Bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Ade fornisce ulteriori chiarimenti sull’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto “Cessioni”. Per ciascuna comunicazione tardiva di remissione in bonis, richiesto il versamento di 250 euro
In evidenza
Con la circolare n. 27/E emessa il, 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023), che ha previsto, salvo precise deroghe, un divieto generalizzato di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi; inoltre ha delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta e previsto particolari fattispecie di remissione in bonis.
La circolare, (vedi allegato) composta da 37 pagine, inquadra preliminarmente la nuova normativa introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto “Cessioni” che ha abrogato le disposizioni del Dl n. 63/2013, che prevedevano la possibilità di esercitare, a talune condizioni e per particolari tipologie di spese, la cessione del credito e lo sconto in fattura. Anche per tali interventi, pertanto, non sarà più possibile optare, in via residuale, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
Ecco i principali punti analizzati dalla circolare, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti:
- quali casi sono applicabili le deroghe che consentono ai contribuenti di accedere alle due opzioni alternative alla detrazione in dichiarazione;
- il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito;
- modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis;
- sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito;
- sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.
Oltre ai chiarimenti della presente Circolare n. 27, restano fermi, laddove compatibili, quelli già forniti con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.
Altre Notizie della sezione
L’Intifada globale. Ovunque c’è un ebreo, lì c’è un fronte
16 Dicembre 2025L’attentato di Sydney (in capo a dieci anni di attacchi antisemiti) di nuovo non è contro una rappresentanza diplomatica o militare, ma contro i civili.
Medicina, la farsa del semestre filtro
15 Dicembre 2025Regole cambiate a giochi chiusi, prove sbagliate e toppa politica finale: così lo Stato tradisce migliaia di studenti.
Stragi di mafia del 1992, il “campo largo” del complottismo
12 Dicembre 2025Schemi mentali e pregiudizi politici cancellano documenti e testimonianze: resta solo una ricerca di cospirazioni (pista nera) che volta ancora le spalle a Falcone e Borsellino.
