Bilanci, i commercialisti fanno quadrato
Ma i Consulenti del Lavoro rivendicano competenze fiscali e contabili già riconosciute dalla legge.
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La guerra tra commercialisti e Consulenti del Lavoro sul deposito dei bilanci al Registro delle imprese entra in una fase ancora più aspra. E questa volta non è soltanto una questione di competenze professionali: è il modo con cui una categoria interpreta il proprio perimetro di attività e pretende di difenderlo dall’ingresso di un’altra professione.
Al centro della contesa c’è il Ddl Concorrenza, che prevede l’estensione ai Consulenti del Lavoro della possibilità di depositare i bilanci presso il Registro delle imprese. Una disposizione che ha provocato la reazione del Consiglio nazionale dei commercialisti, guidato da Elbano de Nuccio, e dell’Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.
De Nuccio ha definito la norma «inaccettabile», sostenendo che il deposito non sarebbe una semplice trasmissione telematica, ma un adempimento che comporta precise responsabilità sulla conformità della documentazione. Una posizione poi condivisa dai coordinamenti regionali degli Ordini dei commercialisti, che hanno sottoscritto un documento di sostegno al Consiglio nazionale.
Ma proprio questa impostazione solleva un interrogativo: è davvero possibile trasformare un adempimento successivo all’approvazione del bilancio in una sorta di riserva professionale sulla base della sola appartenenza ordinistica?
I Consulenti del Lavoro hanno risposto senza arretrare di un millimetro. I presidenti dei Consigli provinciali hanno respinto al mittente le accuse di invasione di campo, sostenendo che l’estensione prevista dal legislatore non attribuisce loro alcuna esclusiva sulla redazione o sulla certificazione del bilancio.
Il punto, per i Consulenti del Lavoro, è un altro: il deposito è un adempimento successivo alla formazione e all’approvazione del bilancio e non può essere automaticamente confuso con la sua redazione, con la revisione o con la certificazione.
È una distinzione tutt’altro che secondaria.
Perché se il bilancio è stato regolarmente formato e approvato dagli organi societari, la domanda diventa: per quale ragione un professionista che già opera quotidianamente nell’area fiscale, contabile e societaria dovrebbe essere escluso dalla possibilità di trasmetterlo al Registro delle imprese?
È qui che la polemica dei commercialisti rischia di apparire, sul piano politico-professionale, come una difesa di confini corporativi. Naturalmente, la categoria rivendica la necessità di tutelare competenze e responsabilità. Ma il problema è che la legislazione vigente attribuisce ai Consulenti del Lavoro un perimetro di attività assai più ampio di quello che la rappresentazione dei commercialisti sembra riconoscere.
I Consulenti del Lavoro sono intermediari abilitati nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e svolgono attività che comprendono, nei limiti previsti dall’ordinamento, contabilità, adempimenti fiscali e tributari, trasmissione delle dichiarazioni, gestione dei dati fiscali, visti di conformità e asseverazioni.
A questo si aggiungono funzioni nelle procedure di crisi e insolvenza e negli organi di controllo societario quando ricorrono i requisiti di legge, oltre alle attività di certificazione e agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Non è dunque corretto rappresentare il Consulente del Lavoro come un professionista estraneo alla materia economica e contabile.
Anche il percorso formativo della professione comprende materie economiche e aziendali, diritto tributario, ragioneria, contabilità e disciplina societaria. Il profilo professionale si è evoluto insieme alle esigenze delle imprese e oggi comprende una componente fiscale, economica e organizzativa che va ben oltre la tradizionale amministrazione del personale.
Ed è proprio questo il punto che rende particolarmente dura la reazione alla posizione dei commercialisti.
I Consulenti del Lavoro non stanno chiedendo, secondo la loro replica, di poter redigere o certificare ciò che non compete loro. Chiedono di poter effettuare un adempimento che il legislatore considera compatibile con il loro bagaglio professionale.
La differenza è sostanziale.
Il deposito del bilancio non equivale alla sua redazione. Non equivale alla revisione legale. Non equivale alla certificazione dei dati contabili. È un adempimento che interviene dopo che la società ha predisposto e approvato il documento.
E allora la contrapposizione sulla possibilità di depositarlo rischia di apparire sproporzionata rispetto all’effettiva portata della modifica normativa.
Ancora più discutibile è il richiamo alla necessità di una sorta di esclusività professionale fondata sulla formazione economico-contabile. Se il criterio è la competenza effettivamente richiesta per l’adempimento, sarà il legislatore a dover stabilire quali requisiti debbano essere posseduti dal professionista incaricato. Non spetta a una categoria trasformare la propria competenza specialistica in un’automatica esclusione delle altre.
La concorrenza tra professioni, del resto, non può significare che ogni ampliamento delle attività di una categoria venga interpretato dall’altra come una minaccia da neutralizzare.
Il documento sottoscritto dai rappresentanti territoriali dei commercialisti afferma che «la concorrenza si rafforza con competenze chiare e responsabilità definite, non facendo passare il principio che tutti possano fare tutto».
Il principio è condivisibile sul piano generale. Ma proprio per questo deve valere per tutti: né tutti possono fare tutto, né una professione può pretendere di fare soltanto ciò che considera di propria esclusiva pertinenza quando la legge riconosce ad altri professionisti competenze e responsabilità nell’area interessata.
Il confronto diventa ancora più significativo se inserito nel quadro della più ampia guerra tra le due professioni.
L’assegnazione delle competenze è ormai diventata terreno di confronto permanente. I commercialisti rivendicano la centralità della propria formazione economico-contabile; i Consulenti del Lavoro rivendicano un’evoluzione professionale che li ha portati a operare stabilmente anche sul terreno fiscale, contabile e aziendale.
E non è un caso che l’Ungdcec abbia richiamato anche la sentenza del Tar del Lazio n. 12539/2026 sull’Asse.Co., contestando l’esclusione dei commercialisti da quella funzione e sostenendo l’esistenza di competenze riconosciute dalla legge anche in materia di lavoro e previdenza.
Il messaggio che arriva dal fronte dei Consulenti del Lavoro è quindi netto: se si vuole discutere di confini professionali, bisogna farlo sulla base delle norme, delle competenze effettivamente possedute e delle responsabilità concretamente attribuite. Non attraverso la costruzione di steccati corporativi.
La partita, adesso, è nelle mani del Parlamento.
Il legislatore dovrà stabilire se confermare l’estensione prevista dal Ddl Concorrenza e, soprattutto, quali requisiti e responsabilità debbano accompagnare l’eventuale nuova facoltà.
Ma una cosa appare evidente: il mercato professionale non può essere congelato per tutelare confini costruiti nel passato. Se una professione acquisisce nel tempo nuove competenze e l’ordinamento le riconosce, è inevitabile che anche le attività accessorie e conseguenti vengano riconsiderate.
La vera questione non dovrebbe dunque essere chi possiede il monopolio di un adempimento, ma quali garanzie debba offrire il professionista che lo esegue.
Su questo terreno i Consulenti del Lavoro hanno già dato la loro risposta: non chiedono privilegi, ma il riconoscimento di competenze che sostengono di esercitare da anni.
E la discussione, se davvero si vuole parlare di concorrenza, dovrebbe partire proprio da qui.
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