Condominio e atti di volontaria giurisdizione
Gli atti di volontaria giurisdizione hanno, in ambito condominiale, un indubbio rilievo.
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È bene quindi aver presente quali siano e quale procedura occorra seguire per richiedere la loro adozione e, eventualmente, per impugnarli. In proposito occorre anzitutto precisare che gli atti di volontaria giurisdizione sono quegli atti diretti a supplire o integrare, con l’intervento attivo dell’autorità giudiziaria, la manchevole attività delle parti nell’amministrazione dei propri interessi. Ciò posto, in ambito condominiale gli atti in argomento possono identificarsi nei provvedimenti di nomina e revoca giudiziale dell’amministratore, nonché, in linea più generale, in tutti quegli atti adottati dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1105 cod. civ.; norma, quest’ultima, dettata in tema di comunione ma applicabile anche alla materia condominiale in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ., e che stabilisce, in particolare, che “se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza ovvero se la deliberazione adottata non venga eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria”, che “provvede in camera di consiglio”. In questa prospettiva è stato, pertanto, ritenuto legittimo, in caso di inerzia dell’assemblea, ricorrere al giudice, in sede di volontaria giurisdizione, per la mancata esecuzione di lavori di manutenzione del fabbricato ovvero per la mancata approvazione dei bilanci o, ancora, per la mancata formazione o revisione del regolamento di condominio (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 1107). Quanto alla procedura da seguire per richiedere l’adozione di tali atti e, eventualmente, per impugnarli, occorre in proposito fare riferimento alla normativa prevista per i procedimenti camerali di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. L’istanza andrà quindi presentata con ricorso al Tribunale e il provvedimento avrà la forma del decreto motivato, reclamabile alla Corte d’appello.
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