Anno: XXVI - Numero 116    
Venerdì 13 Giugno 2025 ore 14:00
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La riforma del diritto sportivo, novità e prospettive

Convegno al Coni organizzato da docenti di Diritto del Lavoro del dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata.

La riforma del diritto sportivo, novità e prospettive

Si sta svolgendo questa mattina il convegno dal titolo “La riforma del diritto sportivo: novità e prospettive”, organizzato dai professori Pasquale Passalacqua e Antonio Leonardo Fraioli, docenti di Diritto del Lavoro del dipartimento di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata. L’evento si svolge al Salone d’onore del Coni (piazza Lauro De Bosis, 15) e vede i saluti istituzionali del rettore di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, del direttore del dipartimento di Giurisprudenza di ateneo, Venerando Marano e del presidente del Coni Giovanni Malagò.

In Europa – commenta Fraioli – sono oltre 1,5 milioni le persone che lavorano nel mondo dello sport ed il trend è in costante crescita (+11% dal 2021 al 2023). In Italia ci sono circa 400.000 lavoratori dello sport, con un aumento anche dell’occupazione femminile e con un ricavo di quasi 100 miliardi di euro annui. Il numero dei tesserati alle federazioni e agli enti sportivi raggiunge oramai quota 15 milioni di persone (tra atleti, praticanti, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, altre figure)”.

Il Convegno propone un’analisi delle novità introdotte dalla Riforma del lavoro sportivo (d. lgs. 36/2021) che introduce una revisione organica dei rapporti di lavoro sportivo, delineando la figura unitaria del “lavoratore sportivo”, comprensiva sia del lavoratore professionista che del dilettante, fino ad occuparsi della prestazione di lavoro del volontario (c.d. “amatore”), finora non regolamentata.

“Il legislatore – continua Fraioli – supera quindi la tradizionale distinzione tra sportivi ‘professionisti’ e ‘dilettanti’, assimilandoli nell’alveo della categoria del lavoratore sportivo, figura che si caratterizza per il fatto di rendere una prestazione di lavoro retribuita. Si mantiene, però, la presunzione di lavoro subordinato per l’atleta e quella di lavoro autonomo – nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative – per i lavoratori sportivi rientranti nell’ambito del dilettantismo”.

In tale prospettiva, viene distinto l’ambito del professionismo da quello del dilettantismo sulla base della finalità dell’attività sportiva, lucrativa nel primo caso o, invece, “con prevalente finalità altruistica” per il secondo. Eguale attenzione nel Convegno è riservata alla giustizia sportiva volta alla risoluzione delle particolari controversie del settore, al cd. vincolo sportivo, all’apprendistato sportivo, all’attività sportiva del volontario.

 

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