Mantenimento non versato, la Consulta conferma il processo d’ufficio anche senza querela
La Corte costituzionale respinge il ricorso del Tribunale di Varese: la vittima non può fermare il procedimento.
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Chi non versa l’assegno di mantenimento all’ex coniuge o ai figli può essere processato d’ufficio dallo Stato, anche se la persona offesa decide di ritirare la denuncia. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 96, ha confermato la legittimità della procedibilità d’ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’articolo 570-bis del Codice penale.
La Consulta ha respinto le questioni sollevate dal Tribunale di Varese, che aveva dubitato della compatibilità dell’automatismo penale con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Per i giudici costituzionali, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire che il procedimento vada avanti anche senza la querela della persona offesa.
La vicenda nasce da un procedimento penale a carico di un uomo accusato di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia. Durante il processo, l’ex coniuge aveva deciso di rimettere la querela, ma il giudice si era trovato davanti alla disciplina vigente, che impone di procedere comunque d’ufficio.
Da qui il dubbio di legittimità costituzionale: è ragionevole impedire alla persona offesa di chiudere la vicenda penale attraverso il ritiro della denuncia? Secondo il Tribunale di Varese, la mancata previsione della querela di parte poteva porsi in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.
La Corte costituzionale ha però escluso l’illegittimità della norma, ribadendo che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nel definire il regime di procedibilità dei reati. Il limite, chiarisce la Consulta, è quello della manifesta irrazionalità o della palese arbitrarietà della disciplina. Limite che, nel caso dell’articolo 570-bis, non è stato superato.
La Consulta si pone in continuità con i propri precedenti sulla procedibilità dell’articolo 12-sexies della legge sul divorzio, la numero 898 del 1970, e conferma che la scelta della procedibilità d’ufficio non è manifestamente irragionevole.
Un elemento decisivo è il contesto familiare in cui si consumano le condotte contestate. In quel contesto, osserva la Corte, possono verificarsi relazioni segnate da squilibri, pressioni e condizionamenti. La persona offesa potrebbe dunque essere esposta al rischio di subire influenze da parte dell’autore del reato o di altri familiari, fino a essere indotta a ritirare la querela non per una libera scelta, ma per timore o dipendenza.
La Corte ribadisce che spetta al Parlamento scegliere se un reato debba essere procedibile a querela o d’ufficio. Il sindacato della Consulta può intervenire solo quando quella scelta sia manifestamente irragionevole. Nel caso del mantenimento non versato, però, la scelta legislativa trova una giustificazione nel tipo di bene protetto e nel contesto relazionale in cui il reato si inserisce.
La procedibilità d’ufficio, dunque, non è un automatismo arbitrario, ma uno strumento pensato per evitare che la tutela penale venga neutralizzata da pressioni familiari o da dinamiche di dipendenza economica e personale.
La Consulta non nasconde, però, un problema di sistema. In linea con quanto già osservato nella sentenza numero 220 del 2015, la Corte richiama la natura ancora frammentaria e disarmonica delle incriminazioni relative ai rapporti familiari.
Il superamento di questa disarmonia, tuttavia, non può essere affidato a una pronuncia demolitoria della Corte costituzionale, ma richiede un intervento del legislatore.
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