] Art. 36 Costituzione italiana.
[2] Dlgs. n. 66/2003.
[3] Art. 2109 cod. civ.
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