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Le Casse di Previdenza e il codice degli appalti

Il decreto investimenti resta fermo: scontro sull'obbligo del Codice degli appalti per le Casse.

Le Casse di Previdenza e il codice degli appalti

Il 17 luglio 2025 servicematica.com così scriveva:

«Casse di previdenza, svolta negli investimenti: priorità all’Italia

Il nuovo regolamento Mef-Lavoro fissa criteri stringenti per la gestione dei 124 miliardi di euro degli enti previdenziali. Obbligo di favorire asset nazionali, infrastrutture e trasparenza. In arrivo controlli più rigorosi e documenti pubblici sui portafogli.

Un deciso cambio di rotta nella gestione del patrimonio degli enti previdenziali dei professionisti. È quanto prevede il nuovo decreto firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro, che disciplina in modo puntuale le strategie di investimento delle casse di previdenza, titolari di un patrimonio complessivo che a fine 2024 ha superato i 124 miliardi di euro.

Il principio guida della riforma è chiaro: gli investimenti dovranno essere orientati prioritariamente a sostenere lo sviluppo economico e produttivo del Paese. In particolare, viene indicata l’opportunità di privilegiare interventi nel settore infrastrutturale, energetico, ambientale e nella rigenerazione urbana.

Una strategia che si inserisce in un più ampio tentativo del governo, dei mercati e degli operatori finanziari di convogliare parte delle ingenti risorse delle casse nell’economia reale, sia attraverso partecipazioni in società quotate che in asset privati. Un indirizzo che riguarda enti di peso come Enpam (medici), Enasarco (agenti di commercio), Cassa Forense (avvocati), Inarcassa (architetti e ingegneri), che già oggi detengono quote rilevanti in colossi come Generali e operano attraverso gestori specializzati.

Il decreto, atteso da anni, rappresenta una cornice normativa unitaria in un settore finora privo di regole comuni, dove ogni cassa si muoveva secondo criteri propri. Le nuove regole definiscono modalità di gestione, criteri di investimento, obblighi di trasparenza, strumenti di controllo, politiche sulla gestione dei conflitti di interesse e incompatibilità.

Le casse potranno optare per una gestione diretta del patrimonio, purché dotate di strutture professionali adeguate, oppure affidarsi a soggetti esterni, selezionati attraverso gare, sulla base di convenzioni che dovranno includere linee guida coerenti con la strategia definita dal consiglio di amministrazione.

I principi fondamentali richiamano la “sana e prudente gestione”, la trasparenza, la protezione dell’interesse collettivo degli iscritti e la ricerca della migliore combinazione rischio-rendimento, con un’adeguata diversificazione del portafoglio e attenzione al contenimento dei costi.

Viene inoltre ribadita la preferenza per strumenti negoziati nei mercati regolamentati: ogni eventuale scelta diversa dovrà essere motivata in modo puntuale. Il documento sulla politica degli investimenti, che ogni ente sarà tenuto a redigere e pubblicare, dovrà essere aggiornato almeno ogni tre anni e includere l’asset allocation attesa e i relativi profili di rischio.

Tra le altre novità, l’obbligo di predisporre un prospetto annuale aggiornato a valori correnti e l’adozione di misure ragionevoli per prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse, che potrebbero compromettere la tutela degli iscritti. (Fonte: www.servicematica.com)

È trascorso più di un anno e, nonostante le assicurazioni di Ministro e Sottosegretario del MEF, il decreto investimenti per le Casse di previdenza non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il perché è ormai noto: le Casse di previdenza non vogliono applicare il codice degli appalti negli investimenti.

Rendere obbligatorio il Codice degli appalti per la scelta del gestore non comporta dei rischi? Immagino il caso in cui il gestore non soddisfi le aspettative della Cassa e per cambiarlo con gara ci vuole tempo con i rischi che questo comporta.

Occorre innanzitutto chiedersi se si tratta di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti. Ma in ogni caso, anche questa formulazione, frutto delle indicazioni del Consiglio di Stato, garantisce al gestore un’autonomia sufficientemente adeguata. Il rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento è perfettamente compatibile con lo spazio di manovra in capo al gestore.” (Fonte: Francesca Micardi, intervista al sottosegretario al Mef on. Federico Freni del 18.07.2025 su Il Sole 24Ore).

Un emendamento al Dl semplificazioni per smarcare le Casse dal Codice appalti” titola Il Sole 24Ore nell’articolo a firma Federica Micardi che scrive “Le regole per gli investimenti delle Casse di previdenza è stato uno dei temi affrontati oggi durante un incontro tra i presidenti degli enti di previdenza privata e il senatore Sergio Puglia, presidente della commissione parlamentare controllo attività enti gestori forme obbligatorie previdenza assistenza sociale. Due gli aspetti di cui si è parlato, il primo più urgente riguarda l’applicazione del Codice degli appalti nella scelta dei gestori; Alberto Oliveti presidente dell’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse, ha lanciato l’idea di proporre subito un emendamento al decreto semplificazioni, in fase di conversione, che esprima la non cogenza del codice degli appalti sulle scelte dei gestori per gli investimenti delle Casse.” (Fonte: rassegna Adepp del 23.7.2020)

Nel frattempo la Corte dei Conti, nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, al tomo 2, sotto la voce i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla pag. 125 alla pag. 141 ha, tra il resto, proposto “gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici”, così scrivendo:

«2. Gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici

Il codice dei contratti ha previsto una specifica delega per apportare “le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune”.

In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. il Correttivo) ha introdotto nell’ordinamento le disposizioni integrative e correttive al codice, anche se non sono mancate correzioni di rotta su aspetti non del tutto secondari durante l’anno di varo della nuova codificazione. Una prima correzione di rotta riguarda la parità di genere, una seconda il rafforzamento della nozione di conflitto d’interessi e una terza concerne i termini partecipativi o procedimentali.

Venendo al merito specifico, l’art. 6, comma 2-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, ha disposto la modifica dell’art. 108, comma 7, disponendo che le stazioni appaltanti prevedano, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un punteggio maggiore per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere, in modo da favorire l’adozione di politiche tese al raggiungimento di tale parità.

Con l’art. 17, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è stata disposta la modifica dell’Allegato V.3, art. 1, comma 1, del codice dei contratti pubblici, aumentando da uno a tre il numero dei rappresentanti della Conferenza unificata che partecipano alla Cabina di regia di cui all’art. 221 del codice medesimo.

L’art. 15-quater, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha modificato in due distinte direzioni il codice dei contratti. In primo luogo, è stata resa più stringente la normativa in tema di conflitto di interessi. In base alla nuova disciplina, il conflitto sussiste quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come un vulnus alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Il pericolo di conflitto non deve necessariamente qualificarsi “concreto ed effettivo” e, dunque, può essere meramente astratto e potenziale.

Inoltre, è stato esteso il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, portandolo da dieci a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ovvero, laddove la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse.

Infine, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha introdotto con l’art. 36, comma 1, una norma di interpretazione autentica dell’art. 225, comma 8, del codice e, con l’art. 40, comma 1, ha ridotto da quarantacinque a trenta il termine concesso alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni pubbliche per rifiutare le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.

Il Correttivo ha inteso far propri i primi orientamenti giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’entrata in vigore del vigente codice, assicurando così un’uniforme applicazione di tali principi, soprattutto relativamente ad alcune aree tematiche ed applicative particolarmente rilevanti, quali ad esempio, la “revisione prezzi”, il concetto di “equivalenza”, riferito alle tutele in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, il principio dell’equo compenso, così come operante nell’ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, senza dimenticare l’apprezzabile intervento in tema di digitalizzazione e le modifiche in tema di Collegio consultivo tecnico.

La disamina analitica degli interventi introdotti dal Correttivo nel tessuto codicistico è contenuta nell’apposito capitolo della Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’anno 2024, approvata con la decisione assunta dalle Sezioni Riunite in sede di controllo il 26 giugno 2025.

Per muovere un passo avanti, una volta poste le regole, integrate e corrette, occorre analizzare i principali arresti giurisprudenziali che costituiscono un formante indissolubile rispetto alla giusta applicazione della codificazione.

2.1. I principali orientamenti giurisprudenziali al tempo del Correttivo

Una più completa disamina del quadro regolatorio non può prescindere dall’analisi ragionata degli approdi giurisprudenziali più recenti che hanno sin da subito avviato un percorso di necessaria integrazione interpretativa delle nuove disposizioni, tanto dei principi ispiratori (risultato e fiducia), quanto delle regole applicative, nonché delle modifiche introdotte con il Correttivo.

Innanzitutto, si è registrata una tendenza ad applicare i principi della nuova codificazione ed in particolare il principio del risultato a procedure sorte nella vigenza del codice precedente (Consiglio di Stato, sent. n. 2866/2024 “canestri di calce sodata” e n. 4701/2024 sull’individuazione e applicazione dei C.A.M.), allo scopo di verificare giudizialmente se il provvedimento adottato dall’Amministrazione abbia perseguito effettivamente il risultato che si era prefigurato la stazione appaltante.

In secondo luogo, si è ravvisata una sorta di applicazione espansiva del principio del risultato anche a settori merceologici extra codicistici (materia delle comunicazioni).

Il principio di risultato è stato ricondotto al criterio costituzionale del buon andamento ai sensi dell’art. 97 Cost, e dunque ritenuto immanente all’ordinamento, anche oltre il dato normativo positivizzato dal d.lgs. 36/2023, nonché idoneo a risolvere, quale criterio interpretativo, casi di gare ad evidenza pubblica fuori contesto rispetto al codice degli appalti (Consiglio di Stato, sent. n. 4996/2024). Ciò implica che “…il risultato può essere adottato dal Giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure ad evidenza pubblica non rette dal d.lgs. n. 36/2023”, posto che l’Amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi “di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire (…) e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale (…)” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 4996/2024).

In tal senso, milita l’esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata. La prevalenza per gli aspetti sostanziali, rispetto a quelli formali, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, è stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza, anche prima del codice. Per il Giudice amministrativo, difatti, il principio del risultato rappresenta il criterio interpretativo a cui ricorrere per risolvere i casi di contrasto tra il “dato formale” del rispetto del bando e il “dato sostanziale” della idoneità della partecipazione dell’operatore economico ad una procedura e, dunque, dell’interesse sostanziale dell’Amministrazione alla spedita realizzazione del bene pubblico.

Nell’ambito dell’esame del rapporto tra “formalismo” e “sostanza”, la giurisprudenza amministrativa evidenzia, in tema di necessaria indicazione degli oneri di sicurezza sul lavoro, come non si possa “strumentalmente invocare il principio del risultato – pretendendo di far prevalere asserite ragioni di convenienza economica per l’amministrazione rispetto alla necessaria congruità dei costi aziendali della sicurezza – per eludere previsioni di legge che impongono uno specifico onere dichiarativo non per mero formalismo ma per esigenze sostanziali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: l’assicurazione di tali garanzie è, come ovvio, essa stessa espressione del principio del risultato cui deve tendere ogni appalto pubblico.

Né, tantomeno, il principio del risultato può essere strumentalizzato al fine di violare obblighi legislativi o di comprimere gli oneri degli stessi operatori economici, tenuti ad un obbligo di buona fede e di diligenza nella compilazione delle proprie offerte economiche.” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 4896/2025).

Nella medesima prospettiva, a titolo esemplificativo, si evidenzia come, nel settore degli incentivi energetici, “l’applicazione del principio del risultato – ossia, a ben vedere, di quello del buon andamento – …comporta infatti che questi non possano essere negati unicamente per motivi formali, dovendosi accertare se sia stato in concreto pregiudicato l’interesse sotteso all’adempimento o alla prescrizione che si assume inosservata o che viene comunque in rilievo” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3959/2025).

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha chiarito che il principio del risultato non deve essere posto in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, posto che “il valore del risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili”.

Il principio del risultato non fa premio sul divieto di modificare le condizioni dell’offerta poste a base del bando di gara (TAR Veneto, sent. n. 230/2024). Qualora la stazione appaltante si sia auto-vincolata a determinate condizioni dell’offerta, il principio del risultato non è invocabile in caso di violazione di legge (TAR Emilia-Romagna, Parma sent. n. 98/2024).

Del pari, si registrano precedenti giurisprudenziali in tema di artificioso frazionamento degli impianti fotovoltaici a tariffa incentivante di cui all’art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011, sulla scorta dei quali anche il principio della fiducia reciproca fra stazione appaltante e appaltatore, codificato nella sede naturale, ovvero nell’alveo dei contratti pubblici all’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, può essere applicato, in quanto principio di portata generale, ad altri settori dell’ordinamento amministrativo ed in particolare nel campo degli incentivi erogati dal G.S.E. a società produttrici, rivelatesi infedeli (c.d. divieto di artificioso frazionamento di un impianto di grandi dimensioni per ottenere incentivi di maggiore impatto economico). Il giudice amministrativo ha riconosciuto che il principio della fiducia, pur ad impianto funzionante, in caso di artificioso frazionamento non possa essere invocato per superare l’abuso del diritto perpetrato dal beneficiario al fine di far apparire più strutture formalmente distinte lucrando indebitamente su plurime domande d’incentivo, da considerare in realtà una sola (Consiglio di Stato, sent. 7768/2025).

Sotto altro profilo, il Giudice amministrativo, in Adunanza Plenaria, ha colto l’occasione per definire un contrasto interpretativo avente ad oggetto il diverso atteggiarsi del soccorso istruttorio in una controversia sorta sul mancato pagamento del contributo Anac imposto ai concorrenti per l’affidamento di una fornitura medicale, a pena di esclusione dalla gara. Il versamento va eseguito entro il termine di presentazione delle offerte. Il supremo consesso ha stabilito in termini più rigorosi che l’art. 222 del d.lgs. 36/2023 va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Anac, sussiste il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, seppure risulti il pagamento (tardivo) a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 6/2025).

Sempre in tema di soccorso istruttorio, recente giurisprudenza ha chiarito che tale meccanismo, previsto in favore della massima partecipazione, non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. L’Amministrazione, difatti, è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita e, pertanto, il termine assegnato all’operatore economico, nell’ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, è perentorio e la sua violazione comporta l’esclusione dalla gara. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione, sia nella formulazione e presentazione delle offerte, sia nella fase di verifica dei requisiti.

L’operatore economico negligente, pertanto, “oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione”, atteso che “la chiave interpretativa dell’art. 101 del codice dei contratti pubblici è la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio”. In tale prospettiva, la leale collaborazione delle parti va raccordata necessariamente con il principio della fiducia, che si fonda sull’idea che “amministrazione e consociati rispettino le regole e si comportino di conseguenza in modo corretto gli uni verso gli altri e tutti insieme nei confronti dei terzi e della comunità. Si tratta di un dovere riconducibile all’art. 2 della Costituzione che vale sia per i funzionari pubblici sia per gli operatori privati sia per l’amministrazione sia per le organizzazioni dei cittadini” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 1985/2025).

Di grande rilevanza, in tema di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo, si colloca la recente sentenza del Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina di adeguamento automatico dei prezzi d’appalto in corso di esecuzione.

Le controversie che hanno ad oggetto la mancata o incompleta o censurabile applicazione automatica del meccanismo di revisione dei prezzi dei materiali di costruzione e dei prodotti energetici negli appalti pubblici, previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022 convertito dalla legge n. 91/2022, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario. Trattandosi di fattispecie vincolata, nella quale al ricorrere di determinate condizioni, al fine di garantire uno stabile meccanismo di protezione degli operatori economici sottoposti alle condizioni di mercato di tipo speculativo, non sussiste alcuna discrezionalità in capo alla Pubblica amministrazione appaltante, la quale non è chiamata ad esercitare al riguardo alcun potere autoritativo, con la conseguenza che la mera partecipazione della medesima Amministrazione quale controparte contrattuale, priva di potestà pubblica anche indiretta non consente di attrarre la controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio di Stato sent. n. 6288/2025).

Ai fini di una corretta attuazione della disciplina in materia di revisione ordinaria e straordinaria dei prezzi, si segnalano le indicazioni operative contenute nelle linee guida adottate dal MIT, pubblicate in data 28 maggio 2026.

Nell’ambito dell’istituto del Collegio consultivo tecnico, costituito per risolvere in via preventiva le possibili controversie scaturenti durante l’esecuzione del contratto d’appalto, si registra una recente sentenza del Giudice amministrativo che ha annullato il punto 2.4.2. lett. C Allegato A del decreto M.I.M.S. n. 12 del 17.1.2022 (c.d. Linee Guida CCT), nella parte in cui non ha previsto, in modo discriminatorio e censurabile, che gli avvocati del libero foro possano assumere la veste di presidente dell’organo collegiale (TAR Lazio, Roma, sent. n. 9437/2025).

Gli avvocati del libero foro nominati presidenti di CCT nel biennio 2022-2024 sono pertanto pienamente legittimati, stante le garanzie date dalla professione forense, a rivestire il ruolo di garanzia che la veste di presidente del consenso attribuisce a tale figura.

Il rifiuto o il ritardo immotivato di costituire il CCT, nei casi in cui l’organo è previsto come obbligatorio, spetta alla cognizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia, Catania, sent. n. 1638/2022).

Per quel che concerne invece le questioni attinenti alla nomina o revoca dell’incarico di componente del CCT, le medesime sono rimesse alla cognizione del Giudice ordinario su ricorso presentato avverso la revoca dell’incarico da parte della stazione appaltante a due membri del CCT, scelti da un elenco pubblico, in quanto il diritto fatto valere rientra nell’ambito di rapporto fiduciario e privatistico (contratto di mandato ex art. 1703 c.c., rectius contratto di prestazione d’opera professionale ex art. 2222 c.c.).

Ergo la Pubblica amministrazione, nel caso di specie, non agisce esercitando poteri autoritativi ma come parte contrattuale in posizione paritaria rispetto all’appaltatore privato (TAR Calabria, sent. n. 1582/2024).

Del pari, le questioni attinenti alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del CCT sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario, stante la qualificazione giuridica del rapporto, assimilabile al contratto di prestazione d’opera professionale e alla natura di diritto soggettivo del credito vantato, oltre che dal richiamo normativo all’assimilazione della disciplina prevista dal codice di procedura civile, a tenore del quale ai membri del collegio consultivo tecnico si applicano le norme in tema di arbitrato (art. 813 c.p.c.).

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1310 del 22 maggio 2025, è intervenuto in tema di disciplina relativa alla liquidazione ed ai parametri di determinazione dei compensi dei componenti del Collegio consultivo tecnico nella vigenza del d.m. n. 12/2022 ed alla luce delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avuto particolare riguardo al limite massimo dei compensi, alla nozione di valore dell’appalto cui connettere i compensi ed alla ripartizione delle spese tra stazione appaltante ed appaltatore.

I giudici bolognesi hanno statuito che, per valore dell’appalto su cui parametrare il compenso, deve intendersi il valore delle opere effettivamente realizzate e non quelle previste nel contratto d’appalto (c.d. valore contrattuale). Il compenso è comunque connesso al tetto massimo e non sussiste vincolo di solidarietà fra stazione appaltante e appaltatore nella misura della metà ciascuno, posto che sia le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 6.6.1) che quelle approvate dal M.I.M.S. con il richiamato d.m. 12/2022 (artt. 7.7.1. e 7.1.1.) espressamente escludono il vincolo di solidarietà.

La determinazione del compenso è indicata nell’Allegato V.2 del codice dei contratti, mutuando la disciplina preesistente introdotta dall’art.6 del d.l. 76/2020 e successivamente integrata dal d.m. n. 12 del 17 gennaio 2022 (c.d. Linee Guida M.I.M.S.), oltre che, in precedenza, dall’art. 6-quater lett a) n. 1 d.l. 151/2021. La struttura del compenso è duplice: una parte fissa proporzionata al valore dell’opera e una parte variabile in base al numero e alla qualità dei provvedimenti assunti (pareri/determinazioni).

Il compenso totale non può comunque superare il triplo della parte fissa, computata in base a percentuali sul valore dell’appalto. Nel calcolo specifico si tiene conto della complessità dell’opera, del tempo impiegato e della tempestività delle prestazioni consultive e tecniche rese.

Il Presidente ha diritto ad una maggiorazione del compenso rispetto agli altri membri.

Altra tematica di rilievo è la tutela dei prestatori di lavoratori, che costituisce un importante pilastro nell’impalcatura strutturale del codice e del Correttivo, nell’ottica di garantire condizioni di lavoro sicuro e di qualità, in un settore strategico e rilevante come quello delle commesse pubbliche.

In tale contesto, pare utilmente richiamabile il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 2605/2025), secondo cui la dichiarazione del CCNL concretamente applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta, la cui mancanza legittima l’esclusione dell’offerta difettosa.

Difatti, ai sensi dell’art. 11 del codice, al personale impiegato negli appalti pubblici deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro; gli operatori economici possono anche indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato ma, se si avvalgono di questa facoltà, “prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”. A ciò aggiungasi che le disposizioni del CCNL concretamente applicato (così come individuato nell’offerta) rilevano anche sotto il profilo dell’eventuale anomalia delle offerte che rechino il riferimento ad un CCNL – ed al conseguente costo della manodopera – diverso da quello posto a base della legge di gara.

In sostanza, in base alle previsioni di cui all’art. 11, commi 3 e 4, il codice stabilisce due possibilità per l’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta, ossia quella di applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante, oppure di applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 9510/2025).

L’art. 11, peraltro, va letto in maniera coordinata con l’art. 41 del codice, secondo cui, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara la stazione appaltante o l’ente concedente devono individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, prevedendo che gli stessi (unitamente a quelli della sicurezza) vadano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.

In definitiva, le previsioni di cui agli artt. 11 e 41 hanno natura di norme imperative inderogabili, “già solo in ragione della loro inequivoca formulazione testuale (oltre che degli obiettivi perseguiti, di garantire ai lavoratori più adeguate tutele sotto il profilo giuridico ed economico)”, essendo evidente, dunque, non solo che l’applicazione di un contratto collettivo, piuttosto che di un altro, ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità), ma anche che l’offerente è tenuto a fornire la specifica e decisiva informazione richiesta dalla normativa sopra citata, pena la sussistenza del vizio di un’offerta incompleta. Il CCNL concretamente applicato è, dunque, un elemento essenziale dell’offerta, in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e,

quindi, sul contenuto dell’offerta.

Nella medesima prospettiva di offrire una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori nel settore dei contratti pubblici, si pongono alcune pronunce giurisprudenziali (cfr. sentenza TAR Veneto n. 230/2024) che, ancorché antecedenti all’adozione del Correttivo, ribadiscono che la modifica dei costi della manodopera, introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica. Del resto, il d.lgs. n. 36 del 2023 si pone del tutto in linea con il d.lgs. n. 50 del 2016 “nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo di indicare in via separata il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza”, sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo, come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Sempre nell’ottica di tutela dei lavoratori, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 6638/2025 che, inter alia, affronta il tema del costo della manodopera e degli aumenti retributivi dei lavoratori coinvolti nella commessa pubblica, a seguito dei rinnovi contrattuali previsti dai CCNL, aumenti già noti all’operatore economico offerente.

Segnatamente, il Consiglio di Stato evidenzia plurimi profili di criticità in ordine alla possibilità di far fronte agli aumenti retributivi – sebbene questi ultimi fossero già noti al momento in cui la procedura selettiva è stata bandita ed al momento in cui l’offerta è stata formulata – attraverso l’operatività del meccanismo revisionale ex art. 60 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, tale ammissione, in primo luogo, snatura la ratio stessa dell’istituto (del meccanismo revisionale) che è volta a garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo; in secondo luogo, ne anticipa irragionevolmente l’operatività alla fase antecedente a quella dell’esecuzione, quale rimedio al sopravvenuto squilibrio del sinallagma funzionale; in terzo luogo, ciò non risulta conciliabile con la volontà del legislatore di “responsabilizzare gli operatori economici allo svolgimento di una seria valutazione preventiva dei costi della manodopera prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”. A tale ultimo proposito, difatti, l’aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, “non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”.

Ultima tematica, ma non per rilevanza, su cui la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi di recente riguarda la disciplina della garanzia per la partecipazione alla procedura di gara, di cui all’art. 106 del codice, con una specifica attenzione alla tassatività delle eccezioni previste ex lege, ritenendo inammissibile la creazione di una norma non ricavabile deduttivamente da alcuna norma espressa, come, invece, prospettato dall’appellante, che pretendeva di applicare, in sostanza, una norma di deroga di cui non è dato rinvenire traccia nel codice dei contratti pubblici (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 1985/2025).

Nel merito specifico, il Consiglio di Stato ha chiarito che la regola generale sull’importo della garanzia è contenuta nel comma 1 dell’art. 106, mentre il comma 8 del medesimo articolo disciplina diverse ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia, che costituiscono eccezioni alla regola generale. Si tratta, in particolare, di eccezioni che dispongono una conseguenza giuridica incompatibile con quella disposta dalla norma generale; in tale caso, “più che di due norme distinte si tratta di due frammenti normativi, ricomponibili in un’unica norma che incorpora un’eccezione (più eccezioni). Ebbene, in questi casi, le eccezioni sono tassativamente previste e non è in alcun modo possibile enucleare nuove eccezioni mediante creazione di norme inespresse”.

Sempre in tema di garanzia, si richiama la citata pronuncia n. 1985/2025, infine, anche per un profilo attinente alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, mossa al Collegio e da quest’ultimo disattesa, tenuto conto che “la garanzia provvisoria non è espressamente disciplinata dalla direttiva n. 2014/24/UE (né dalla Direttiva 25) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la quale, come la precedente disciplina eurounitaria in materia di appalti, ha lasciato gli Stati membri liberi di adottare una propria disciplina”.

2.2. Le novità introdotte nel 2025

Nel corso del 2025, sono state apportate talune modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, ad opera del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.

Segnatamente, inter alia, si richiamano le modifiche all’art. 45 del codice, in materia di incentivi per le funzioni tecniche, che prevedono la corresponsione di tali incentivi anche a favore del personale dirigenziale, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, disponendo, altresì, in ordine all’efficacia temporale della disciplina in parola.

Le disposizioni vigenti si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate a norma del codice dei contratti pubblici, anche se tali procedure erano già in corso a tale data e quindi avviate prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dal c.d. Correttivo.

La modifica, inoltre, affida alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, sulla base dei rispettivi ordinamenti, la determinazione delle modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale, disponendo, altresì, che gli oneri per tale corresponsione siano posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.

Ancora, si evidenziano le modifiche relative alla disciplina dell’anticipazione del prezzo (art. 125 del codice), consentendo ai documenti di gara di prevedere una anticipazione del prezzo, nei limiti delle disponibilità del quadro economico, fino al 10 per cento, per i servizi di ingegneria e architettura.

In tal senso, è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 33 dell’allegato II.14 al codice.

Viene, altresì, operata una riorganizzazione delle disposizioni in materia di procedure di somma urgenza e di protezione civile, con l’introduzione di un nuovo articolo 140-bis del codice, contenente specifiche norme sulle procedure per gli eventi di protezione civile, nonché con alcune modifiche all’art. 140 del codice, volte a chiarire, ad esempio, che la valutazione di indispensabilità, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, è limitata ai lavori di importo superiore a 500.000 euro e che l’ammontare di lavori oggetto di immediata esecuzione non può, in ogni caso, superare la soglia di rilevanza europea.

Ancora, si segnalano le disposizioni introdotte dall’art. 9 del decreto-legge n. 73 del 2025, in materia di revisione dei prezzi, per fare fronte al cd. “caro materiali”.

Tale articolo, in particolare, prevede l’applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall’art. 60 del codice, in deroga a determinati criteri e condizioni, atteso che l’applicazione della disciplina del citato art. 60 è consentita solo se i contratti non hanno beneficiato di precedenti forme di compensazione e risultano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica.

L’intervento in esame, pertanto, mira a colmare una lacuna legislativa derivante dalla sovrapposizione tra la disciplina revisionale dei prezzi, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 4 del 2022 e le disposizioni dell’articolo 26, comma 6-ter e comma 6-sexies, del decreto legge n. 50 del 2022.

Si segnala, altresì, che la disposizione in esame è applicabile solo se risultano rispettati i seguenti criteri:

1) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia indicata all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

2) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell’Allegato I.7 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.

Nel corso dei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 73, è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 9 (di modifica dell’articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50), prevedendo l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori, con applicazione dei prezzari aggiornati annualmente, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025, in diminuzione, rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei

ribassi formulati in sede di offerta.

Seppur apprezzabile l’intento legislativo di porre rimedio, tramite la decretazione d’urgenza, al problema del caro materiali, nonché di colmare lacune normative derivanti dalla necessità di coordinare diversi innesti legislativi antecedenti all’entrata in vigore del codice del 2023, non può non evidenziarsi come la tecnica normativa esaminata esiti in un testo di difficile lettura, frammentato e soprattutto caratterizzato da continui rinvii e richiami ad altre disposizioni di legge, a discapito della condivisibile ratio legis del codice del 2023 di rendere la disciplina dei contratti pubblici unitaria, più chiara e trasparente, onde garantirne una migliore attuazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, del risultato e di fiducia, così come scolpiti dal codice stesso.

Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) sono state previste ulteriori misure in tema di contratti pubblici, principalmente volte a rafforzare il controllo dei costi, a garantire l’equilibrio contrattuale, nonché a favorire la tempestiva realizzazione delle opere.

Al riguardo, si richiamano le seguenti previsioni.

All’art. 1, commi 487 e ss., al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali, viene introdotto il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori, da definire a mezzo di un decreto interministeriale (MIT e MEF), previo parere della Conferenza Unificata. Tale prezzario nazionale opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del medesimo codice, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del citato comma 13.

Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui sopra e di monitorare l’aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali, viene istituito presso il MIT l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, che svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, per promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari e per monitorare, a campione, la relativa applicazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del codice, di importo superiore a 100 milioni di euro.

Si evidenziano, altresì, ulteriori disposizioni della legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 490) relative agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell’efficacia del codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023.

Per siffatta tipologia contrattuale, si prevede che gli stati di avanzamento lavori (c.d. S.A.L.) relativi alle lavorazioni dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori sono adottati applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome, sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, ovvero, ove applicabili, i prezzari speciali.

I maggiori importi derivanti da tale applicazione, al netto dei ribassi d’asta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante in misura parziale: 90 per cento per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021; 80 per cento per i contratti con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Ancora, all’art. 1, comma 624, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi PNRR, vengono apportate modifiche all’art. 126 del codice sul cd. premio di accelerazione, con ampliamento delle fonti di copertura finanziaria del premio, venendo ora espressamente consentito l’utilizzo di una quota delle economie derivanti dai ribassi d’asta, nel limite massimo del 50 per cento delle stesse. Pertanto, le stazioni appaltanti possono utilizzare non solo le somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti ma anche il 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta.

Si segnala, inoltre, l’art. 20, comma 26, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (finanziaria per il 2026), a tenore del quale, al fine di dare attuazione alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, per le Amministrazioni centrali dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’Amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima Amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna Amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche. Tale previsione, seppur di carattere eminentemente gestionale, rileva sotto il profilo della precisazione per cui, in ogni caso, resta ferma la necessità che ciascuna Amministrazione adotti il regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche.

Da ultimo, si evidenzia che, dal 1° gennaio 2026 (per gli anni 2026-2027), sono entrate in vigore le nuove soglie di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici, di cui ai Regolamenti delegati (UE) della Commissione del 22 ottobre 2025, n. 2150, n. 2151 e n. 2152. Segnatamente, per i lavori pubblici il limite sale a 5.404.000 euro, mentre per servizi e forniture il limite varia in base alla tipologia di Amministrazione per i settori ordinari (140.000 euro per autorità governative centrali e 216.000 euro per Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali), arrivando a 432.000 euro nei settori speciali.

2.3. Legge 7 gennaio 2026 n. 1

La legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026, ha apportato rilevanti modifiche al sistema della responsabilità erariale, introducendo modifiche e integrazioni alla legge n. 14 gennaio 1994 n. 20.

Per quanto di interesse rispetto alla disciplina dei contratti pubblici, rilevano, in particolare, le innovazioni relative al controllo preventivo di legittimità, oltre a quanto già evidenziato in merito alla nuova definizione di colpa grave e al suo necessario raccordo rispetto alla definizione già contenuta all’art. 2, comma 3, del codice.

Con riguardo al controllo preventivo di legittimità, la legge n. 1 del 2026 è intervenuta, in primo luogo, sull’art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 20 del 1994, prevedendo che siano assoggettati a tale controllo i decreti approvativi di contratti “di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;”, superando la precedente formulazione “di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato”. Ad oggi, pertanto, i decreti approvativi di contratti (lavori, servizi e forniture) sono soggetti al controllo preventivo di legittimità se i relativi importi sono superiori alle specifiche soglie previste dai Regolamenti delegati della Commissione.

In definitiva, per i servizi e le forniture, ai fini dell’assoggettabilità a controllo, nella precedente formulazione si faceva riferimento alla locuzione “altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato”, ove per “un decimo del valore suindicato” il riferimento era a un decimo del valore della soglia relativa ai lavori (540.000 euro). Ad oggi, invece, per tali contratti il parametro di riferimento è la soglia specifica prevista a livello UE, quindi, per il 2026-2027, pari a 140.000 euro per le Amministrazioni centrali.

La nuova formulazione, pertanto, se, da un lato, ha inteso ampliare il numero di atti da sottoporre a controllo preventivo di legittimità, avendo, in sostanza, abbassato la soglia di riferimento per servizi e forniture (da 540.000 a 140.000 euro), da un altro sconta un difetto di coordinamento rispetto alla categoria degli altri contratti passivi, per i quali resta invariata la precedente locuzione “altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato” e, quindi, con un rinvio ad un “valore suindicato” di non chiara individuazione, dal

momento che le soglie previste dalla nuova normativa sono due (lavori, da un lato, e servizi e forniture dall’altro), mentre prima tale riferimento era univocamente – ed inequivocabilmente – riconducibile alla soglia dei lavori.

La legge n. 1 del 2026, inoltre, ha previsto l’inserimento, all’art. 3 della legge n. 20 del 1994, di una serie di nuovi commi, dall’1-ter all’1-sexies, che impattano sul controllo preventivo di legittimità sui decreti approvativi dei contratti pubblici di cui al comma 1, lett. g), del medesimo art. 3, riguardanti i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC. Per tali contratti (comma 1-ter), il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale.

Inoltre (comma 1-quater), le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale facoltà è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti (comma 1-quinquies).

Ciò posto, occorre richiamare quanto già osservato dalla Corte, in sede consultiva, in ordine al fatto che la previsione di un controllo al momento dell’aggiudicazione, dalla evidente finalità acceleratoria, farebbe venir meno i vantaggi di un controllo preventivo su un ambito oggettivo più ampio e inclusivo del contratto approvato, a discapito, dunque, della completezza dell’attività di controllo svolta e della ratio legis di garantire un controllo efficace e pervasivo in quei settori della contrattualistica pubblica, quantomai delicati e complessi, interessati dal raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del PNC e dalla relativa sottesa corretta gestione delle risorse pubbliche.»

Ricordo, infine, che Cass. sez. unite civili con ordinanza n.7645/2020, in causa Enpam, hanno affermato che: “Si tratta di conclusione in linea con la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass., Sez. VI pen., 17 febbraio 2016, n. 23236, imp. Billè ed altri), la quale, nell’affermare che il presidente della Fondazione ENASARCO (ente anch’esso trasformato in persona giuridica di diritto privato a seguito del d.lgs. n. 509 del 1994) riveste la qualità di pubblico ufficiale, non ha mancato di sottolineare: che la trasformazione in fondazione di diritto privato “rileva solo sul piano della gestione perché l’ente continua a perseguire finalità di pubblico interesse, occupandosi della previdenza integrativa (a contribuzione obbligatoria) degli associati, imponendo tassazione ed erogando un servizio pubblico di previdenza e assistenza con la correlata vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti; fruisce di un sistema di finanziamento tramite pubbliche risorse derivanti da quelle destinate a fini generali e connesso agli sgravi, alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione garantiti agli enti previdenziali privatizzati; il suo patrimonio deriva dall’accumulazione delle imposte e dei contributi previdenziali pagati dagli obbligati per legge, che, poiché strumentale al servizio pubblico, anche se assunta nel patrimonio della fondazione, va gestita secondo il diritto pubblico”; che in definitiva “l’ente è una pubblica amministrazione che si occupa dell’assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia rientrante nella ‘previdenza sociale’ che, ex artt. 38, quarto comma, Cost. e 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, costituisce pubblico servizio”; che “chi determina le scelte degli investimenti immobiliari di un ente a carattere previdenziale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio perché la sua attività è esercizio della funzione pubblica inerente al migliore utilizzo di risorse al servizio previdenziale, svolta dall’ente pubblico non economico, in cui solo il risultato finale assume le forme del diritto privato”.

 

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