Anno: XXVIII - Numero 36    
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Cassazione: lezione di civiltà

Stato di diritto, tutela vita familiare migranti, bilanciamento proporzionalità, rispetto Costituzione e Cedu, oltre riforma 2023.

Cassazione: lezione di civiltà

«Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo, per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il governo lo sta facendo con determinazione nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa perché accogliere chi ha diritto è doveroso, rispettare le leggi italiane è indispensabile e chi non intende farlo non è benvenuto in Italia». (Fonte: Il Sole 24Ore del 17.02.2026)

Sarebbe utile meditare sulle motivazioni addotte dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione civile, nella sentenza n. 29593 del 04.11.2025.

Questi i fatti: il Tribunale di Venezia, ravvisando la possibile sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, ha sollevato la questione interpretativa dinnanzi alla Corte di Cassazione attraverso l’art. 363 bis c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, chiedendo di chiarire se, nonostante l’abrogazione del 2023, la tutela della vita privata e familiare del migrante possa ancora essere riconosciuta e, in caso affermativo, entro quale cornice interpretativa.

In 45 pagine di motivazione con una precisa e puntuale ricostruzione sistematica, di natura sia normativa che giurisprudenziale, ponendo in dialogo le fonti interne, internazionali e dell’Unione Europea, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto, alle pag. 41 e 42 della sentenza, che qui trascrivo:

“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.

 

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