Anno: XXVIII - Numero 147    
Mercoledì 29 Luglio 2026 ore 13:30
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Gli anni di contribuzione parziale pesano sulla pensione dell’avvocato.

Una Sentenza della Corte di Cassazione, dispone che la contribuzione parziale o inferiore al dovuto concorre a formare l’anzianità contributiva e deve essere compresa nel calcolo della pensione di vecchiaia.

Gli anni di contribuzione parziale pesano sulla pensione dell’avvocato.

Gli anni di contribuzione parziale pesano sulla pensione dell’avvocato.

La Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23994 del 23.7.2026, dispone che la contribuzione parziale o inferiore al dovuto concorre a formare l’anzianità contributiva e deve essere compresa nel calcolo della pensione di vecchiaia.

 Nel sistema previdenziale forense anche gli anni con contribuzione parziale o inferiore al dovuto concorrono a formare l’anzianità contributiva e devono essere compresi nel calcolo della pensione di vecchiaia: nessuna norma, infatti, ne prevede l’annullamento, mentre l’omissione incide soltanto sulla misura del trattamento, laddove abbassa la media dei redditi, e non anche non sull’efficacia dell’annualità. Il regolamento della Cassa forense, che in caso di mancato versamento e prescrizione dei contributi prevede l’inefficacia nel calcolo della pensione, in sede di legittimità può essere sindacato soltanto per violazione delle regole di interpretazione contrattuale ex articolo 1362 Cc: ha infatti natura negoziale anche se è approvato con decreto ministeriale. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 23994 del 23/07/2026.

Bocciato il ricorso della Cassa forense: diventa definitiva la decisione d’appello (anch’essa disponibile in allegato). L’avvocato propone a suo tempo opposizione al preavviso di fermo amministrativo notificato dall’allora Equitalia per conto di Cnpaf, relativo a contributi previdenziali dell’anno 2003. Il Tribunale accoglie in parte, riducendo il fermo e dichiarando nulla la notifica della cartella per irregolarità. Nel gravame la Cassa chiede non soltanto di riformare la riduzione del fermo ma anche che i contributi dovuti per l’anno 2003, ormai prescritti e non integralmente versati, siano dichiarati inefficaci ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della pensione. La Corte territoriale, tuttavia, rigetta l’appello: nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione; la normativa, invece, prevede solo il pagamento di somme aggiuntive e nessuna disposizione prescrive che sia “annullata” l’annualità in cui vi sono stati versamenti inferiori al dovuto.

Valore negoziale
Il motivo di ricorso che denuncia la violazione del regolamento Cnpaf non può trovare ingresso in sede di legittimità perché quest’ultimo ha valore negoziale e manca una censura adeguatamente formulata. 

Corte di Cassazione, la n. 23994 del 23.7.2026,

 Riassunto della Sentenza elaborato dal Legale del Patronato Enasc Avv. Azzone Andrea

 

 

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