Anno: XXVI - Numero 170    
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Ricalcolo della pensione degli avvocati su contributi effettivi

In materia di previdenza forense, i redditi da utilizzare per il calcolo della pensione di vecchiaia, maturata dal 1° gennaio 1982, devono essere rivalutati a partire dal 1980, applicando l’indice Istat di quell’anno.

Ricalcolo della pensione degli avvocati su contributi effettivi

Tuttavia, ai fini pensionistici, rilevano solo i redditi coperti da contribuzione effettivamente versata: se i contributi sono stati calcolati su un indice inferiore a quello previsto, la pensione va determinata sulla base del coefficiente effettivamente applicato.

E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, in alcune sentenze gemelle, depositate il 7 agosto 2025 (tra le altre, Cassazione nn. 22836/2025,  22850/2025), nel pronunciarsi in tema di sistema previdenziale forense.

Previdenza forense e criteri di calcolo della pensione  

La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito in che misura la contribuzione versata influisca sulla determinazione del reddito utile per il calcolo pensionistico.

Secondo gli Ermellini, in primo luogo, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della Legge n. 576/80 ai sensi dell’art. 27, co. 4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

Inoltre, i redditi utilizzabili per il calcolo della pensione di vecchiaia – secondo l’art. 2 della stessa Legge – devono essere coperti da contribuzione effettivamente versata.

Se su tali redditi viene applicato un coefficiente di rivalutazione ISTAT più basso di quello previsto, e di conseguenza vengono versati contributi inferiori rispetto al dovuto (ai sensi degli articoli 10 e 16, comma 4), la pensione deve essere calcolata su quei redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente applicato.

Non è possibile utilizzare il coefficiente più elevato previsto ma non seguito da un versamento contributivo completo.

I principi di diritto enunciati  

Di seguito il principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte:

“In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della Legge n. 576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980”.

“In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2  L. n.576/80 , sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”.

Allegati

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22836 DEL 7 AGOSTO 2025 (PDF)

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22850 DEL 7 AGOSTO 2025 (PDF)

LEGGE N. 576 DEL 20 SETTEMBRE 1980

Redazione Edotto

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