L’autonomia normativa di Cassa Forense
I regolamenti nella delegificazione e la retroattività.
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Com’è noto i regolamenti di Cassa forense, muovendosi nell’ambito della delegificazione, non possono essere sindacati dalla Corte costituzionale, la quale nega la propria giurisdizione ex art. 134 Cost., poiché tali regolamenti non sono in sé qualificabili come fonti di rango legislativo, avendo natura di atti di diritto privato sui quali il Giudice del lavoro esercita un sindacato “diffuso” di legittimità.
È altresì jus receptum che i regolamenti debbono rispettare i principi generali, come quello della irretroattività.
Il nuovo regolamento della previdenza forense, entrato in vigore il 01.01.2025, all’art. 107 così recita:
- Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale (01.01.2025);
- Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari:
- Regolamento unico della previdenza;
- Regolamento società tra avvocati;
- Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.
Con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025 sono state modificate le agevolazioni per i giovani.
Il contributo soggettivo, nel regolamento vigente fino al 31.12.2024, era ridotto al 50% per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa per gli avvocati infra 35enni.
Se il giovane iscritto, avesse avuto un reddito professionale inferiore ad € 10.300,00, il contributo soggettivo veniva ridotto di un ulteriore 50% e questo per i primi 8 anni di iscrizione.
La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha abrogato la precedente disciplina prevedendo la riduzione alla metà dei contributi minimi, sia soggettivo che integrativo, per i primi 6 anni di iscrizione all’Albo e alla Cassa.
Il problema si pone oggi per chi nel 2023 era stato ammesso a fruire del beneficio della doppia riduzione che oggi non esiste più.
Mi pare evidente che attraverso questo meccanismo di abrogazione del regolamento precedente, si viene a violare il principio della irretroattività del regolamento, negando a chi si era visto riconoscere da Cassa Forense il beneficio della doppia riduzione, appunto tale beneficio per gli anni dal 2025 in poi.
Siamo di fronte ad un diritto riconosciuto da CF che, con siffatti artifizi ,non può essere cancellato.
La Nuova Previdenza forense di Marina Piovera e Michele Proietti, alla pag. 36, affronta il tema della successione di norme previdenziali nel tempo affermando che “un giovane iscritto infra – 35enne che nel 2023 abbia fruito delle agevolazioni previste dalla vecchia normativa per i primi due anni, nel 2025 (terzo anno di iscrizione), potrà avvalersi delle agevolazioni previste dalla nuova normativa o no? A nostro avviso, in analogia a quanto deciso nelle precedenti riforme, anche in questo caso sarà applicabile il nuovo regime previsto dalla riforma del 2024. In altri termini, dal 2025, le nuove agevolazioni introdotte dalla riforma del 2024 saranno applicabili a tutti coloro che si trovano ancora nei primi 6 anni di iscrizione all’Albo e alla Cassa e fino allo scadere del sesto anno, soppiantando completamente le vecchie norme”.
A mio giudizio se si tratta di previsioni più favorevoli all’iscritto, le norme del nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, saranno applicabili ma quelle in peius no, stante l’irretroattività del regolamento.
Identica questione si pone per l’applicazione dell’istituto della retrodatazione.
Vi è chi ha aderito alla retrodatazione, su segnalazione di Cassa Forense, pagando tre volte la quota di iscrizione per l’anno 2011, oltre al contributo di maternità e interessi e con il 2025 Cassa forense richiede il versamento integrale dei contributi di fatto determinando la decadenza da un diritto ormai acquisito, a fronte di una delibera di Cassa forense.
Nella successione dei regolamenti previdenziali la retroattività in peius, a mio giudizio, viola la regola generale della irretroattività del regolamento, perché lede il ragionevole affidamento dell’iscritto su un beneficio già riconosciuto.
Non siamo, infatti, di fronte ad un rapporto di durata, per sua natura tutt’altro che impermeabile alle modificazioni e alle agevolazioni
Ciò che conta è il tempo della domanda, tempus regit actum dicevano gli antichi , e della delibera di accoglimento, a prescindere dalla rateizzazione dei versamento delle annualità della contribuzione ridotta ( Cassazione ordinanza n.26360 del 12 settembre 2023 ).
Un regolamento così applicato – sarebbe indebitamente “retroattivo”, in senso difforme dalle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, la quale vieta l’applicazione immediata delle norme sopravvenute ex art. 11 preleggi, quando ciò contrasti con interessi costituzionalmente protetti, con i principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento.
Prevedo un nutrito contenzioso dagli esiti molto incerti.
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