La gestione dei rapporti di lavoro è riservata ai CdL
L’attività professionale qualificata, speciale, protetta dalla riserva di legge, è diversa dalla semplice consulenza
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La Corte di Cassazione, con la sentenza 14247 dell’8 luglio scorso, richiamando altre pronunce di segno conforme, ribadisce la specialità dell’attività professionale di consulenza del lavoro, individuata negli adempimenti di cui alla legge n. 12/79, che come tali sono riservati ai soli professionisti abilitati e iscritti all’apposito albo professionale, pena la nullità dell’attività svolta e la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione. Nel (ri)tracciare i confini di tale ambito di competenza che, come ricorda la Corte, sono definiti ex lege, quale specifica attività di consulenza del lavoro, riservata ai professionisti abilitati a tale esercizio e iscritti all’Ordine, deve intendersi “non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il Consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro”.
La posizione espressa con la sentenza, che richiama peraltro pronunce precedenti di identico tenore, se da un lato ricorda il “principio della libertà di lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi”, e perciò riconosce la legittimità della possibilità di fornire una consulenza innominata (nella fattispecie la scelta del contratto da adottare per l’instaurazione di alcuni rapporti di lavoro), nell’occasione ribadisce l’argine – netto – che distingue l’attività professionale ordinistica, premessa dal codice civile e regolata dalla legge speciale, riservata ai soli professionisti iscritti all’Ordine professionale, dalla mera consulenza, non qualificata, che si risolve in indicazioni discrezionali. Dunque, con la sentenza n. 14247/2020 la Suprema Corte ribadisce fermamente la riserva di legge in favore dei Consulenti del Lavoro per la prestazione d’opera intellettuale, che si traduce negli adempimenti tipici della gestione del rapporto di lavoro, nei quali il Consulente iscritto all’Ordine – e soltanto lui – può agire immediatamente su delega del datore di lavoro.
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