Anno: XXVI - Numero 243    
Giovedì 18 Dicembre 2025 ore 13:30
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Tar Lombardia: accesso agli atti, torto all’Ordine di Milano

Il tribunale accoglie il ricorso del Consiglio nazionale dei commercialisti e ordina all’Ordine milanese di consegnare lettere e atti inviati alle istituzioni sulla riforma della professione.

Tar Lombardia: accesso agli atti, torto all’Ordine di Milano

“L’Ordine dei commercialisti di Milano dovrà fornire al Consiglio nazionale della categoria copia delle lettere trasmesse dallo stesso Ordine al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della Giustizia, dell’Università e del Lavoro e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dei provvedimenti con cui ne è stato deliberato l’invio nonché il relativo contenuto e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali”. È quanto stabilito da una sentenza del Tar della Lombardia.

Nei mesi scorsi, L’Ordine di Milano, a fronte del progetto di riforma dell’ordinamento professionale della categoria approvato dal Consiglio Nazionale e presentato nelle competenti sedi istituzionali, aveva inviato delle missive a diversi soggetti istituzionali esprimendo sue valutazioni sul tema. Lo stesso Ordine territoriale di Milano aveva poi respinto l’istanza con la quale il Consiglio nazionale chiedeva di prendere visione delle missive e degli atti presupposti, rilevandone il carattere a suo dire esplorativo e strumentale ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Ordine.

La sentenza del Tar della Lombardia evidenzia la negazione delle prerogative istituzionali del Consiglio Nazionale e censura l’atteggiamento dell’Ordine di Milano nella parte in cui nega o minimizza l’interesse qualificato del Consiglio Nazionale.

Il TAR, dando piena applicazione dell’art. 29 dell’ordinamento professionale dei commercialisti, sottolinea che “rientra tra le attribuzioni specifiche del Consiglio nazionale la promozione dei rapporti con altre Istituzioni e lo svolgimento di attività consultiva in relazione a progetti di legge, nonché il compito di promuovere e coordinare le attività dei Consigli provinciali proprio in relazione alle iniziative incidenti sulla specifica professione”.

Alla luce di tali attribuzioni, l’interesse all’accesso risulta diretto, attuale e strumentale all’esercizio di funzioni pubblicistiche. Il diniego opposto dall’Ordine territoriale si pone quindi in aperta violazione del principio di leale collaborazione tra livelli dell’organizzazione ordinistica.

“Come correttamente rileva il Tar – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – non vi è alcuna richiesta indiscriminata o massiva di documentazione, bensì la domanda di accesso a specifici atti che incidono direttamente sull’azione istituzionale del Consiglio Nazionale. L’argomento difensivo dell’Ordine si risolve, dunque, in una forzatura interpretativa dell’art. 22 della legge n. 241/1990, piegata a fini meramente ostruzionistici”.

De Nuccio evidenzia come la sentenza “respinge espressamente e integralmente le motivazioni dell’Ordine di Milano, precisando che la nostra richiesta di accesso agli atti non era esplorativa, avendo ad oggetto determinati documenti la cui conoscenza è strumentale alla tutela, in senso lato, delle prerogative proprie del Consiglio e neppure tesa ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Ordine territoriale, avendo un contenuto specifico, riferito ad atti determinati e incidenti sull’esercizio delle prerogative esercitate dall’Organismo nazionale, che ha presentato un progetto di riforma dell’ordinamento professionale”.

De Nuccio sottolinea anche come la richiesta di accesso avanzata dal Consiglio avesse alla base “una pretesa sorretta da un interesse strettamente collegato alle attribuzioni proprie del Consiglio nazionale e funzionale alla loro tutela, come rimarcato dalla odierna pronuncia del TAR della Lombardia e mette in luce una gestione del procedimento di accesso ingiustificatamente difensiva e non conforme al quadro normativo, culminata in un diniego illegittimo che ha reso necessario l’intervento del giudice amministrativo. La condanna alle spese rafforza il giudizio di soccombenza sostanziale dell’ODCEC di Milano e rappresenta un ulteriore indice della violazione commessa”.

 

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