Le elezioni del comitato dei delegati di Cassa Forense
Com’è noto, la Presidente di Cassa Forense ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.
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In base all’art. 13, n.1, dello Statuto di Cassa Forense “i componenti il Comitato dei Delegati durano in carica 4 anni e sono rieleggibili soltanto due volte anche non consecutive”.
Traduzione: il delegato che abbia già svolto tre mandati, anche non consecutivi, è ineleggibile.
Questa ineleggibilità, a mio sommesso avviso, contrasta con la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, a causa dell’eccessiva contrazione del diritto di elettorato passivo.
L’elettorato passivo inerisce alla possibilità da parte di coloro che sono titolari del diritto elettorale attivo di presentare la propria candidatura e di concorrere quindi alla formazione del nuovo Comitato dei Delegati di Cassa Forense.
Il diritto elettorale passivo rappresenta, infatti, un ulteriore manifestazione del principio della sovranità popolare e della partecipazione politica, traducendosi nella capacità giuridica di presentare la propria candidatura elettorale, nell’eleggibilità alla luce della titolarità del diritto elettorale attivo e nell’assenza di requisiti negativi che ostino alla candidatura.
L’elettorato passivo altro non è che un’estrinsecazione della libertà personale e la concretizzazione della partecipazione al governo della cosa pubblica tipica di un ordinamento democratico – costituzionale nei modi e nei limiti previsti dalle costituzioni e dell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Si veda al riguardo la sentenza della Corte Costituzione n. 108/1969.
La situazione giuridica dell’ineleggibilità consiste nell’impossibilità giuridica a divenire soggetti passivi del rapporto elettorale, inibendo così il diritto del cittadino a ricoprire un ufficio, nel caso di specie il Comitato dei Delegati di Cassa Forense.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nell’individuare il fondamento dell’ineleggibilità nel timore che l’elettore possa essere condizionato da posizioni personali che, in astratto, potrebbero turbare il libero convincimento degli elettori (si veda A. Bianco, I limiti all’elettorato passivo nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost., 2, 2000, p. 1967).
L’incapacità elettorale passiva deve essere accertata dagli uffici elettorali al momento della presentazione della candidatura e, se non rilevata in questa sede, potrà essere accertata successivamente.
Per rendere costituzionale l’art. 13, n. 1, dello Statuto di Cassa Forense sarebbe necessario prevedere un intervallo di tempo tra la prima e la quarta rielezione pari, ad esempio, alla durata di un mandato, nel caso di specie 4 anni.
Questa ineleggibilità assoluta dopo il terzo mandato comporta un vulnus al diritto di elettorato passivo.
Ricordo che con la sentenza n. 8566/2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo avere riepilogato tutta la vicenda legislativa e giurisprudenziale sul limite dei due mandati, affermano che il limite rappresentato dal divieto di presentazione del candidato che abbia già espletato due mandati consecutivi debba essere inteso in senso oggettivo, rilevando, come suggerito anche dall’autorevole interpretazione che della norma è stata offerta dalla Consulta, la necessità di impedire un terzo mandato da parte di chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, essendo, quindi, necessario attendere il decorso di una tornata elettorale dopo l’espletamento del secondo mandato (sebbene non integrale) trovando eccezione tale divieto nella sola ipotesi in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni.
Ai maliziosi che potrebbero dire che riguarda la mia posizione personale, posso subito tranquillizzarli nel senso che ritengo di essere più utile agli iscritti da osservatore esterno.

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