118, la Cassazione mette fine alle scorciatoie
I medici convenzionati non sono dipendenti: niente compenso automatico per vestizione e divise.
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La Cassazione mette un punto fermo. E lo fa su una questione che, dietro l’apparenza di una semplice disputa sul tempo necessario per indossare una divisa, investe un problema molto più grande: la confusione che da anni circonda lo status professionale dei medici convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
L’ordinanza n. 20927 del 20 giugno 2026 è chiara. Il tempo impiegato dai medici convenzionati del 118 per vestirsi, svestirsi e pulire la divisa non dà automaticamente diritto a una retribuzione aggiuntiva.
Ma il vero messaggio della Suprema Corte è un altro: non si può pretendere di essere professionisti autonomi e, contemporaneamente, invocare a convenienza le regole previste per il lavoro subordinato.
È questo il nodo centrale della vicenda.
I medici che operano in convenzione con le aziende sanitarie non sono dipendenti pubblici. Il loro è un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale, sia pure caratterizzato da elementi di collaborazione coordinata e continuativa. Una realtà giuridica ben precisa, che non può essere cancellata ogni volta che l’applicazione del contratto dei dipendenti appare economicamente più conveniente.
La Corte territoriale aveva invece scelto un’altra strada: applicare ai medici convenzionati la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale del Comparto Sanità, riconoscendo il diritto al compenso per le attività preparatorie e stabilendone anche l’entità.
Per la Cassazione, però, questa operazione è giuridicamente sbagliata.
Non basta lavorare in una struttura sanitaria pubblica per diventare automaticamente destinatari delle norme previste per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. La sanità non è un contenitore nel quale tutte le professioni finiscono per avere gli stessi diritti, gli stessi obblighi e le stesse regole contrattuali.
Ogni rapporto ha la propria disciplina.
E quella dei medici convenzionati è contenuta прежде di tutto negli Accordi collettivi nazionali che regolano la loro attività. È lì che occorre cercare le risposte. Non nel CCNL di un’altra categoria.
Il ragionamento della Cassazione è, sotto questo profilo, difficilmente contestabile.
Nel lavoro subordinato, l’orario coincide anche con il tempo durante il quale il lavoratore è inserito nell’organizzazione aziendale e sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro. In questo quadro, determinate attività preparatorie possono diventare parte integrante della prestazione lavorativa.
Ma il medico convenzionato non è un lavoratore subordinato.
Ed è proprio questa differenza che impedisce di trasferire automaticamente nel rapporto convenzionale principi elaborati per il lavoro dipendente. Nel rapporto libero-professionale, afferma la Cassazione, il servizio coincide con il tempo nel quale viene concretamente resa la prestazione, l’“opus” professionale.
Il resto, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva, non può essere trasformato automaticamente in tempo retribuito.
Una decisione destinata a far discutere, soprattutto in un settore delicato come quello dell’emergenza-urgenza. Perché nessuno può ignorare che il lavoro dei medici del 118 presenta caratteristiche organizzative particolari. Turni, protocolli, coordinamento, obblighi di servizio e disponibilità possono rendere, nella pratica quotidiana, molto meno netto il confine tra lavoro autonomo e subordinato.
Ma proprio qui sta il punto.
Se quel confine è diventato troppo sottile, non spetta ai giudici riscrivere surrettiziamente la natura del rapporto. Spetta alle parti sociali e al legislatore affrontare il problema fino in fondo.
Non si può continuare a vivere nell’ambiguità.
Da una parte si difende l’autonomia della professione; dall’altra si rivendicano, quando risultano più favorevoli, singoli istituti economici e normativi propri del lavoro dipendente. È una contraddizione che prima o poi doveva essere affrontata. La Cassazione lo ha fatto senza giri di parole.
Non esiste un rapporto di lavoro “a scelta”, nel quale si può pescare, di volta in volta, la norma più conveniente.
Questo non significa che i medici convenzionati non meritino maggiori tutele o che il loro lavoro debba essere sottovalutato. Al contrario. Proprio perché il servizio di emergenza rappresenta uno dei punti più delicati della sanità italiana, le condizioni di lavoro e le garanzie economiche di chi lo assicura dovrebbero essere disciplinate con maggiore chiarezza.
Se il tempo necessario per indossare una divisa obbligatoria o per renderla nuovamente utilizzabile deve essere considerato parte integrante del servizio, occorre scriverlo nero su bianco negli Accordi collettivi.
Quella è la sede nella quale si conquistano e si regolano i diritti.
Non attraverso l’estensione automatica di contratti costruiti per altri lavoratori e per altri rapporti giuridici.
L’ordinanza n. 20927/2026, dunque, non chiude soltanto una controversia sulla vestizione. Accende un faro su una delle grandi anomalie del sistema sanitario italiano: la continua sovrapposizione tra lavoro autonomo, convenzionato e subordinato.
E lancia un messaggio che sarebbe opportuno ascoltare.
L’autonomia professionale non può essere soltanto un’etichetta da esibire quando conviene. Ma neppure può trasformarsi in un alibi per lasciare senza risposte problemi reali di organizzazione e tutela del lavoro.
La politica e la contrattazione hanno ora il compito di fare ciò che troppo spesso hanno rinviato: stabilire regole chiare, senza zone grigie e senza scorciatoie.
La Cassazione, intanto, ha ricordato una verità elementare: i diritti si difendono meglio quando si sa con precisione quale lavoro si sta regolando.
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