Anno: XXVIII - Numero 163    
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Esperti catastrofali, salta il requisito dei tre anni di esperienza

La novità nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Esperti catastrofali, salta il requisito dei tre anni di esperienza

In attesa che si definiscano nel dettaglio le regole per il funzionamento dell’albo degli esperti catastrofali, i professionisti tecnici, iscritti ad albi e collegi, possono entrarne a far parte senza dover dimostrare un’adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accertamento e valutazione.

La novità è contenuta nel Dl sulla funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, approvato il 4 agosto in Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 agosto (in vigore dal giorno successivo).

La nuova disposizione impatta sul Dl 25 del 2026 che ha previsto l’istituzione, presso la società Consap, di un albo di esperti per la valutazione di danni su immobili assicurati, causati da eventi catastrofali, come: alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, sprofondamenti, voragini, attività vulcaniche, maremoti, mareggiate, trombe d’aria e fenomeni climatici estremi. L’iscrizione all’albo sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2027 o anche prima se il decreto del ministero dell’Economia (da emanare con il concerto di altri ministeri) con cui si dovrà delineare nel dettaglio il funzionamento dell’albo, deciderà di far partire l’obbligo in anticipo.

In sede di prima applicazione delle disposizioni sull’albo degli esperti catastrofali, e fino al 1° aprile 2028, il decreto istitutivo dell’albo aveva concesso l’accesso alla “lista” degli esperti ai tecnici diplomati o laureati, in possesso di altri requisiti, purché fossero in possesso di un’adeguata e documentata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati.

Con il nuovo decreto, in via di prima applicazione e sempre fino al 1° aprile 2028, si prevede che possano iscriversi all’albo i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell’ambito dell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, senza più l’obbligo di dover documentare l’esperienza almeno triennale

I professionisti devono comunque soddisfare anche altri requisiti, come il godimento dei diritti civili e l’assenza di condanne per una serie di reati, tra cui: il delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a un anno. Non bisogna, inoltre, essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Per effettuare stime di danno su immobili assicurati, l’iscrizione all’apposito albo sarà obbligatoria e «l’esercizio dell’attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo è punito a norma dell’articolo 348 del codice penale». Secondo tale articolo, chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10mila a 50mila euro. Il termine a partire dal quale diventa efficace l’obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di esperto assicurativo catastrofale – come si diceva – sarà definito con decreto del ministero dell’Economia. Tale termine non potrà essere successivo al 1° gennaio 2027. Per andare a regime, le nuove regole necessitano di un regolamento ad hoc della Consap che dovrà, tra l’altro definire le modalità di iscrizione e cancellazione dall’albo

Quando la novità sarà andata a regime, per iscriversi all’albo bisognerà aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. La prova dovrà essere disciplinata dalla Consap con proprio regolamento.

Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l’esperto assicurativo catastrofale è anche obbligato ad acquisire una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all’esercizio della professione.

Gli iscritti all’albo dovranno versare alla Consap una tassa annuale di iscrizione, il cui ammontare sarà determinato dal ministero dell’Economia.

Gli esperti assicurativi catastrofali che nell’esercizio della loro attività violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: richiamo; censura; radiazione.

di Mariagrazia Barletta su Professione Architetto

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