Corte Ue: via libera all’intervento degli Ordini degli avvocati
Gli enti rappresentativi della categoria possono essere ammessi nei procedimenti europei anche quando la sentenza non incide direttamente sulla loro posizione giuridica. Una tutela rafforzata degli interessi collettivi.
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L’Ordine degli avvocati ha titolo per intervenire nei procedimenti davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea quando sono in gioco questioni di principio capaci di incidere sugli interessi generali della categoria. Lo ha stabilito il presidente della Corte con un’ordinanza depositata il 1° agosto (causa C-865/24), segnando un precedente rilevante in materia di rappresentanza istituzionale delle professioni.
Il caso prende le mosse da una controversia sollevata da diversi Ordini forensi – tra cui quello belga e quello francese – contro il Consiglio Ue, relativa alle misure restrittive introdotte dopo l’invasione russa dell’Ucraina. I ricorrenti avevano contestato il regolamento europeo sostenendo che violasse l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto a farsi assistere da un avvocato. In quel contesto, l’Ordine forense tedesco aveva chiesto di intervenire a sostegno delle posizioni già in discussione.
La Corte ha accolto la richiesta, precisando i criteri che legittimano un ente professionale a intervenire in giudizio. Di norma, lo Statuto della Corte consente l’ingresso nel procedimento solo a chi sia direttamente inciso dall’atto impugnato. Tuttavia, nel caso delle associazioni rappresentative, l’interesse all’intervento non deve necessariamente consistere in una modifica della posizione giuridica dell’ente stesso: è sufficiente che l’associazione persegua la protezione degli interessi economici e professionali dei propri iscritti e che siano in discussione principi in grado di condizionare il funzionamento del settore.
Secondo il presidente della Corte, ammettere un Ordine a intervenire significa non solo rafforzare la tutela degli avvocati, ma anche evitare la proliferazione di singole richieste da parte dei professionisti coinvolti. Diversamente dalle persone fisiche o giuridiche che agiscono individualmente, infatti, le associazioni professionali intervengono per difendere interessi collettivi, come l’indipendenza della professione, il segreto professionale o il diritto di difesa.
Nel caso concreto, è stato riconosciuto che l’Ordine degli avvocati tedesco rappresenta un numero ampio di iscritti e ha tra i suoi scopi statutari proprio la protezione degli interessi dei membri. Per questo la sua domanda è stata accolta, ampliando il margine di intervento delle associazioni forensi davanti ai giudici europei.
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