Demansionamento infermieri, la Cassazione dà ragione a 18 professionisti
La Suprema Corte conferma che l'assegnazione sistematica a mansioni inferiori viola la professionalità infermieristica anche se l'attività prevalente resta quella propria del ruolo.
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La Corte di Cassazione ha dato ragione a 18 infermieri del Grande ospedale metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria che avevano promosso un’azione legale per demansionamento. Secondo quanto riferito dal sindacato Nursind, la Suprema Corte ha stabilito che il ricorso sistematico e non occasionale a mansioni inferiori, proprie del personale ausiliario, costituisce una violazione del diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche quando l’attività prevalente rimane quella infermieristica.
A darne notizia è Vincenzo Marrari, segretario territoriale e componente della direzione nazionale del Nursind, che definisce la decisione “il giusto epilogo” di una vicenda giudiziaria avviata nel 2018 insieme al legale Domenico de Angelis.
La sentenza della Cassazione arriva dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, che aveva ribaltato il giudizio di primo grado riconoscendo ai lavoratori il diritto a un risarcimento economico complessivo di circa 600 mila euro.
Per il vicesegretario nazionale del sindacato, Salvatore Vaccaro, il pronunciamento assume un significato particolare perché interviene in un contesto nel quale il ricorso a mansioni inferiori sarebbe stato una pratica diffusa. Secondo Vaccaro, la decisione potrebbe costituire un precedente destinato a influenzare casi analoghi.
Il segretario aziendale Michele Nucera ha inoltre ricordato che risultano ancora pendenti altri procedimenti giudiziari sul tema del demansionamento, mentre ulteriori azioni legali potrebbero essere avviate sia nei confronti del Gom di Reggio Calabria sia dell’Asp reggina.
“… Demansionamento nel Pubblico Impiego: i Limiti dell’Adibizione a Mansioni Inferiori
La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda che ha visto coinvolti alcuni infermieri professionali di un’Azienda Sanitaria Regionale, i quali lamentavano di essere stati adibiti, per un periodo prolungato, anche a mansioni proprie di operatori tecnici addetti all’assistenza (OTA) e operatori socio-sanitari (OSS), categorie inferiori nel sistema di classificazione del personale. Gli infermieri avevano quindi richiesto il risarcimento del danno da demansionamento e il pagamento di differenze retributive.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto le domande, e la Corte d’Appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che l’adibizione alle mansioni inferiori non avesse impedito l’espletamento prevalente di quelle proprie del profilo professionale degli infermieri. La Corte d’Appello aveva inoltre evidenziato che le mansioni inferiori, afferendo all’assistenza e cura del paziente, non erano completamente estranee alle mansioni superiori e che il loro espletamento era necessario per garantire livelli accettabili di assistenza.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso degli infermieri, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno richiamato un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.
La Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente, per rispettare l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, che l’adibizione “anche” a mansioni inferiori non sia stata prevalente e sia stata determinata da esigenze di servizio, ma occorre altresì che tale adibizione sia stata marginale o, in alternativa, meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento.
La Corte territoriale, valorizzando, ai fini del rispetto dell’art. 52 cit., solo i primi due presupposti, è risultata non conforme a tale principio, e la Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza con rinvio, affinché la Corte d’Appello riesamini la vicenda alla luce del principio di diritto enunciato.
La Suprema Corte ha invece rigettato il motivo di ricorso relativo alla richiesta di retribuzione aggiuntiva per le prestazioni asseritamente esulanti dal profilo professionale. I giudici di legittimità hanno ribadito che il lavoratore che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare l’inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost., nonché l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all’orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa. …” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Ordinanza n. 9435/2026 del 14-04-2026)
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