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Ecm, recupero debito formativo e scadenze in vista

Mancano tre giorni alla scadenza del termine per effettuare lo spostamento dei crediti dei corsi Ecm per il recupero del debito formativo nei trienni precedenti

Ecm, recupero debito formativo e scadenze in vista

Mancano tre giorni alla scadenza del termine per effettuare lo spostamento dei crediti dei corsi Ecm per il recupero del debito formativo nei trienni precedenti, salvo ulteriori interventi. Mentre per quanto riguarda l’autoformazione, sono confermate le possibilità aggiuntive previste per i farmacisti.

L’attenzione sull’obbligo formativo resta alta e si prosegue nell’obiettivo di portare il maggior numero di professionisti a rispettarlo. Tra i tanti strumenti a disposizione dei professionisti per mettersi alla pari anche nei trienni precedenti c’è la possibilità di spostare i crediti dei corsi Ecm – con data fine evento al 31 dicembre 2021 – nei trienni precedenti. Una possibilità che a fine anno scorso era stata ulteriormente prorogata dalla Commissione Nazionale Ecm fino al 30 giugno 2022 e che ora, in mancanza di ulteriori proroghe, è in scadenza. Secondo quanto riferisce la Fofi in una recente circolare, “dalla Federazione è stato più volte evidenziata l’opportunità di prevedere una proroga del termine per venire incontro alle difficoltà riscontrate dai professionisti sanitari nell’utilizzo di tale funzione, a causa del naturale disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM, con quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider accreditati e del transito nel database detenuto dal Cogeaps. Tale rendicontazione avviene nei successivi 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD, e, soltanto successivamente il flusso dati con i crediti conseguiti viene trasmesso al sistema informatico del Cogeaps”.

Requisiti, regole e conteggi per spostare i crediti

A ogni modo, per quanto riguarda i requisiti per poter effettuare lo spostamento, va ricordato che “i crediti devono essere eccedenti l’obbligo individuale e possono essere movimentati dal triennio 2020-2022 al 2017-2019, dal 2020-2022 al 2014-2016 oppure dal 2017-2019 al 2014-2016”. Lo spostamento, una volta confermato, “sarà comunque irreversibile e, conseguentemente, le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite; i crediti potranno essere spostati per l’intero valore del corso, mentre eventuali parti eccedenti andranno perse”. Inoltre, “per i professionisti che non si sono avvalsi autonomamente della facoltà di recupero del debito formativo è previsto che il Cogeaps proceda d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del medesimo triennio”.

Ai nastri l’ultimo semestre. Chiarimenti sull’autoformazione

A essere rimarcato da Fofi è anche il fatto che “sta per iniziare l’ultimo semestre dell’attuale triennio formativo 2020- 2022”. Al riguardo, un ulteriore strumento in grado di venire incontro alle esigenze dei professionisti ricordato è quello dell’autoformazione. Nel dettaglio, si tratta di una modalità individuata “da numerose delibere della Cnfc e dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Utilizzando tale istituto, il professionista sanitario può acquisire crediti da autoapprendimento in funzione dell’impegno orario autocertificato attraverso:

1) utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;

2) attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione”.

Da parte della Fofi sono poi state individuate altre “ipotesi aggiuntive:

  1. a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
  2. b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (per esempio FarmacistaPiú), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (per esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin e organizzati dalla Sifap, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione CannavoÌ, Fondazione Farma Academy, Sif, Sifac, Sifact, Sifo o Utifar);
  3. c) la partecipazione a eventi di volontariato svolti dai farmacisti e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall’Associazione nazionale farmacisti volontari per la protezione civile;d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
  4. e) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione (tra cui il Vademecum sulla vaccinazione in farmacia). In ogni caso, “è attiva una specifica funzione nel portale informatico che consente a tutti i farmacisti di inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento inerenti i farmacisti (nella categoria Formazione identificata dall’Ordine). Resta ferma la possibilità di presentare le richieste di riconoscimento al proprio Ordine di iscrizione”.

da Farmacista 33

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