Anno: XXVIII - Numero 189    
Martedì 6 Ottobre 2026 ore 13:30
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I fascicoli incompleti comprimono il diritto di difesa

La lettera del Movimento Forense inviata al ministro Nordio denuncia difformità tra atti digitali e cartacei, difficoltà di accesso e prassi diverse negli uffici.

I fascicoli incompleti comprimono il diritto di difesa

La mancata corrispondenza tra i fascicoli digitali e quelli cartacei, le difficoltà di accesso ai supporti informatici e l’assenza di sistemi capaci di attestare con certezza la completezza degli atti. Sono le principali criticità del processo penale telematico denunciate da Movimento Forense in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, ai vertici dell’avvocatura e ai responsabili degli uffici giudiziari.

Il documento, datato 30 settembre 2026 e intitolato “Il processo penale telematico e la mortificazione del diritto di difesa”, è stato trasmesso anche al presidente del Consiglio nazionale forense, al coordinatore dell’Organismo congressuale forense, ai presidenti delle Corti d’appello e dei Tribunali e alle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Secondo Movimento Forense, le disfunzioni riscontrate non rappresentano soltanto inconvenienti tecnici, ma determinano una «compressione sostanziale del diritto di difesa», tutelato dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Le differenze tra fascicolo digitale e cartaceo

Il primo problema segnalato riguarda la difformità tra gli atti disponibili attraverso il Portale del processo penale e quelli conservati in formato cartaceo nelle segreterie delle Procure o nelle cancellerie dei giudici.

L’accesso telematico costituisce la modalità ordinaria attraverso la quale i difensori possono conoscere la documentazione processuale ed estrarne copia. Nella pratica, sostiene il Movimento, il materiale digitale non corrisponderebbe sempre a quello presente negli uffici.

La lettera richiama l’articolo 111-ter del codice di procedura penale, che impone la formazione, la conservazione, l’aggiornamento e la trasmissione dei fascicoli informatici nel rispetto dei requisiti di autenticità, integrità, accessibilità, leggibilità, interoperabilità e agevole consultazione.

Per l’associazione, la digitalizzazione presuppone una piena corrispondenza funzionale tra il fascicolo telematico e quello cartaceo. Quando questo allineamento viene meno, la difesa non sarebbe in grado di conoscere e verificare integralmente il materiale processuale.

Supporti informatici non sempre accessibili

Un’ulteriore criticità riguarda i supporti informatici inseriti tra gli atti delle indagini preliminari.

In alcuni casi, secondo il documento, la loro presenza non verrebbe segnalata adeguatamente. In altri, il supporto sarebbe formalmente indicato ma non accompagnato da modalità operative che permettano al difensore di accedere effettivamente al contenuto.

Movimento Forense parla di una discovery soltanto apparente: l’indagato e il suo legale avrebbero formalmente la possibilità di consultare gli atti, senza però disporre di una conoscenza completa e verificabile del materiale raccolto.

La lettera richiama l’articolo 415-bis, comma 2, del codice di procedura penale, che riconosce all’indagato e al difensore il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati nella segreteria del pubblico ministero.

L’impossibilità di individuare gli atti mancanti

La giurisprudenza richiede alla difesa che denuncia una limitazione nell’accesso agli atti di indicare in modo specifico l’interesse processuale compromesso.

Il documento cita la sentenza numero 7647 del 2025 della Seconda sezione penale della Cassazione, relativa alla conoscibilità di atti parzialmente secretati.

Movimento Forense osserva però che questo onere diventa difficile da assolvere quando il difensore non dispone di un indice affidabile, di una ricevuta analitica o di un’attestazione che permetta di confrontare la copia ricevuta con tutti gli atti presenti nell’ufficio.

Se non è possibile conoscere l’esistenza del documento mancante, sottolinea l’associazione, non è neppure possibile indicare puntualmente quale interesse difensivo sia stato leso dalla sua indisponibilità.

Atti assenti anche nei fascicoli dibattimentali

Le criticità riguarderebbero anche i fascicoli destinati al dibattimento.

Tra gli atti indicati come frequentemente assenti figura la documentazione relativa alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, necessaria per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.

La mancanza di questi documenti impedirebbe alla difesa di controllare la ritualità della chiamata in giudizio e di esercitare le proprie facoltà entro i termini previsti dalla legge.

Il fascicolo dibattimentale, disciplinato dall’articolo 431 del codice di procedura penale, deve contenere gli atti destinati alla decisione del giudice. Movimento Forense chiede quindi di valorizzare l’udienza nella quale viene definita la sua composizione, trasformandola in un effettivo momento di verifica.

La Cassazione sull’accesso incompleto agli atti

La lettera richiama anche la sentenza numero 16134 del 2025 della Seconda sezione penale della Cassazione.

In quel caso, la Corte ha affermato che il nuovo difensore nominato dopo la presentazione dell’appello ha diritto a prendere visione degli atti. La mancata risposta della cancelleria o la trasmissione tardiva e incompleta della documentazione determinano una violazione del diritto al contraddittorio quando pregiudicano la preparazione di una difesa efficace.

La decisione esaminata dalla Cassazione riguardava documenti inviati soltanto in parte e a ridosso di un’udienza celebrata con trattazione scritta. La sentenza impugnata era stata annullata senza rinvio.

Secondo Movimento Forense, questo principio conferma che un fascicolo digitale incompleto produce un’asimmetria informativa incompatibile con la parità tra accusa e difesa.

Le diverse prassi negli uffici giudiziari

La tutela delle garanzie difensive, si legge nella lettera, non può dipendere dal livello di informatizzazione del singolo ufficio o dalla disponibilità del personale amministrativo.

Il Movimento riconosce che, nelle situazioni segnalate, gli addetti alle cancellerie hanno spesso mostrato collaborazione. La soluzione, tuttavia, non può essere affidata soltanto all’iniziativa e alla professionalità dei singoli operatori.

In assenza di standard uniformi, lo stesso diritto verrebbe assicurato in modo differente a seconda della Procura, del Tribunale o della Corte d’appello competente. Una frammentazione territoriale che, secondo l’associazione, pone un problema anche rispetto al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

I problemi operativi del Portale

Il documento elenca inoltre alcune difficoltà riscontrate nella fase delle indagini preliminari.

Al momento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’articolo 415-bis, il difensore non sarebbe sempre automaticamente abilitato al Portale e potrebbe quindi trovarsi nell’impossibilità di effettuare depositi.

Movimento Forense segnala anche che il Portale non comunica con il Tiap; il Portale e il Tiap non comunicano con l’App riservata ai magistrati; il difensore non può consultare attraverso il Portale ciò che ha depositato personalmente; il sistema non invia notifiche relative al deposito di nuovi atti del giudice o delle altre parti, neppure dopo la discovery o durante il dibattimento.

Queste disfunzioni, secondo il documento, costringono gli avvocati a interfacciarsi con segreterie, cancellerie e uffici informatici senza disporre di un unico canale affidabile.

Richieste, solleciti e controlli incrociati

La digitalizzazione, anziché semplificare l’accesso agli atti, finirebbe così per trasformarlo in un percorso frammentato.

I difensori sarebbero costretti a presentare più istanze, inviare solleciti e compiere verifiche incrociate tra fascicolo digitale e cartaceo, senza poter ottenere una certificazione sull’integrale corrispondenza tra quanto depositato e quanto effettivamente consultabile.

Per Movimento Forense, questa «iper-proceduralizzazione» del diritto di vedere gli atti contrasta con i principi di ragionevolezza, buon andamento dell’amministrazione e ragionevole durata del processo.

Le richieste rivolte alle istituzioni

Il documento invita il ministero della Giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, i Consigli giudiziari, i dirigenti degli uffici e gli organismi rappresentativi dell’avvocatura ad adottare interventi coordinati.

Movimento Forense chiede in particolare di definire standard tecnici e organizzativi vincolanti; assicurare la piena corrispondenza tra fascicolo informatico e cartaceo; introdurre sistemi di indicizzazione e tracciabilità; rilasciare attestazioni analitiche sul contenuto degli atti messi a disposizione; prevedere procedure semplici per accedere ai supporti informatici; istituire verifiche periodiche in Procure, Tribunali penali e Corti d’appello.

L’obiettivo dichiarato è trasformare il processo penale telematico da possibile fattore di rischio per le garanzie difensive a strumento di semplificazione, trasparenza ed efficienza.

I firmatari della lettera

Il documento è firmato dalla presidente di Movimento Forense Elisa Demma, dalla segretaria Maria Chiara Ruzza, dal tesoriere Flavio Luigi Romito, dal vicepresidente Alessandro Gargiulo e dal responsabile del Dipartimento di Diritto penale Claudio Marinelli.

Tratto da il Dubbio

© Riproduzione riservata

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