Anno: XXVIII - Numero 189    
Martedì 6 Ottobre 2026 ore 13:30
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Avvocati, il Governo riscrive l'ordinamento.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo proposto da Nordio, che sostituisce la legge del 2012.

Avvocati, il Governo riscrive l'ordinamento.

Il Consiglio dei ministri ha approvato venerdì scorso, in esame preliminare, un decreto legislativo che riforma in modo organico l’ordinamento della professione forense. Il provvedimento, proposto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, sostituisce la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Lo riferisce una nota della Presidenza del Consiglio.

Il testo afferma la libertà e l’indipendenza dell’avvocato come principio fondante dell’ordinamento forense. Riconosce inoltre all’avvocato un ruolo nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia.

Il segreto professionale è qualificato come diritto inviolabile e indisponibile dell’assistito e dell’avvocato. La tutela si estende a qualsiasi supporto, materiale o immateriale, e le deroghe sono limitate a casi tassativi. Viene inoltre reintrodotto il giuramento dell’avvocato.

Agli avvocati sono riservate la difesa davanti agli organi giurisdizionali e la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, quando svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato. Restano salve le competenze di altre professioni regolamentate. Sono nulli i patti che prevedono compensi a favore di non iscritti per queste attività.

Il compenso va pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico e deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione. I parametri saranno aggiornati ogni due anni con decreto del ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense. Il decreto introduce anche strumenti per agevolare il recupero dei crediti professionali.

La professione può essere esercitata in forma individuale oppure attraverso associazioni, reti, anche multidisciplinari, e società tra avvocati. Va salvaguardata l’autonomia e l’indipendenza del professionista, pena la nullità dei patti contrari. Nelle società tra avvocati almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati.

Per favorire l’accesso al lavoro del singolo professionista, il decreto disciplina due forme di rapporto. Monocommittenza: rapporto continuativo ed esclusivo, con un compenso non inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale. Collaborazione continuativa senza esclusività: contratto in forma scritta, con sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio.

L’obbligo di formazione e aggiornamento professionale diventa annuale. Il decreto istituisce: un albo unico degli esercenti la professione forense, nel quale sono iscritti anche gli avvocati degli enti pubblici; un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari.

I consigli degli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense durano in carica tre anni, con un limite di tre mandati consecutivi.

Il tirocinio potrà essere svolto per l’intera durata presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico. Il corso di formazione dei praticanti dura dodici mesi e le prove scritte dell’esame di Stato si svolgeranno con strumenti informatici.

 

COSA PREVEDE LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE

Riforma forense 2026: cosa prevede la legge delega n. 137/2026 in vigore dal 16 agosto su compensi, società tra avvocati (STP), tirocinio ed esame di Stato.

La proposta dei decreti spetta al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, con successivo passaggio parlamentare: gli schemi vengono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro 30 giorni (termine prorogabile se in scadenza a ridosso della delega). È inoltre prevista la possibilità per il Governo di adottare, entro i successivi 12 mesi dall’ultimo decreto attuativo, uno o più decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Fase

Data

Approvazione definitiva Senato

22 luglio 2026

Promulgazione

28 luglio 2026

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 177)

1° agosto 2026

Entrata in vigore

16 agosto 2026

Termine per i decreti legislativi attuativi

entro il 16 febbraio 2027 (6 mesi)

Termine per eventuali decreti correttivi

entro 12 mesi dall’ultimo decreto attuativo

Per la preparazione all’esame di stato 2026/2027 si consigliano i seguenti manuali di carta (Maggioli Editore); vedi tutti i dettagli nelle schede:

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1) Principi generali e compensi

Il cuore della delega resta il rafforzamento della libertà e dell’indipendenza dell’avvocato, riconosciuto come figura essenziale per lo Stato di diritto. Viene ripristinato il giuramento professionale e rafforzato il segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile.

La legge definisce le attività riservate agli iscritti all’albo: oltre ad assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, arbitrati rituali, negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, rientra nella competenza dell’avvocato anche la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, quando connessa all’attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. Viene inoltre introdotto l’obbligo per l’avvocato di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali minimi aggiornati ogni cinque anni dal Ministero.

Sul fronte economico resta fermo il principio dell’equo compenso: i parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale, in assenza di accordo scritto, saranno aggiornati ogni due anni, e viene introdotta la responsabilità solidale nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali.

I contenuti operativi prenderanno forma con i decreti legislativi attuativi, attesi entro febbraio 2027: li seguiremo con appositi approfondimenti non appena pubblicati in bozza.

2) Società tra avvocati e accesso alla professione

Ampio spazio è dedicato all’esercizio collettivo della professione tramite associazioni, reti professionali e società tra avvocati (STP). Per tutelare l’autonomia intellettuale del legale, nelle società di capitali la maggioranza dell’organo di gestione dovrà essere composta da avvocati, che dovranno detenere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento.

Cambia anche il percorso di accesso alla professione:

  • il tirocinio avrà una durata di 18 mesi;
  • di cui 12 mesi con frequenza obbligatoria di scuole forensi;
  • l’esame di Stato sarà riorganizzato in due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario) e una prova orale incentrata su casi pratici e deontologia.

La formazione continua diventa obbligatoria su base annuale, pena la sospensione amministrativa per chi non recupera i crediti formativi entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

3) Governance, decreti attuativi e sistema disciplinare

La riforma incide anche sulla governance dell’avvocatura.

Gli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense (CNF) restano enti pubblici non economici a carattere associativo, con nuove regole su equilibrio di genere nelle elezioni e limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri; il CNF sarà eletto con un sistema di voto ponderato basato sul numero di iscritti per ciascun ordine.

Cambia il sistema disciplinare: il potere sanzionatorio resta ai Consigli distrettuali di disciplina, con l’introduzione della prescrizione dell’azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto (prorogabile al massimo di un quarto, sospensioni escluse) e, per la prima volta, dell’istituto della riabilitazione per l’avvocato condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta.

Una clausola di invarianza finanziaria (art. 3) assicura che l’attuazione della riforma non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

 

legge-137-del-28072026

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