Anno: XXV - Numero 72    
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Rivedere le responsabilità dell’intermediario

Alemanno (Int); 'Cancellare, o parametrare la norma'

Rivedere le responsabilità dell’intermediario

 

Nella memoria sulla Legge di Bilancio, inviata dall’Istituto nazionale tributaristi (Int) alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, “è stata sollevata la problematica della responsabilità solidale in capo all’intermediario fiscale con il titolare della partita Iva”, giacché nella manovra si prevedono “maggiori controlli sull’attribuzione e operatività delle partite Iva, con possibile chiusura d’ufficio e relativo provvedimento sanzionatorio in capo al contribuente, ma un comma del provvedimento ha inserito, nel caso di sanzione, la solidarietà dell’intermediario, cosa che ha creato non poche preoccupazioni tra gli operatori del settore e le loro organizzazioni di rappresentanza”.

Lo si legge in una nota dell’associazione professionale guidata da Riccardo Alemanno, che sottolinea la preoccupazione, e “non per rifuggire da eventuali responsabilità, ma per evidenziare che l’intermediario non ha strumenti per svolgere indagini, che peraltro non gli competono, né potrebbero competergli, ma ha unicamente l’obbligo, ai fini dell’antiriciclaggio, di operare l’adeguata verifica della clientela, ovviamente con analisi generiche del richiedente la partita Iva e/o con sue dichiarazioni spontanee.

Pertanto – va avanti la nota – è necessario cancellare, o meglio perimetrare l’eventuale responsabilità inserendo all’art. 36, come condizione di buona fede e di corretto comportamento professionale, l’esecuzione dell’adeguata verifica del cliente ai sensi della normativa sull’antiriciclaggio”. Alemanno dichiara: “Comprendo e condivido le finalità di una maggior attenzione nell’attribuzione della partita Iva, sarebbe però opportuno, quando una norma contempla il coinvolgimento e la responsabilità dell’intermediario fiscale, che siano preventivamente coinvolte le organizzazioni di rappresentanza di tale figura professionale, al fine di individuare indicazioni operative praticabili per le finalità della norma stessa, evitando di esporre il professionista a rischi collegati ad accadimenti futuri non conoscibili e a comportamenti di terzi dei quali non può essere ritenuto responsabile, salvo, ovviamente, emergano suoi coinvolgimenti da atti giudiziari”, termina la nota dell’Int

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