Anno: XXVI - Numero 126    
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Il tormentone Enpapi

In questi ultimi anni l’ente si è trovato coinvolto in diverse vicende giudiziarie.

Il tormentone Enpapi

«Enpapi è un ente di diritto privato di cui al d.lgs. n. 103/1996, soggetto anche alla normativa di cui al d.lgs. n. 509/1994 e gestisce la previdenza e l’assistenza degli iscritti con l’obbligo di assicurare la sostenibilità di lungo periodo della gestione, stabilita dai Ministeri Vigilanti in 30 anni di saldo totale positivo. L’Ente è strutturato in due gestioni: la Gestione Principale – dove sono obbligatoriamente iscritti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale in via esclusiva o contestualmente ad attività subordinata – e la Gestione Separata istituita a decorrere dall’1.1.2012 – dove sono obbligatoriamente iscritti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa, o comunque non abituale, o sono componenti di organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative o di Ordini professionali». (Fonte: Bilancio tecnico al 31.12.2023)

In questi ultimi anni Enpapi si è trovato coinvolto in diverse vicende giudiziarie.

Recentemente [Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 19466 del 15 luglio 2024 – L’azione di responsabilità promossa da un ente previdenziale privatizzato (nella specie ENPAPI) nei confronti dei propri organi di amministrazione e controllo per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal dissesto economico dell’ente appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella contabile, in quanto finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio dell’ente per violazione di obblighi di natura contrattuale. Tale azione non si distingue, quanto a causa petendi e petitum, dall’azione di responsabilità degli amministratori delle società di capitali, mirando a ricostituire il patrimonio dell’ente inteso come entità autonoma dalla mala gestio degli organi di gestione e controllo. La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando vengano addebitate negligenze sia nella gestione economico-finanziaria che nella contabilità dell’ente, avendo l’azione ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo dell’ente al ristoro della lesione determinata dalla violazione degli obblighi civilistici assunti nella gestione delle risorse e nella realizzazione dello scopo sociale. Non rileva, ai fini della giurisdizione, che l’ente abbia mantenuto carattere pubblicistico per lo svolgimento di attività previdenziale obbligatoria ex art. 38 Cost. con obbligatorietà di iscrizione e contribuzione, né la sottoposizione a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti. La giurisdizione contabile postula infatti una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e la PA che non sussiste nell’azione di responsabilità sociale promossa dall’ente privatizzato verso i propri organi per la violazione dei doveri di corretta gestione del patrimonio sociale] la Corte di Cassazione ha attribuito al Giudice civile la competenza di giudizio nei confronti di 92 soggetti privati, oltre ai componenti degli organi sociali, verso i quali nel luglio del 2021 ENPAPI aveva avviato un procedimento civile, chiedendo di accertare la responsabilità riguardo a comportamenti illeciti posti in essere a suo danno e un risarcimento di circa 200 milioni di euro, sentenza accolta con molta soddisfazione, dai vertici di ENPAPI.

Il 13 novembre 2024 si è poi tenuta l’audizione del Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Durigon, avanti la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, su questioni relative alla governance di ENPAPI in relazione all’elezione degli attuali organi di indirizzo e di gestione dell’Ente.

A fronte di ciò il Presidente di Enpapi, in merito alla notizia di stampa dell’annullamento delle elezioni, ha chiarito come non vi sia alcun allarme sulla continuità operativa e gestionale dell’Ente.

I Vigilanti erano però di avviso contrario tanto è vero che, dapprima hanno inviato ad Enpapi una sollecitazione a sospendere la proclamazione degli eletti, e poi una diffida ad adempire, entrambe impugnate da Enpapi avanti il Tar Lazio.

Ora è intenzione dei Ministeri Vigilanti, acquisito il parere favorevole della Avvocatura di Stato, nominare un commissario ad acta per rifare le elezioni, così da garantire a tutti la partecipazione. Notizie queste emerse dalla audizione del Senatore Durigon del 25 giugno avanti la Bicamerale di controllo sugli Enti Previdenziali.

Non si tratta di un commissariamento di Enpapi ma del rifacimento delle elezioni attraverso un commissario ad acta.

Per completezza di informazione faccio presente che Enpapi, appreso che il 25.06.2025 la Bicamerale avrebbe audito i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all’evoluzione delle vicende che hanno interessato l’ente, ha inviato una nota con la quale ha fatto presente che le ordinanze del TAR Lazio, conseguenti alle impugnative di Enpapi, avrebbero confermato la corretta impostazione assunta dall’Ente, contestualmente disvelando la carenza di una legittimazione del Ministero ad agire su un campo che la giurisprudenza unanime attribuisce all’autonomia della Cassa e per la quale ogni istanza deve essere presentata al Tribunale ordinario.

È notizia poi di questi giorni del decreto di citazione diretta a giudizio, avanti il Tribunale di Roma, per l’udienza del 25.09.2025, di cinque amministratori dell’Ente per presunte false dichiarazioni sui requisiti richiesti per accedere alle rispettive cariche.

Il dibattito è tra la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva (nel nostro ordinamento la presunzione di innocenza copre l’intera vicenda processuale: un soggetto incolpato di aver commesso un reato è legalmente “presunto innocente” fin dalle prime battute delle indagini preliminari e sino al passaggio in giudicato della eventuale sentenza di condanna), e l’autosospensione degli interessati dalle cariche o l’opportunità di un intervento dei Ministeri vigilanti a garanzia sia degli incolpati, sia dell’Ente che degli iscritti.

In base all’art. 15 del codice etico di Enpapi “i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo dell’Ente si devono astenere da comportamenti illeciti, quali, a titolo esemplificativo: inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie/dichiarazioni non rispondenti al vero”.

Vedremo che cosa succederà.

 

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