Fine vita, la Consulta torna sul nodo del sostegno vitale
Due ore di udienza sull’articolo 580 del Codice penale. Al centro il caso di una donna accompagnata in Svizzera dagli attivisti Coscioni.
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La Corte costituzionale torna a misurarsi con il confine più delicato del fine vita: il requisito del trattamento di sostegno vitale per accedere, nei casi già individuati dalla giurisprudenza costituzionale, al suicidio medicalmente assistito. In udienza pubblica, la Consulta ha affrontato per circa due ore la questione di legittimità dell’articolo 580 del Codice penale, sollevata il 29 settembre 2025 dal Tribunale di Bologna, sezione Gip/Gup.
Il caso riguarda una donna affetta da patologia irreversibile, ma non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione meccanica, accompagnata in Svizzera per accedere al suicidio assistito da alcuni attivisti dell’Associazione Luca Coscioni, tra cui Marco Cappato, presente in Consulta. Gli attivisti, difesi dagli avvocati Filomena Gallo, Francesco Di Paola e Maria Cosetta Liberali, si erano autodenunciati per il reato di aiuto al suicidio, proprio perché la condizione della donna non rientrava nell’area di non punibilità definita dalla Corte costituzionale.
Il punto centrale è se il perimetro del sostegno vitale debba restare legato a trattamenti senza i quali il paziente morirebbe, come la ventilazione meccanica, oppure se possa essere interpretato in modo più ampio, includendo altri trattamenti salvavita.
Secondo il Gip di Bologna, l’attuale disciplina determinerebbe una disparità di trattamento e una lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica nei confronti dei pazienti gravemente malati, affetti da patologie irreversibili, ma non dipendenti da macchinari o da trattamenti di sostegno vitale in senso stretto. La questione è stata posta in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il dibattimento, introdotto dal giudice relatore Francesco Viganò, con correlatore Luca Antonini, ha visto confrontarsi posizioni opposte. Da una parte gli attivisti e alcuni malati terminali favorevoli a un allargamento del perimetro. Dall’altra, fatto senza precedenti, otto malati affetti da patologie irreversibili, rappresentati dagli avvocati Mario Esposito e Carmelo Domenico Leotta, intervenuti per opporsi all’estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale.
Gallo: «Non si può chiedere a una persona di peggiorare»
Per Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni e difensore nel procedimento, il requisito non può essere interpretato in modo da costringere la persona malata ad attendere un aggravamento ulteriore della propria condizione.
«La Costituzione non può chiedere a una persona di peggiorare nella propria condizione per veder riconosciuta una libertà», ha affermato in udienza.
Sulla stessa linea l’intervento di Irene Pellizzone, secondo cui «l’elemento di volontarietà non può essere annacquato dalla richiesta di un trattamento di sostegno vitale». Una lettura rigida di quel prerequisito, ha sostenuto, rischia di imporre alla persona malata un percorso del morire che passa necessariamente attraverso cure palliative e sedazione profonda, cioè attraverso condizioni di non lucidità che il paziente potrebbe voler evitare per scegliere il modo in cui congedarsi dalla vita e dai propri cari.
L’avvocata Liberali, sollecitata dal giudice Viganò sulla possibile formulazione di una sentenza di accoglimento, ha richiamato l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul trattamento di sostegno vitale. Secondo la difesa, non sarebbe ormai più necessario limitarsi all’esistenza di macchinari, né alla professionalità del personale che applica le procedure, potendo intervenire anche caregiver e familiari. Non sarebbe più essenziale neppure l’attualità del trattamento o la sua continuità temporale.
Per Gallo, una lettura di questo tipo darebbe «continuità» alla giurisprudenza costituzionale già maturata sul fine vita.
Di segno opposto la posizione degli avvocati Esposito e Leotta, intervenuti in rappresentanza di otto malati affetti da patologie irreversibili. La difesa ha chiesto alla Consulta di tutelare anzitutto la legalità del processo e ha contestato la competenza territoriale del giudice bolognese.
«Chiediamo di tutelare la legalità del processo, che è un valore costituzionale per tutti i cittadini italiani e anche per gli indagati», ha sostenuto Leotta. Secondo il legale, Bologna non sarebbe competente perché non ricade in nessuna delle province confinanti con la Svizzera. A suo avviso, il procedimento avrebbe dovuto radicarsi davanti al Tribunale di Como.
Viganò ha osservato che, se nessuno eccepisce l’incompetenza, la competenza si cristallizza. Leotta ha replicato che in questo caso non sarebbe cristallizzata perché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
Gli avvocati degli otto malati hanno contestato anche le conseguenze di un eventuale ampliamento della nozione di trattamento vitale. Esposito ha posto il problema dei sostegni farmacologici, come l’insulina o gli anticoagulanti, chiedendo alla Corte di indicare con attenzione quali trattamenti possano tradursi in un vero e proprio sostegno vitale.
L’Avvocatura dello Stato ha chiesto una sentenza di rigetto dell’ordinanza del Gip di Bologna. La linea è dunque quella di non estendere ulteriormente il perimetro già tracciato dalla Corte nelle precedenti decisioni.
Nel procedimento sono state ammesse anche numerose memorie di associazioni in qualità di amici curiae, su entrambi i fronti. Tra queste l’Associazione Luca Coscioni e il Centro studi Rosario Livatino, espressione di sensibilità giuridiche e culturali profondamente diverse sul tema del fine vita.
La Consulta dovrà ora decidere se confermare l’impianto già fissato o se aprire una nuova fase interpretativa, capace di includere pazienti non dipendenti da macchinari ma comunque affetti da patologie irreversibili e da sofferenze considerate intollerabili.
La giurisprudenza della Consulta
Il percorso costituzionale sul fine vita parte dalla storica decisione sul caso Cappato. Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte aveva individuato una specifica area di non punibilità dell’aiuto al suicidio per chi agevoli l’esecuzione del proposito autonomamente e liberamente formato da una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Con la sentenza n. 135 del 2024, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni che miravano a estendere il suicidio assistito a pazienti con patologie irreversibili ma non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale. Con la sentenza n. 66 del 2025 ha ribadito che quella dipendenza resta un requisito costituzionalmente imprescindibile.
Con la sentenza n. 132 del 2025, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sulla punibilità del terzo che intervenga materialmente per chi non possa autosomministrarsi il farmaco letale, pur in presenza dei requisiti, precisando però che il Servizio sanitario nazionale ha il dovere di garantire la procedura, incluso l’ausilio per l’impiego di eventuali dispositivi di somministrazione.
Infine, con la sentenza n. 204 del 2025, la Corte ha stabilito che le Regioni possono intervenire sul fine vita per gli aspetti organizzativi e procedurali, purché tempi e modalità non invadano le competenze statali e garantiscano sempre la volontà del diretto interessato.
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