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Per la separazione delle carriere bastava un legge ordinaria

Sulla separazione delle carriere ci sono già stati due referendum, uno nel 2000 e uno nel 2021.

Per la separazione delle carriere bastava un legge ordinaria

I primi due non ottennero il quorum con una partecipazione di poco più del 30% degli elettori.

Con la medesima finalità, fu riproposto nel pacchetto di referendum sulla giustizia, che si sono svolti nel giugno del 2022, anche in questo caso senza raggiungere la soglia di validità fermandosi al 20,4% degli aventi diritto.

In ordine all’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del regio decreto 30.01.1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario e successive modificazioni, nel 2020 si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 3-7 febbraio 2000, n. 37.

Al punto 5 della sentenza la Corte Costituzionale, in allora presieduta dal Presidente prof. Giuliano Vassalli e Relatore il prof. Valerio Onida, scrive: “La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico ordine, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedica di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni.”.

Ora la legge delega n. 71/2022 (Riforma Cartabia) all’art. 12 ha fissato nuove regole per i passaggi dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e va ricordato che già con il d.lgs. 05.04.2006, n. 160, la Riforma Cartelli, erano stati introdotti una serie di limiti al cambio di funzioni.

Oggi il referendum è confermativo, senza quorum.

A mio giudizio bastava nuovamente intervenire con legge ordinaria per separare nettamente la magistratura inquirente dalla magistratura giudicante, prevedendo addirittura l’accesso con concorsi diversi, senza modificare l’assetto costituzionale di un unico Consiglio Superiore della Magistratura, fornito anche della Sezione disciplinare.

Evidentemente la finalità oggi è diversa.

 

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