Anno: XXVIII - Numero 195    
Giovedì 15 Ottobre 2026 ore 13:30
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AVVOCATI IN FIBRILLAZIONE

Compensazione con lo Stato, scontro su crediti e contributi previdenziali di Cassa Forense.

AVVOCATI IN FIBRILLAZIONE

Io ci sono abituato perché alla mancanza di argomenti molti si comportano così.

Vediamo di capirci.

L’istituto della compensazione, ai giuristi, dovrebbe essere noto perché disciplinato dall’art. 1241c.c.

Il meccanismo della compensazione vale anche tra crediti e debiti fiscali. Ovviamente il soggetto creditore e il soggetto debitore devono essere gli stessi.

Con legge è stata disciplinata la compensazione trilatera o orizzontale.

L’agenzia delle entrate cosi inquadra il problema:

“Cos’è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. è compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell’articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 – Finanziaria 2007), devono comunicare al l’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l’operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2007 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. è importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

  • in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce “Scelta della compensazione“.

Compensazioni crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazioni crediti INPS

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2007 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazioni crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2006/2007, in scadenza al 16 febbraio 2007, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.”

Ci sono avvocati che plaudono all’istituto, altri che si lamentano perché vengono favoriti i non versanti la contribuzione previdenziale e altri ancora che si dolgono del fatto che Cassa Forense possa recuperare la contribuzione dovuta, attraverso la compensazione.

Io ho sostenuto che l’istituto, trilatero tra iscritto, Cassa Forense e Stato (tecnicamente compensazione orizzontale), avvantaggia l’iscritto perché può portare in compensazione un credito verso lo Stato che, allo stato, è certo ma illiquido, stante i tempi di pagamento, ma che avvantaggia anche Cassa Forense perché recupera crediti previdenziali, a volte di difficile solvibilità, in tempi certi. Molti avvocati si lamentano per questa possibilità concessa a Cassa Forense.

Ma, ho sostenuto io, l’operazione per Cassa Forense comporta un costo finanziario che, per legge, non può scaricare sull’iscritto che se ne avvale.

Il costo finanziario è dato dalla disponibilità della somma portata in compensazione che Cassa Forense recupera secondo procedure telematiche e flussi finanziari pianificati tra lo Stato e gli Enti previdenziali.

Dopo l’invio del modello F24 telematico, l’Agenzia delle entrate registra la compensazione ma il riversamento effettivo non avviene, immediatamente, ma con cadenza credo mensile.  Per tutto quel tempo non dispone materialmente della somma che quindi non può né utilizzarla per i pagamenti correnti né per gli investimenti.

Si parla di un giro di oltre 20 milioni di euro.

Sarebbe utile che Cassa Forense quantificasse le somme dell’intera operazione di compensazione annuale, per rendere edotti gli iscritti dei relativi costi, che non sono proprio bruscolini e che vengono scaricati su tutti gli iscritti, come spese generali.

Quindi, concludendo, l’istituto della compensazione avvantaggia sia l’iscritto che la Fondazione, gravata però del costo finanziario sopra descritto.

Certamente l’istituto dà fastidio a chi non vuole versare la contribuzione previdenziale e nemmeno invia il Modello 5, ma questa è un’altra storia.

Dalla rivista online Fisco oggi della Agenzia delle entrate:

“Riscossione, report mensili rivolti agli enti creditori

6 maggio 2026

Entro la fine di ogni mese, l’Agenzia delle entrate ‑ Riscossione dovrà inviare agli organismi creditori, in via telematica, le informazioni sulle procedure in corso e su quelle effettuate nel mese precedente.

Con un decreto ministeriale dello scorso 29 aprile, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il ministero dell’Economia e delle Finanze dà attuazione alla riforma della riscossione prevista dal decreto legislativo n. 110/2024. In particolare, alla parte relativa alle disposizioni sul rapporto informativo tra l’Agenzia delle entrate‑Riscossione e gli enti creditori. Il provvedimento definisce in modo puntuale tempi, contenuti e modalità della trasmissione telematica dei dati relativi alle procedure di riscossione e alle somme incassate.

Il decreto chiarisce, innanzitutto, che i flussi informativi saranno trasmessi con periodicità mensile. Entro la fine di ogni mese, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione dovrà inviare agli enti creditori, in via telematica, tutte le informazioni aggiornate sulle procedure di riscossione in corso e sulle riscossioni effettuate nel mese precedente. Le modalità tecniche di questa comunicazione sono dettagliate nell’allegato al decreto, che diventa il riferimento operativo per tutti i coinvolti.

Particolare attenzione è riservata alle quote affidate a partire dal 1° gennaio 2025 che non rientrano, almeno temporaneamente, nel meccanismo del discarico automatico. Il decreto stabilisce che tali posizioni devono essere evidenziate separatamente all’interno dei flussi informativi. Si tratta, in concreto, dei carichi per i quali sono in corso sospensioni, rateazioni, definizioni agevolate o azioni di recupero coattivo, così come delle posizioni coinvolte in procedure concorsuali o in accordi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rientrano nello stesso ambito anche le quote per le quali la riscossione è stata sospesa complessivamente per almeno diciotto mesi nel quinquennio successivo all’affidamento.

Il decreto interviene anche sul piano della trasparenza tecnica. L’allegato che descrive i tracciati dei flussi informativi sarà pubblicato nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione. Inoltre, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, l’Agenzia dovrà rendere disponibile un documento di supporto contenente i criteri di valorizzazione dei campi e il dettaglio dei controlli di congruità, comprensivo dei codici errore. Questo documento potrà essere aggiornato nel tempo, in base a esigenze operative o tecniche, ma ogni modifica dovrà essere resa pubblica in modo tempestivo.

Sul fronte delle tempistiche, il provvedimento prevede una fase di transizione. Le nuove modalità di trasmissione dei flussi diventeranno operative dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto. Fino a quel momento, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, risalente al decreto del 22 ottobre 1999, che ha regolato per oltre vent’anni i rapporti informativi tra riscossione ed enti creditori.”

 

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